7. ALLEGATI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 17 RECLAMO PROPOSTO DA F.C. PERSICETO 85 Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 3.10.2012 gara CALCIO DECIMA – PERSICETO del 16.9.2012
	
                COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul 
Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/10/2012
	Delibera della Commissione Disciplinare
	17 RECLAMO PROPOSTO DA F.C. PERSICETO 85
	Avverso perdita gara
	delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 3.10.2012
	gara CALCIO DECIMA – PERSICETO del 16.9.2012
	Il F.C. PERSICETO 85 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.
	GUIDOTTI è stato schierato in campo, nella gara in questione, in quanto il suo nome non figurava sul C.U. n. 3 del
	19.7.2012 della Deleg.Prov. di Modena fra i giocatori che avevano ancora da scontare squalifiche. Poiché “i Comunicati
	emessi dalla F.I.G.C. (Delegazione di Modena) sono a tutti gli effetti titoli riconosciuti alle società appartenenti alla
	giurisdizione della F.I.G.C. – L.N.D.” chiede di riformare il giudizio del G.S. della Delegazione di Bologna.
	La Commissione,
	- visti gli atti ufficiali;
	-premesso che le segnalazioni che alcune Delegazioni Provinciali fanno sui Comunicati all’inizio della
	stagione sportiva, delle squalifiche ancora da scontare da parte dei calciatori sono puramente indicative, in quanto
	assumono valenza solo le risultanze apparenti sui Comunicati Ufficiali che, di volta in volta, hanno riportato le irrogazioni
	delle sanzioni;
	333399
	- preso atto che il calc. GUIDOTTI veniva squalificato per una giornata di gara, con provvedimento
	pubblicato sul C.U. n. 44 del 10.5.2012 della Delegaz.Prov. di Modena (camp. II^ categoria);
	- atteso che lo stesso cal. GUIDOTTI veniva schierato in campo, nella gara CALCIO DECIMA –
	PERSICETO del 16.9.2012, senza averne titolo, poiché doveva ancora scontare la squalifica di cui sopra,
	d e l i b e r a
	- di respingere il ricorso del F.C. PERSICETO 85, confermando la decisione assunta in primo
	grado della perdita della gara per 0 – 3 a carico del F.C. PERSICETO 85.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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