COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD Calcio BORDANO avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente per nove giornate di gara a carico di PICCO Alessandro e per otto giornate di gara a carico di SCALZO Alex Giuseppe (in c.u. n° 22 del 19.09.2012 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD Calcio BORDANO avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente per nove giornate di gara a carico di PICCO Alessandro e per otto giornate di gara a carico di SCALZO Alex Giuseppe (in c.u. n° 22 del 19.09.2012 Del. Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la ASD Calcio BORDANO impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico dei propri calciatori PICCO Alessandro; nove giornate di squalifica “per aver spintonato l'arbitro a fine gara, per aver fatto cadere il fischietto dell'arbitro e per averlo ingiuriato” e SCALZO Alex Giuseppe “per aver spintonato l'arbitro a fine gara e per aver fatto cadere il fischietto del Direttore di Gara”. Per il vero, la società aveva contestualmente impugnato anche la ammenda inflitta alla società per le intemperanze del pubblico, ma in sede di comparizione avanti alla C.D.T. il presidente ha ritenuto di rinunciarvi. Affermava la società reclamante che la verbalizzazione del Direttore di Gara apparisse più gravosa rispetto all’effettivo svolgersi dei fatti. Chiedeva comunque una rivisitazione delle squalifiche per essere eccessive in relazione ai fatti descritti dallo stesso Arbitro. Il reclamo è parzialmente fondato. A referto (il cui contenuto, come la reclamante correttamente riconosce, fa piena prova in ordine ai fatti accaduti in campo) emerge come il Direttore di Gara proprio nel mentre stava per emettere il triplice fischio di chiusura della gara, sia stato spintonato in due momenti, immediatamente successivi, dapprima una volta dal calciatore PICCO, indi una volta dal calciatore SCALZO. Dal duplice contatto l’unica conseguenza che sia derivata all’Arbitro è stata la caduta del fischietto. Il calciatore PICCO; poi ha integrato la sua plateale contestazione mediante una espressione ingiuriosa. A giudizio della C.D.T., né l’uno, né l’altro dei calciatori squalificati, ha usato violenza nei confronti dell’Arbitro, né una situazione violenta è stata da questi descritta a referto. La caduta del fischietto è stata l’unica conseguenza di una maldestra manovra consistita in uno spintone per ognuno dei due attori della plateale protesta, di per sé inidoneo a creare conseguenze fisiche dannose alla persona dell’Arbitro. Come anche recentemente ricordato in una situazione analoga, per giurisprudenza pacifica che gli Organi di Giustizia si tramandano dalle decisioni della C.A.F., il concetto di “violenza” contro l’Arbitro (che ex art. 19/4 lett. d comporta una squalifica di “almeno” otto giornate di gara o a tempo determinato a carico del calciatore che se ne sia reso colpevole) consiste in atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico. Una singola spinta inferta all’Arbitro, pur combinata in rapida successione da analogo intervento di un compagno di giuoco, per quanto odiosa sia tale condotta, di per sé non costituisce condotta tesa a ledere l’incolumità fisica del Direttore di Gara. Il fatto che egli non abbia riportato a referto di aver ricevuto neppure una sensazione di dolore, per quanto lieve, conferma che tale condotta sia estranea al concetto di violenza per come va inteso in termini di giustizia sportiva. Il fatto commesso dai due calciatori, peraltro, va comunque sanzionato con severità. La squalifica al calciatore PICCO va poi maggiorata di due giornate per la frase ingiuriosa espressa all’indirizzo dell’Arbitro a fine gara, ai sensi dell’art. 19/4 lett. a) C.G.S.. La C.D.T. ritiene così, in parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare la squalifica nei termini di cui al dispositivo PQM La C.D.T. – FVG così dispone: quanto a PICCO Alessandro, in parziale accoglimento, ridetermina la squalifica in sei giornate di gara; quanto a SCALZO Alex Giuseppe, in parziale accoglimento, ridetermina la squalifica in sei giornate di gara; resta confermata la ammenda alla società, per come deliberata dal G.S.T., avendo la società rinunciato al reclamo. dispone non addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa.
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