COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E. ZUPO TEANO – GARA REAL S. FELICE A CANCELLO / E. ZUPO TEANO DEL 29.09.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 Ottobre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E. ZUPO TEANO – GARA REAL S. FELICE A CANCELLO / E. ZUPO TEANO DEL 29.09.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica, per quattro giornate di gare, inflitta dal Giudice di Prime cure a carico del calciatore Esposito Vincenzo. Invero, il Codice di Giustizia Sportiva prevede, per comportamento ingiurioso od irriguardoso, n. 2 giornate di squalifica. Lo stesso art. 19, comma 4, lettera a), del nominato Codice di Giustizia Sportiva, prevede anche ulteriori due giornate di squalifica per comportamento antisportivo. Orbene, tale è da configurarsi la richiesta del calciatore, fatta all’arbitro, di non essere menzionato nel referto. Per quel che riguarda, poi, la quantificazione della pena, la squalifica inflitta al calciatore Esposito Vincenzo appare equa e congrua. P.O.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società E. Zupo Teano.
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