COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TESTA Francesco e BETTO Maurizio, rispettivamente Presidente della società US.D. CASTELLAZZO B.DA e già Presidente della Società U.S. SEXADIUM e delle Società CASELLAZZO B.DA e SEXADIUM, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S., BETTO Maurizio e la società SEXADIUM, inoltre, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TESTA Francesco e BETTO Maurizio, rispettivamente Presidente della società US.D. CASTELLAZZO B.DA e già Presidente della Società U.S. SEXADIUM e delle Società CASELLAZZO B.DA e SEXADIUM, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S., BETTO Maurizio e la società SEXADIUM, inoltre, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 18.6.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. TESTA, Presidente del. CASTELLAZZO BORMIDA ed il sig. BETTO, Presidente all’epoca dei fatti del SEXADIUM, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere, in concorso tra loro, mediante il fittizio trasferimento del calciatore Riccardo SIBILI alla società U.S. SEXADIUM, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla società CASTELLAZZO BORMIDA il premio di preparazione dovuto alla società F.B.C. DERTHONA 1908. Le società CASTELLAZZO BORMIDA e SEXADIUM a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato ai propri Presidenti. Il BETTO, inoltre, per avere violato l’obbligo, benché convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, La società SEXADIUM a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. La presente indagine trae origine da una missiva della Società DERTHONA F.B.C. 1908 Srl mediante la quale l’esponente denunciava la mancata corresponsione del premio di preparazione in suo favore riguardante il calciatore SIBILLI Riccardo atteso che, lo stesso calciatore, dopo aver militato nella predetta Società nella stagione sportiva 2009/2010 – Settore Giovanile Categoria Allievi -, nella stagione successiva 2010-2011 veniva tesserato per la Soc. U.S.D. AQUANERA COMOLLO NOVI, dopo aver avuto un primo tesseramento per la Soc. U.S. SEXADIUM partecipante al Campionato di 3^ Cat. Organizzato dal Comitato Regionale Piemonte V.A.. Nella predetta missiva si evidenziava, altresì, che la Soc. DERTHONA FBC si era rivolta alla Commissione Premi di Preparazione per ottenere il dovuto riconoscimento inerente alle attività sportive ed educative volte alla crescita del SIBILLI Riccardo, e che la stessa Commissione, con C.U. n. 10/E del 12.5.2011 aveva respinto il suddetto ricorso. Nel corso delle puntuali indagini effettuate dalla Procura Federale e, in particolare, dalla dichiarazione resa, a mezzo telefono, dal padre di SIBILLI Riccardo, emergeva che il predetto nato il 24/7/1993 (matr. 3.958.149), dopo una militanza nel Settore Giovanile della Soc. DERTHONA FBC 1908, nella stagione sportiva 2010/2011, iniziava la preparazione atletica con la Soc. AQUANERA COMOLLO NOVI – non tesserato – al termine della quale non essendo il ragazzo di loro interesse, il padre si rivolgeva alla Soc. U.S.D. CASTELLAZZO BORMIDA (matr. 70.310) militante nel Campionato di “Eccellenza” organizzato dal Comitato Regionale Piemonte V.A. indicando nella persona del Sig. Cosimo il suo interlocutore. Quest’ultimo acconsentiva al tesseramento facendo firmare, sia al padre che al figlio Riccardo, alcuni fogli relativi al tesseramento. Alla richiesta di un eventuale tesseramento per la Soc. U.S. SEXADIUM riferiva di non conoscere tale società e ribadiva di aver avuto, dopo la breve parentesi con la Soc. A.S.D. AQUANERA COMOLO NOVI, contatti solo con la soc. A.S.D. CASTELLAZZO B.DA nella persona del Signor COSIMO. (v.all. n. 10) Dagli atti relativi al tesseramento e trasferimento del calciatore SIBILLI Riccardo, per la stagione sportiva 2010/2011, emergeva che in data 15 settembre 2010 firmava la lista di tesseramento per la Soc. U.S. SEXADIUM, lista sottoscritta dal padre – in quanto minore con allegata dichiarazione di avere la patria potestà – e dal Sig. BETTO Maurizio – Presidente della Soc. U.S. SEXADIUM. Solo dopo due giorni, in data 17 settembre 2010 firmava la lista di trasferimento per la Soc. A.S.D. CASTELLAZZO B.DA, lista sottoscritta, in quanto minore, dal padre e dalla madre STOCCO Loretta nonché, dai Presidente di entrambe le Società tali Sigg. BETTO Maurizio per la Soc. U.S. SEXADIUM e TESTA Francesco – Presidente della Soc. U.S.D. CASTELLAZZO B.DA . Veniva segnalata la mancata presentazione del sig. BETTO Maurizio alla convocazione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per rendere dichiarazioni sui fatti. Nella seduta del 19.10.