COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 25.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. POL. ROCCARAVINDOLA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 33 SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA ROCCAVINDOLA – ATLETICO SESSANO DEL 7.10.2012 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 5^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 25.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.2.1. A.S.D. POL. ROCCARAVINDOLA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 33
SQUALIFICA A CALCIATORE
(GARA ROCCAVINDOLA - ATLETICO SESSANO DEL 7.10.2012 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 5^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il rapporto arbitrale, osserva quanto segue.
La ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica del calciatore Cambio Antonio sostenendo che
lo stesso non ha avuto condotta violenta contro un avversario, ma con questi si era solo
strattonato.
Quanto riportato dalla Pol. Roccaravindola non è rispondente alle risultanze del rapporto arbitrale,
che, in modo dettagliato e circostanziato, riporta una condotta violenta del Cambio verso un
avversario a palla lontana, consistita nel colpirlo con un pugno che ha giustificato l'intervento dei
sanitari.
Va ribadito che il rapporto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed il semplice diniego dei fatti in
esso riportati non può invalidare quanto refertato.
Nel caso in esame la sanzione inflitta dal G.S. non è da ridurre, anche perché l'art. 19, comma 4,
lett. b), del C.G.S. prevede espressamente la sanzione della squalifica nel minimo di tre giornate
per i casi di condotta violenta verso un avversario.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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