• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TESTA Francesco e BETTO
Maurizio, rispettivamente Presidente della società US.D. CASTELLAZZO B.DA e già
Presidente della Società U.S. SEXADIUM e delle Società CASELLAZZO B.DA e SEXADIUM,
per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96
N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S., BETTO
Maurizio e la società SEXADIUM, inoltre, per rispondere il primo della violazione di cui all’art.
1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TESTA Francesco e BETTO
Maurizio, rispettivamente Presidente della società US.D. CASTELLAZZO B.DA e già
Presidente della Società U.S. SEXADIUM e delle Società CASELLAZZO B.DA e SEXADIUM,
per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96
N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S., BETTO
Maurizio e la società SEXADIUM, inoltre, per rispondere il primo della violazione di cui all’art.
1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 18.6.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig.
TESTA, Presidente del. CASTELLAZZO BORMIDA ed il sig. BETTO, Presidente all’epoca dei fatti
del SEXADIUM, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e
probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere, in
concorso tra loro, mediante il fittizio trasferimento del calciatore Riccardo SIBILI alla società U.S.
SEXADIUM, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere
dalla società CASTELLAZZO BORMIDA il premio di preparazione dovuto alla società F.B.C.
DERTHONA 1908. Le società CASTELLAZZO BORMIDA e SEXADIUM a titolo di responsabilità
diretta nell’illecito addebitato ai propri Presidenti. Il BETTO, inoltre, per avere violato l’obbligo,
benché convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, La società SEXADIUM
a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente.
La presente indagine trae origine da una missiva della Società DERTHONA F.B.C. 1908 Srl
mediante la quale l’esponente denunciava la mancata corresponsione del premio di preparazione in
suo favore riguardante il calciatore SIBILLI Riccardo atteso che, lo stesso calciatore, dopo aver
militato nella predetta Società nella stagione sportiva 2009/2010 – Settore Giovanile Categoria
Allievi -, nella stagione successiva 2010-2011 veniva tesserato per la Soc. U.S.D. AQUANERA
COMOLLO NOVI, dopo aver avuto un primo tesseramento per la Soc. U.S. SEXADIUM
partecipante al Campionato di 3^ Cat. Organizzato dal Comitato Regionale Piemonte V.A.. Nella
predetta missiva si evidenziava, altresì, che la Soc. DERTHONA FBC si era rivolta alla
Commissione Premi di Preparazione per ottenere il dovuto riconoscimento inerente alle attività
sportive ed educative volte alla crescita del SIBILLI Riccardo, e che la stessa Commissione, con
C.U. n. 10/E del 12.5.2011 aveva respinto il suddetto ricorso.
Nel corso delle puntuali indagini effettuate dalla Procura Federale e, in particolare, dalla
dichiarazione resa, a mezzo telefono, dal padre di SIBILLI Riccardo, emergeva che il predetto nato
il 24/7/1993 (matr. 3.958.149), dopo una militanza nel Settore Giovanile della Soc. DERTHONA
FBC 1908, nella stagione sportiva 2010/2011, iniziava la preparazione atletica con la Soc.
AQUANERA COMOLLO NOVI – non tesserato – al termine della quale non essendo il ragazzo di
loro interesse, il padre si rivolgeva alla Soc. U.S.D. CASTELLAZZO BORMIDA (matr. 70.310)
militante nel Campionato di “Eccellenza” organizzato dal Comitato Regionale Piemonte V.A.
indicando nella persona del Sig. Cosimo il suo interlocutore. Quest’ultimo acconsentiva al
tesseramento facendo firmare, sia al padre che al figlio Riccardo, alcuni fogli relativi al
tesseramento. Alla richiesta di un eventuale tesseramento per la Soc. U.S. SEXADIUM riferiva di
non conoscere tale società e ribadiva di aver avuto, dopo la breve parentesi con la Soc. A.S.D.
AQUANERA COMOLO NOVI, contatti solo con la soc. A.S.D. CASTELLAZZO B.DA nella persona
del Signor COSIMO. (v.all. n. 10)
Dagli atti relativi al tesseramento e trasferimento del calciatore SIBILLI Riccardo, per la stagione
sportiva 2010/2011, emergeva che in data 15 settembre 2010 firmava la lista di tesseramento per la
Soc. U.S. SEXADIUM, lista sottoscritta dal padre – in quanto minore con allegata dichiarazione di
avere la patria potestà – e dal Sig. BETTO Maurizio – Presidente della Soc. U.S. SEXADIUM. Solo
dopo due giorni, in data 17 settembre 2010 firmava la lista di trasferimento per la Soc. A.S.D.
