COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MONTERUBBIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL DIRIGENTE ROMANELLI FRANCESCO SEGUITO GARA MONTERUBBIANESE/NEW GENERATION DEL 29.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 3.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MONTERUBBIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL DIRIGENTE ROMANELLI FRANCESCO SEGUITO GARA MONTERUBBIANESE/NEW GENERATION DEL 29.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 3.10.2012) La Commissione, letto il reclamo ritualmente proposto dall’U.S.D. Monterubbianese, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore e rilevato che: - la prospettazione difensiva della reclamante, giusta la quale nella condotta del dirigente Romanelli Francesco non sarebbe ravvisabile un contenuto di violenza, appare condivisibile; - invero la circostanza descritta dall’arbitro che dalla spinte, con lo stomaco prima e con la spalla poi, subì il conseguente arretramento di circa un metro e, cioè, di ampiezza pari ad un passo e che lo stesso dirigente tenne, nell’occasione, sempre le mani dietro la schiena, consentono di escludere ogni connotato violento alla condotta del Romanelli; - le due lievi spinte che ne sono conseguite devono essere ricomprese in sostanza – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta minacciosa, ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal tesserato; - sanzione adeguata a tale condotta gravemente minacciosa, ingiuriosa ed irriguardosa risulta essere quella di cui al dispositivo; P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Monterubbianese riduce l’inibizione inflitta al dirigente ROMANELLI Francesco al 31 dicembre 2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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