F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 31 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 24 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. DOMENICO DAMATO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. GIUSEPPE FALCONE, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. RUGGIERO NAPOLETANO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 31 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 24 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. DOMENICO DAMATO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. GIUSEPPE FALCONE, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. RUGGIERO NAPOLETANO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012) Con preannuncio di reclamo del 10.5.2012 la S.S. Barletta Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Di seguito, in sintesi, i fatti. In occasione della gara Siracusa/Barletta prevista per il giorno 20.11.2011, i dirigenti del Barletta Calcio presentavano alla società ospitante, in data 27.10.2011, una richiesta per permettere a 50 tifosi – privi della tessera del tifoso – di assistere all’incontro suddetto; la Questura di Siracusa esprimeva parere negativo per mancanza dei requisiti di sicurezza dell’impianto vista l’impossibilità di destinare il settore ospiti ai tifosi privi della tessera del tifoso. Successivamente, con nota inviata a mezzo fax in data 19.11.2011, alle ore 12:52 (in ritardo di 52 minuti rispetto al termine fissato dalla società siciliana per presentare le richieste di titoli d’ingresso), il Segretario generale della società Barletta Calcio presentava alla società Siracusa una richiesta di accredito presso la tribuna centrale e vip per 30 persone segnalate come tesserati o parenti dei dirigenti della società pugliese. La società Siracusa rilasciava gli accrediti richiesti basandosi sui dati anagrafici forniti dalla società richiedente e soltanto dopo l’emissione dei titoli d’ingresso trasmetteva alle Autorità responsabili dell’ordine pubblico la lista con i nominativi; tutto ciò non consentiva all’Autorità preposta di accertare preventivamente l’esistenza di cause ostative all’emissione del titolo in favore dei nominativi segnalati. Durante il corso della partita, il collaboratore della Procura Federale presente allo stadio notava che alcune delle persone entrate grazie all’accredito esponevano bandiere e striscioni (alcuni contro la tessera del tifoso) e innalzavano cori a sostegno del Barletta palesandosi come un gruppo di tifosi organizzati della stessa compagine. Al termine della gara, gli uomini della DIGOS di Siracusa identificavano i suddetti tifosi (due dei quali risultavano destinatari di provvedimenti di DASPO scaduti soltanto da due giorni) e i dirigenti del Barletta Calcio presenti allo stadio. A seguito di deferimento della Procura generale gli odierni ricorrenti venivano puniti dalla Commissione Disciplinare Nazionale con le sanzioni indicate in premessa. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 28.5.2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva: - l’assenza di un qualsiasi disegno criminoso messo in atto al fine di eludere le norme di legge giacchè non esiste alcuna norma che impone alla società che gioca in trasferta di inviare la richiesta di accrediti entro le ore 12 del giorno prima della partita; l’unico termine da rispettare è quello – peraltro a carico della società ospitante e, comunque, ampiamente rispettato – di inviare la lista con i nominativi dei destinatari dei biglietti “al più tardi un’ora prima della gara”. Cade, pertanto, l’accusa di aver volutamente inviato in ritardo il fax con la richiesta di accrediti per impedire i controlli delle Autorità; - la totale assenza di poteri o doveri di controllo sui nominativi per i quali vengono richiesti gli accrediti visto che i controlli spettano alle Autorità di Polizia. Il Siracusa aveva la facoltà di rifiutarsi di concedere gli accrediti e, al tempo stesso, aveva il dovere di trasmettere l’elenco con i nomi alla Questura e di attendere la risposta di quest’ultima prima di emettere i titoli di ingresso. Pertanto, ogni responsabilità sui fatti de quibus è interamente ed esclusivamente ascrivibile alle omissioni poste in essere dai dirigenti dell’U.S. Siracusa che si sono assunti ogni responsabilità in ordine all’ingresso allo stadio di soggetti non verificati; - l’errata valutazione dei fatti, con la quale si vuol far passare per un gruppo di violenti tifosi organizzati un limitatissimo e pacifico numero di soggetti, fra i quali anche una bambina di 8 anni; - l’inversione dell’onere della prova laddove si afferma che la società Barletta non è riuscita a trovare alcuna giustificazione circa la presenza di 19 soggetti presenti nella lista degli accrediti; in realtà spettava all’accusa provare che quei soggetti non avrebbero potuto accedere allo stadio; - l’esistenza di un precedente giurisprudenziale in cui, per un caso identico a quello oggetto del presente ricorso, la Procura Federale aveva chiesto sanzioni notevolmente inferiori. Si chiedeva, in via principale, l’annullamento delle sanzioni inflitte con la decisione di primo grado e, in via gradata, la riduzione delle stesse. All’odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del giudice di prime cure, e l’Avv. Angelo Cascella, difensore della S.S. Barletta Calcio S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti, La Corte visto il decreto legge 8.2.2007, n. 8, articolo 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; - visto il combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 12, commi 1, 2 e 6, C.G.S.; - considerato che – per un elementare principio generale di correttezza, desumibile anche dal citato articolo 1, comma 1, C.G.S. – la società che richiede accrediti per i propri tifosi o sostenitori deve rendersi garante dell’atteggiamento etico-sportivo degli stessi; - tenuto, peraltro, conto dei precedenti giurisprudenziali maturati su casi analoghi, che vedono l’irrogazione di sanzioni pecuniarie più tenui; accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad € 5.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it