CASTELLAZZO B.DA, lista sottoscritta, in quanto minore, dal padre e dalla madre STOCCO
Loretta nonché, dai Presidente di entrambe le Società tali Sigg. BETTO Maurizio per la Soc. U.S.
SEXADIUM e TESTA Francesco – Presidente della Soc. U.S.D. CASTELLAZZO B.DA .
Veniva segnalata la mancata presentazione del sig. BETTO Maurizio alla convocazione disposta dal
Collaboratore della Procura Federale per rendere dichiarazioni sui fatti.
Nella seduta del 19.10.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario Carpenteri,
in rappresentanza della Procura Federale, il sig. TESTA Francesco, Presidente del CASTELLAZZO
B., il sig. BETTO Maurizio in proprio. Nessuno compariva per la società SEXADIUM.
Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal
senso.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni uno
di inibizione a carico del sig, TESTA, anni uno e mesi due di inibizione a carico del sig. BETTO, €
5.000 di ammenda a carico della società CASTELLAZZO B. ed € 2.000 di ammenda a carico della
società SEXADIUM.
Il sig. TESTA dichiarava di essere stato contattato dal padre del SIBILI per un eventuale
tesseramento per la propria società e di aver appreso che il ragazzo aveva militato nelle file
dell’AQUANERA. Dopo aver interpellato la asserita società di provenienza ed avuta conferma dello
svincolo del giovane, si era deciso di tesserarlo per il SEXADIUM onde verificarne le doti tecniche e
successivamente era passato all’AQUANERA. Si ammetteva che il SEXADIUM, essendo una
piccola società, si prestava spesso a questo genere di operazioni.
Il sig. BETTO confermava le dichiarazioni rese dal Presidente del CASTELLAZZO B., dichiarava di
non essersi potuto presentare alla convocazione del rappresentante della Procura Federale per un
disguido cagionato da un’errata annotazione della data di convocazione precisando di aver
telefonato per scusarsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente richiamata la modifica apportata all’art. 96 N.O.I.F. In particolare, dopo il primo
periodo del comma 2, è stato introdotto il seguente inciso: “Qualora, a seguito del primo
tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso
della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di
preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto
l’importo del premio dovuto dalla precedente società….”
Il dato riportato, dimostra come il caso che occupa sia espressamente contemplato nelle Carte
Federali e, soprattutto, come non siano più perseguibili le finalità elusive dell’obbligo di pagamento
del premio di preparazione attraverso l’artifizio del previo tesseramento del giovane per altra società
tenuta a corrispondere somma inferiore.
Peraltro, in base all’art. 96 comma 3 N.O.I.F., in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul
detto premio ovvero in caso di mancato pagamento, la società titolare del diritto ha l’onere di
presentare ricorso alla Commissione Premi di preparazione la quale, oltre a determinarne
l’ammontare, ha il potere-dovere di applicare “a carico della società inadempiente una penale, fino
alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.”
Correttamente, nel caso di specie, la società DERTHONA aveva presentato ricorso alla suddetta
Commissione indicando, tuttavia, l’AQUANERA quale società di appartenenza del SIBILI in luogo
dei sodalizi oggi deferiti, di talchè l’atto è stato dichiarato inammissibile. Con il successivo esposto
alla Procura Federale è stato richiesto l’accertamento di eventuali irregolarità in relazione al
tesseramento del giovane calciatore e la sanzione a carico dei responsabili.
Come risulta ampiamente documentato, in relazione al tesseramento nessuna irregolarità formale è
stata accertata e, le motivazioni che hanno determinato il repentino passaggio dal SEXADIUM al
CASTELLAZZO B. sono del tutto irrilevanti posto che l’obbligo del pagamento del premio di
preparazione, gravava pro quota su entrambe le società.
Ora, nel contesto normativo delineato, essendo espressamente previsti il fatto, il rimedio e, non solo
la sanzione, ma anche l’Organo competente ad applicarla, si ritiene esorbiti dai poteri di questa
Commissione Disciplinare sanzionare le violazioni ascritte agli odierni deferiti.
Analogamente a quanto accade per le violazioni dell’art. 94 ter N.O.I.F. relativamente alle decisioni
della Commissione Vertenze Economiche, solo l’eventuale inottemperanza a quanto disposto dalla
Commissione Premi di Preparazione, una volta divenuto irrevocabile il provvedimento, sarebbe
successivamente sanzionata quale violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.
