COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO CANEGRATE Coppa Lombardia Juniores Prov. Gir. A Gara del 25-09-2012 tra Busto 81 / Calcio Canegrate C.U. n. 21 del CRL datato 04-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO CANEGRATE Coppa Lombardia Juniores Prov. Gir. A Gara del 25-09-2012 tra Busto 81 / Calcio Canegrate C.U. n. 21 del CRL datato 04-10-2012 La società CALCIO CANEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato AZZI Marco fino al 31.10.2012; MAGGIONI Andrea e PAGANO Gabriele fino al 05.12.2013, COLOMBO Andrea fino al 03.07.2013; PASTORE Matteo fino al 07.05.2014 e BARONE Kelvem fino al 5.04.2014, lamentando che i provvedimenti adottati dal GS non sono corrispondenti alla reale versione dei fatti, in quanto vi sarebbero stati evidenti scambi di persona e le sanzioni sarebbero spropositate e frutto della situazione confusa venutasi a determinare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti, rileva. L'arbitro ha confermato, a questa Commissione, la versione dei fatti indicata nel rapporto arbitrale, precisando che i calci agli stinchi e alle caviglie sono stati dati a quasi un metro di distanza e per tale motivo gli hanno lasciato un rossore senza postumi. L'arbitro ha inoltre precisato di aver individuato gli autori dei gesti nella persona dei calciatori COLOMBO, MAGGIONI , PAGANO, PASTORE e BARONE, senza alcun dubbio. Gli stessi giocatori, da lui individuati, hanno poi sputato colpendolo alle spalle, da circa un metro di distanza. Inoltre, ha sempre individuato nella persona dei suddetti calciatori gli autori del lancio di terra che a suo dire è stato effettuato da una distanza di un metro circa. Alla luce delle suddette precisazioni ed in applicazione agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione e considerato che i calci ricevuti dall'arbitro sono da qualificarsi come lievi, vista la distanza dalla quale sono stati effettuati tanto da ridursi a cosiddetti “calcetti” senza caricamento del corpo in base al quale si pone forza nel gesto, le sanzioni comminate a MAGGIONI-PAGANO- PASTORE e BARONE meritano una lieve mitigazione. Merita invece di essere equiparata la sanzione comminata al COLOMBO a quella degli altri calciatori autori dei medesimi gesti, in quanto la minore età non costituisce di per se stessa una circostanza attenuante tale da giustificare una differenziazione nell'applicazione delle sanzioni. Per quanto attiene infine alla sanzione comminata al sig. AZZI, si rileva che la stessa è equa e corretta sotto ogni profilo alla luce della gravità del comportamento dallo stesso tenuto e descritto nel rapporto arbitrale e correttamente riportato dal GS. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T., in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata a MAGGIONI Andrea e PAGANO Gabriele fino al 04.10.2013; a BARONE Kelvem sino al 30.11.2013; a PASTORE Matteo fino al 31.12.2013. Commina al calciatore COLOMBO Andrea la squalifica fino al 04.10.2013. Conferma per il resto le decisioni del GS e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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