COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PALOMBO BIAGIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS MARTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PALOMBO BIAGIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS MARTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 15.5.2012, ha denunciato alla Procura
Federale il mancato adempimento della delibera del Collegio arbitrale in cui veniva deliberato a
favore dell’allenatore MASSIMO PETRETTI il pagamento della somma di € 606,00 a saldo
dell’accordo economico stipulato con la Società A.S.D. VIRTUS MARTA.
La Procura Federale a esaminato la predetta delibera ed ha rilevato che la stessa, inappellabile ed
immediatamente esecutiva, non è stata eseguita nei termini previsti dalla Società in questione.
Da ciò l’Organo Inquirente ha ritenuto, considerata l’aperta violazione del disposto dell’art. 94 ter
comma 13 delle NOIF, di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale, il Sig.
PALOMBO BIAGIO, Presidente della A.S.D. VIRTUS MARTA per rispondere a titolo di
responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
Alla riunione indetta da questa Commissione è presente il solo Rappresentante della Procura
Federale.
Per i deferiti nessuno è comparso né hanno fatto pervenire memoria difensiva al riguardo.
Conclude la Procura Federale con affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig.
PALOMBO BIAGIO l’inibizione di mesi 6 e per la Società VIRTUS MARTA 2 punti di
penalizzazione.
La Commissione Disciplinare, ritenuto che i fatti ascritti ai deferiti appaiono documentalmente
provati e che, in assenza di memorie difensive e la mancata comparizione nella riunione per la
discussione del ricorso, non consentono di valutare elementi a discarico degli stessi deferiti, e
considerato che le sanzioni richieste dalla Procura appaiono congrue
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di conseguenza applica alla società
A.S.D. VIRTUS MARTA la sanzione di 2 punti di penalizzazione ed al Presidente Sig. PALOMBO
BIAGIO l’inibizione di mesi 6.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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