COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SENIGALLIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE MERITO GARA SENIGALLIA CALCIO/SANGIORGESE DEL 6.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGIORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SENIGALLIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE MERITO GARA SENIGALLIA CALCIO/SANGIORGESE DEL 6.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGIORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla società Senigallia Calcio la sanzione dell’ammenda di € 200,00 “per non aver compilato esattamente la distinta dei calciatori partecipanti alla gara nella fattispecie veniva indicato con il n. 18 il giocatore SARTI Andrea anziché SARTI Alessandro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Senigallia Calcio chiedendo la riduzione dell’ammenda, ritenuta eccessiva per un mero errore materiale, compiuto involontariamente, rientrante fra le lievi infrazioni che, ai sensi del 6° comma, lett. c) dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva, comportano soltanto adempimenti formali. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gravame debba essere accolto per le motivazioni ivi addotte che si ritengono condivisibili ed alle quali si riporta integralmente, trattandosi all’evidenza di mero errore materiale. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società Senigallia Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione applicata alla medesima all’ammonizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it