Vanno pertanto assolti il Presidenti e le Società deferite in relazione agli illeciti loro ascritti in
concorso.
Viceversa, il BETTO va ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S essendo il
fatto ampiamente provato ed ammesso dall’interessato. Del pari la società SEXADIUM, deferita a
titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal proprio Presidente dell’epoca.
L’ammissione di colpevolezza e le scuse presentate dal BETTO consentono di applicare sanzioni
più contenute rispetto a quanto richiesto, ovverosia mesi uno di inibizione a carico del sig. Maurizio
BETTO ed € 200 a carico del SEXADIUM.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
- dichiara i signori TESTA Francesco, BETTO Maurizio e le società CASTELLAZZO B.DA e
SEXADIUM esenti da responsabilità in relazione all’illecito ascritto e per l’effetto li assolve da ogni
addebito.
- dichiara il sig. BETTO Maurizio responsabile della violazione a lui esclusivamente ascritta e, per
l’effetto, applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi uno.
- dichiara la società SEXADIUM responsabile della violazione a lei esclusivamente ascritta e per
l’effetto, applica alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 200.
c) Ricorso della società A.C.D. PRO DRONERO avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 28 del 11.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara BUSCA - PRO DRONERO disputata in data 26.9.2012, Campionato
Juniores Regionale Girone B
Con ricorso inviato in data 18.10.2012, la Società PRO DRONERO si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo della società medesima tendente a far rilevare
l’irregolarità della partecipazione del giocatore Andrea FORTE alla gara indicata in oggetto e alla
conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’Ordinamento Sportivo.
La società ricorrente sostiene che il FORTE, che, nel corso del Torneo Memorial Stradella disputato
nel maggio scorso, aveva maturato un turno di squalifica per recidiva in ammonizione più un altro
turno di squalifica in conseguenza di un’espulsione nel corso della penultima giornata di gara, non
avrebbe potuto partecipare alla prima gara di campionato della presente stagione sportiva in quanto
residuava ancora un turno di squalifica da scontare. Dimostrata la partecipazione al primo incontro
ufficiale, si sostiene che la sanzione avrebbe dovuto essere espiata nella gara in oggetto indicata.
Il ricorso, pur fondato su pregevoli argomentazioni di carattere giuridico, non merita accoglimento.
Va innanzi tutto rilevato come il caso che occupa non trovi precisa disciplina nel vigente
ordinamento sportivo in quanto le sanzioni sono state maturate automaticamente in base al
regolamento e non in forza di provvedimento dei competenti organi di giustizia sportiva.
Il Giudice di primo grado, argomentando in base al regolamento del torneo ed alla disciplina di altre
manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, ha ravvisato un
generale principio, valido per tutte le manifestazioni analoghe, in base al quale, salvo diversa
indicazione da parte della giustizia sportiva che si esprime infliggendo squalifiche a tempo, le
sanzioni maturate nel torneo vanno espiate esclusivamente nell’ambito del medesimo.
Viceversa, attraverso una accurata analisi del combinato disposto di norme del vigente C.G.S., la
società ricorrente dimostra l’esistenza del principio generale di “effettività della sanzione” che, nel
caso di specie, sarebbe stato violato.
Ritiene questa Commissione che, avuto riguardo alle conseguenze sanzionatorie che l’adozione
della linea interpretativa suggerita dalla PRO DRONERO comporterebbe, l’orientamento assunto
dal Giudice Sportivo sia preferibile in ossequio ad un più generale principio valido per tutto lo sport
in base al quale, laddove norme e regolamenti non dispongano espressamente in modo diverso, sia
da valorizzare la prestazione sportiva.
Nel caso di specie, l’applicazione delle sanzioni previste in rigoroso ossequio del principio di
effettività, incidendo “a tavolino” sul risultato ottenuto sul campo, sarebbe inutile, se non dannosa
alla diffusione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società PRO DRONERO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa che non risulta versata.
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Delibera della Commissione Disciplinare
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TESTA Francesco e BETTO
Maurizio, rispettivamente Presidente della società US.D. CASTELLAZZO B.DA e già
Presidente della Società U.S. SEXADIUM e delle Società CASELLAZZO B.DA e SEXADIUM,
per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96
N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S., BETTO
Maurizio e la società SEXADIUM, inoltre, per rispondere il primo della violazione di cui all’art.
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