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. TESTA Francesco, Presidente del CASTELLAZZO B., il sig. BETTO Maurizio in proprio. Nessuno compariva per la società SEXADIUM. Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni uno di inibizione a carico del sig, TESTA, anni uno e mesi due di inibizione a carico del sig. BETTO, € 5.000 di ammenda a carico della società CASTELLAZZO B. ed € 2.000 di ammenda a carico della società SEXADIUM. Il sig. TESTA dichiarava di essere stato contattato dal padre del SIBILI per un eventuale tesseramento per la propria società e di aver appreso che il ragazzo aveva militato nelle file dell’AQUANERA. Dopo aver interpellato la asserita società di provenienza ed avuta conferma dello svincolo del giovane, si era deciso di tesserarlo per il SEXADIUM onde verificarne le doti tecniche e successivamente era passato all’AQUANERA. Si ammetteva che il SEXADIUM, essendo una piccola società, si prestava spesso a questo genere di operazioni. Il sig. BETTO confermava le dichiarazioni rese dal Presidente del CASTELLAZZO B., dichiarava di non essersi potuto presentare alla convocazione del rappresentante della Procura Federale per un disguido cagionato da un’errata annotazione della data di convocazione precisando di aver telefonato per scusarsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente richiamata la modifica apportata all’art. 96 N.O.I.F. In particolare, dopo il primo periodo del comma 2, è stato introdotto il seguente inciso: “Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società….” Il dato riportato, dimostra come il caso che occupa sia espressamente contemplato nelle Carte Federali e, soprattutto, come non siano più perseguibili le finalità elusive dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione attraverso l’artifizio del previo tesseramento del giovane per altra società tenuta a corrispondere somma inferiore. Peraltro, in base all’art. 96 comma 3 N.O.I.F., in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul detto premio ovvero in caso di mancato pagamento, la società titolare del diritto ha l’onere di presentare ricorso alla Commissione Premi di preparazione la quale, oltre a determinarne l’ammontare, ha il potere-dovere di applicare “a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.” Correttamente, nel caso di specie, la società DERTHONA aveva presentato ricorso alla suddetta Commissione indicando, tuttavia, l’AQUANERA quale società di appartenenza del SIBILI in luogo dei sodalizi oggi deferiti, di talchè l’atto è stato dichiarato inammissibile. Con il successivo esposto alla Procura Federale è stato richiesto l’accertamento di eventuali irregolarità in relazione al tesseramento del giovane calciatore e la sanzione a carico dei responsabili. Come risulta ampiamente documentato, in relazione al tesseramento nessuna irregolarità formale è stata accertata e, le motivazioni che hanno determinato il repentino passaggio dal SEXADIUM al CASTELLAZZO B. sono del tutto irrilevanti posto che l’obbligo del pagamento del premio di preparazione, gravava pro quota su entrambe le società. Ora, nel contesto normativo delineato, essendo espressamente previsti il fatto, il rimedio e, non solo la sanzione, ma anche l’Organo competente ad applicarla, si ritiene esorbiti dai poteri di questa Commissione Disciplinare sanzionare le violazioni ascritte agli odierni deferiti. Analogamente a quanto accade per le violazioni dell’art. 94 ter N.O.I.F. relativamente alle decisioni della Commissione Vertenze Economiche, solo l’eventuale inottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Premi di Preparazione, una volta divenuto irrevocabile il provvedimento, sarebbe successivamente sanzionata quale violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S. Vanno pertanto assolti il Presidenti e le Società deferite in relazione agli illeciti loro ascritti in concorso. Viceversa, il BETTO va ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S essendo il fatto ampiamente provato ed ammesso dall’interessato. Del pari la società SEXADIUM, deferita a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal proprio Presidente dell’epoca. L’ammissione di colpevolezza e le scuse presentate dal BETTO consentono di applicare sanzioni più contenute rispetto a quanto richiesto, ovverosia mesi uno di inibizione a carico del sig. Maurizio BETTO ed € 200 a carico del SEXADIUM. