F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 31 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 24 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 8 ED AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. MAUCERI MARCO, CONSIGLIERE DELEGATO DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELEGATO INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT.12, COMMA, 2, E 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 31 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 24 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 8 ED AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. MAUCERI MARCO, CONSIGLIERE DELEGATO DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELEGATO INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT.12, COMMA, 2, E 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012) Con preannuncio di reclamo del 10.5.2012 l’U.S. Siracusa S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Di seguito, in sintesi, i fatti. In occasione della gara Siracusa/Barletta prevista per il giorno 20.11.2011, i dirigenti del Barletta Calcio presentavano alla società ospitante, in data 27.10.2011, una richiesta per permettere a 50 tifosi – privi della tessera del tifoso – di assistere all’incontro suddetto; la Questura di Siracusa esprimeva parere negativo per mancanza dei requisiti di sicurezza dell’impianto vista l’impossibilità di destinare il settore ospiti ai tifosi privi della tessera del tifoso. Successivamente, con nota inviata a mezzo fax in data 19.11.2011, alle ore 12:52 (in ritardo di 52 minuti rispetto al termine fissato dalla società siciliana per presentare le richieste di titoli d’ingresso), il Segretario generale della società Barletta Calcio presentava alla società Siracusa una richiesta di accredito presso la tribuna centrale e vip per 30 persone segnalate come tesserati o parenti dei dirigenti della società pugliese. La società Siracusa rilasciava gli accrediti richiesti basandosi sui dati anagrafici forniti dalla società richiedente e soltanto dopo l’emissione dei titoli d’ingresso trasmetteva alle Autorità responsabili dell’ordine pubblico la lista con i nominativi; tutto ciò non consentiva all’Autorità preposta di accertare preventivamente l’esistenza di cause ostative all’emissione del titolo in favore dei nominativi segnalati. Durante il corso della partita, il collaboratore della Procura Federale presente allo stadio notava che alcune delle persone entrate grazie all’accredito esponevano bandiere e striscioni (alcuni contro la tessera del tifoso) e innalzavano cori a sostegno del Barletta palesandosi come un gruppo di tifosi organizzati della stessa compagine. Al termine della gara, gli uomini della DIGOS di Siracusa identificavano i suddetti tifosi (due dei quali risultavano destinatari di provvedimenti di DASPO scaduti soltanto da due giorni) e i dirigenti del Barletta Calcio presenti allo stadio. A seguito di deferimento della Procura generale il Mauceri veniva punito dalla Commissione Disciplinare Nazionale con le sanzioni indicate in premessa per violazione delle norme fissate in materia di tessera del tifoso, mentre la società U.S. Siracusa S.r.l. veniva sanzionata, oltre che per le stesse violazioni ascritte ai dirigenti, anche per responsabilità oggettiva. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 28.5.2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che la presunta intempestività nella trasmissione della lista dei nominativi per gli accrediti era da imputarsi solo ed esclusivamente al tardivo invio della stessa da parte del club pugliese e non ad incuria o trascuratezza del sodalizio ospitante, che non aveva nessun obbligo di espletare alcun tipo di accertamento sui nominativi indicati giacchè tale attività è di competenza delle Autorità di Polizia; l’unico onere gravante sulla società, peraltro perfettamente adempiuto, era quello di trasmettere le generalità delle persone accreditate fino ad un’ora prima della gara. Si chiedeva la rimozione di ogni addebito e, soltanto in via estremamente gradata, una drastica riduzione delle misure punitive. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, La Corte visto il decreto legge 8.2.2007, n. 8, articolo 9, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; - visto il decreto del Ministero dell’interno 15.8.2009, articolo 3, comma 5, disciplinante le modalità di accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive; - tenuto conto che, in relazione allo svolgimento dei fatti come accertati in sede istruttoria, la sanzione pecuniaria irrogata dal giudice di prime cure appare eccessiva rispetto al minimo edittale; - tenuto conto, altresì, che la società U.S. Siracusa S.r.l. non risulta essere stata, nel passato, destinataria di altre sanzioni sportive per le medesime violazioni; - visto l’articolo 4, comma 1, C.G.S.; accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad € 5.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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