COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/8/2012 (prot. n.943/880 pf11- 12GT/dl) nei confronti di: 1) Canonico Nicola – presidente e legale rappresentante della soc. AS Bisceglie 1913-Don Uva; 2) la soc. A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva per rispondere: 1) il sig. Nicola Canonico, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.48, comma 3, della Noif, per avere disatteso l’obbligo di schierare in campo la propria squadra nella migliore formazione, in occasione della gara della 26^ giornata del Campionato di Eccellenza, Liberty – Bisceglie, disputata a Monopoli l’11/3/2012; 2) la Società AS Bisceglie 1913 Do Uva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Nicola Canonico, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/8/2012 (prot. n.943/880 pf11- 12GT/dl) nei confronti di: 1) Canonico Nicola - presidente e legale rappresentante della soc. AS Bisceglie 1913-Don Uva; 2) la soc. A.S. Bisceglie 1913 - Don Uva per rispondere: 1) il sig. Nicola Canonico, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.48, comma 3, della Noif, per avere disatteso l’obbligo di schierare in campo la propria squadra nella migliore formazione, in occasione della gara della 26^ giornata del Campionato di Eccellenza, Liberty - Bisceglie, disputata a Monopoli l’11/3/2012; 2) la Società AS Bisceglie 1913 Do Uva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Nicola Canonico, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; FATTO Con nota del n.471/VT del 15/3/2012 il Presidente del Comitato Regionale Puglia (Vito Tisci) trasmetteva alla Procura Federale la documentazione dalla quale si evidenziava che era stato omesso, da parte della AS Bisceglie 1913 Don Uva, l’obbligo di schierare in campo, la propria squadra nella migliore formazione in occasione della gara dell’11/3/2012 della 26° giornata del campionato di Eccellenza, Liberty-Bisceglie disputata a Monopoli. Chiedeva pertanto che fossero aperte le indagini per la verifica dell’eventuale violazione dell’art.48 comma 3 della NOIF, non avendo la soc.AS Bisceglie 1913 Don Uva nella gara succitata schierato la sua migliore formazione. Disposte dalla Procura Federale le indagini relative, era risultato che l’ASD Bisceglie 1913 Don Uva, dopo aver appreso che l’AS Liberty non aveva inteso anticipare al giorno 10 marzo la gara di campionato Liberty - Bisceglie (già fissata per la domenica successiva 11/3/2012), aveva deciso di non schierare - in tale gara - la sua prima squadra, ma quella “juniores”. Decisione questa che aveva trovato puntuale riscontro, non solo nei comunicati stampa pubblicati sul sito ufficiale della società ma anche -ed essenzialmente- nelle dichiarazioni rese dall’allenatore sig. Nicola Ragno secondo cui alla gara suddetta avrebbero potuto partecipare almeno sette/otto calciatori della prima squadra (oltre ad altri calciatori juniores) dal momento che la mattina della domenica dell’11/3/2012 tali calciatori avevano partecipato ad una seduta di allenamento. E’ invece accaduto che alla gara più volte citata dell’11/3/2012 contro il Liberty Monopoli non solo avevano partecipato solo sette calciatori juniores dell’AS Bisceglie; ma anche che, a causa dell’infortunio del capitano Marco Cirone, la squadra dell’As Bisceglie non era stata in grado di continuare l’incontro per cui, considerato il numero di sei calciatori, (insufficiente per proseguire la gara e nella carenza di altri calciatori in distinta), l’arbitro designato era stato costretto sospendere definitivamente l’incontro, sul risultato di 1-0 in favore della squadra del Liberty; poi commutato dal Giudice sportivo Territoriale Puglia in 0 - 3 in favore dell’AS Liberty, ai sensi dell’art.17 comma 1 C.G.S. Sulla base della documentazione acquisita dal Collaboratore Inquirente, la Procura Federale, con la nota già citata del 2/8/2012 deferiva a questa Commissione le parti su menzionate per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. dell’11/9/2012 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle suddette parti per l’udienza dell’8/10/2012, alla quale partecipavano: - l’avv.Paolo Mormando per la Procura Federale; - e l’avv.Vincenzo De Candia quale procuratore e difensore sia del sig. Canonico Nicola, presidente dall’AS Bisceglie 1913 Don Uva; sia di quest’ultima società. Preliminarmente l’avv. Mormando per la Procura Federale e l’avv. De Candia nella qualità innanzi indicata, dichiaravano di aver raggiunto l’intesa per l’applicazione ai sensi dell’art.23 CGS di sanzioni così ridotte: - al sig. Canonico Nicola presidente dell’A.S. presidente dell’A.S. Bisceglie 1913 Don Uva, la inibizione per la durata di giorni ottanta (80); - all’AS Bisceglie 1913 Do Uva l’ammenda di €666,00 (seicentosessantasei). La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto di quanto innanzi si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti su indicate e congrue le sanzioni dalle stesse indicate, a scioglimento della riserva che precede, ne dispone l’applicazione come da dispositivo P.T.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: 1) al sig. Canonico Nicola, presidente dell’AS Bisceglie 19/3 Don Uva, la inibizione per la durata di giorni ottanta; 2) all’AS Bisceglie 1913 Don Uva, la ammenda di €666,00 (seicentosessantasei). Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dell’8/10/2012.
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