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara i signori TESTA Francesco, BETTO Maurizio e le società CASTELLAZZO B.DA e SEXADIUM esenti da responsabilità in relazione all’illecito ascritto e per l’effetto li assolve da ogni addebito. - dichiara il sig. BETTO Maurizio responsabile della violazione a lui esclusivamente ascritta e, per l’effetto, applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi uno. - dichiara la società SEXADIUM responsabile della violazione a lei esclusivamente ascritta e per l’effetto, applica alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 200. c) Ricorso della società A.C.D. PRO DRONERO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 11.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BUSCA - PRO DRONERO disputata in data 26.9.2012, Campionato Juniores Regionale Girone B Con ricorso inviato in data 18.10.2012, la Società PRO DRONERO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo della società medesima tendente a far rilevare l’irregolarità della partecipazione del giocatore Andrea FORTE alla gara indicata in oggetto e alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’Ordinamento Sportivo. La società ricorrente sostiene che il FORTE, che, nel corso del Torneo Memorial Stradella disputato nel maggio scorso, aveva maturato un turno di squalifica per recidiva in ammonizione più un altro turno di squalifica in conseguenza di un’espulsione nel corso della penultima giornata di gara, non avrebbe potuto partecipare alla prima gara di campionato della presente stagione sportiva in quanto residuava ancora un turno di squalifica da scontare. Dimostrata la partecipazione al primo incontro ufficiale, si sostiene che la sanzione avrebbe dovuto essere espiata nella gara in oggetto indicata. Il ricorso, pur fondato su pregevoli argomentazioni di carattere giuridico, non merita accoglimento. Va innanzi tutto rilevato come il caso che occupa non trovi precisa disciplina nel vigente ordinamento sportivo in quanto le sanzioni sono state maturate automaticamente in base al regolamento e non in forza di provvedimento dei competenti organi di giustizia sportiva. Il Giudice di primo grado, argomentando in base al regolamento del torneo ed alla disciplina di altre manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, ha ravvisato un generale principio, valido per tutte le manifestazioni analoghe, in base al quale, salvo diversa indicazione da parte della giustizia sportiva che si esprime infliggendo squalifiche a tempo, le sanzioni maturate nel torneo vanno espiate esclusivamente nell’ambito del medesimo. Viceversa, attraverso una accurata analisi del combinato disposto di norme del vigente C.G.S., la società ricorrente dimostra l’esistenza del principio generale di “effettività della sanzione” che, nel caso di specie, sarebbe stato violato. Ritiene questa Commissione che, avuto riguardo alle conseguenze sanzionatorie che l’adozione della linea interpretativa suggerita dalla PRO DRONERO comporterebbe, l’orientamento assunto dal Giudice Sportivo sia preferibile in ossequio ad un più generale principio valido per tutto lo sport in base al quale, laddove norme e regolamenti non dispongano espressamente in modo diverso, sia da valorizzare la prestazione sportiva. Nel caso di specie, l’applicazione delle sanzioni previste in rigoroso ossequio del principio di effettività, incidendo “a tavolino” sul risultato ottenuto sul campo, sarebbe inutile, se non dannosa alla diffusione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società PRO DRONERO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it