COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ABBADIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTOLINI SIMONE SEGUITO GARA ABBADIENSE/SEFRENSE DEL 6.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 21 del 10.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. ABBADIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTOLINI SIMONE SEGUITO GARA ABBADIENSE/SEFRENSE DEL 6.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 21 del 10.10.2012)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ANTOLINI Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Abbadiense chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe rivolto la frase offensiva all’avversario, con il quale aveva avuto un diverbio, e non all’arbitro, come da questi erroneamente inteso, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Antolini stesso.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Antolini Simone per offese nei suoi confronti, lamentandosi per un fallo di gioco, a suo dire, subito e non rilevato; alla notifica del provvedimento scattò verso di lui, ma fu subito allontanato dal suo capitano.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del calciatore Antolini Simone vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Abbadiense e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ANTOLINI Simone a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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