COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO N.7/A ASD DUE TORRI avverso la perdita della gara 0 – 3, inibizione fino al 31/10/2012 al sig. Bottari Benedetto ulteriore squalifica per una giornata al calciatore Marziani Alessandro. Gara Campionato Eccellenza Girone B Taormina – Due Torri del 23/09/2012 C.U. n. 106 del 3/10/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO N.7/A
ASD DUE TORRI avverso la perdita della gara 0 – 3, inibizione fino al 31/10/2012 al sig. Bottari Benedetto ulteriore squalifica per una giornata al calciatore Marziani Alessandro. Gara Campionato Eccellenza Girone B Taormina – Due Torri del 23/09/2012 C.U. n. 106 del 3/10/2012
Con ricorso in appello, la A.S.D. Due Torri ha chiesto in proprio favore la riforma della decisione emessa dal Giudice Sportivo territoriale con la quale, a causa dell’illegittima partecipazione del calciatore Marziani Alessandro aveva inflitto all’odierna reclamante: (a) la perdita a tavolino della gara sopra indicata; (b) l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore, sig. Bottari Benedetto, a svolgere la predetta attività sino al 31.10.2012; (c) la squalifica di una ulteriore giornata al calciatore in posizione irregolare.
La reclamante ritiene che il proprio tesserato Marziani Alessandro, squalificato per due gare nel corso dell’ultima giornata del campionato Juniores stagione 2011-2012, avendo la potenziale facoltà di partecipare, come fuori quota, al campionato Juniores 2012-2013, debba scontare la residua squalifica nel campionato Juniores dell’attuale stagione.
A dire della ASD Due Torri il Giudice Sportivo avrebbe pertanto errato nell’interpretazione della normativa di riferimento, in quanto il calciatore sanzionato, per i motivi esposti, avrebbe partecipato alla partita del 23.9.2012 tra Taormina e Due Torri, campionato di Eccellenza, in posizione regolare.
All’udienza del 23 ottobre 2012, dinanzi a questa Commissione disciplinare compariva l’appellante rappresentata dal proprio difensore che ha insistito nei motivi di cui al reclamo nonché il sig. Bottari personalmente.
La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia del ricorso è stata inviata alla controparte con lettera raccomandata, letti gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue: il ricorso presentato dalla ASD Due Torri non merita accoglimento e conseguentemente la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata.
Nel merito si osserva che: il calciatore Marziani Alessandro, durante la gara dell’11.4.2012 del campionato Juniores, veniva espulso dal terreno di gioco e squalificato per due gare. Secondo la società reclamante il proprio tesserato, avendo la possibilità di partecipare anche per la stagione 2012-2013 al campionato Juniores, quale fuori quota, dovrebbe scontare il residuo (di una gara) della squalifica inflittagli nel campionato Juniores e non già nel campionato di competenza dove oggi milita.
Per tale ragione, a dire della reclamante, il calciatore in questione avrebbe partecipato in posizione regolare alla partita del campionato di Eccellenza svoltasi il 23.9.2012 tra il Taormina e la Due Torri.
La doglianza è altresì argomentata attraverso il riferimento ad un caso in cui la Commissione disciplinare territoriale sarda avrebbe trattato in modo significativamente diverso, rispetto alla decisione qui impugnata, i protagonisti di una vicenda analoga a quella che ha coinvolto la società Due Torri.
Va precisato che, come esattamente osservato nella decisione impugnata, il calciatore Marziani potrebbe invero partecipare al campionato regionale Juniores ma solo ed esclusivamente in veste di “fuori quota” e quindi non in via ordinaria. Va da sé che una potenziale partecipazione al campionato juniores è rimessa al mero arbitrio della società di appartenenza. Pertanto, ove la medesima società decidesse di non far partecipare il calciatore nell’attuale campionato Juniores la sanzione comminatagli non verrebbe efficacemente assolta, svuotando di contenuto il sistema della giustizia sportiva. La giustizia sportiva, nell’esercitare le sue funzioni, deve essere «rapida » e deve essere «efficace» in conformità con le regole stabilite negli artt. 4.8. e 4.9 dei Principi di giustizia sportiva (entrati in vigore il 19 maggio 2010, delib. Cons. Naz. C.O.N.I. n. 1412), senza che comportamenti elusivi tentati da appartenenti all’ordinamento sportivo possano compromettere la puntuale applicazione delle regole in parola. sto aspetto, la certezza e la immediatezza della esecuzione della sanzione sportiva vanno declinate in termini affatto coerenti a quelli ricavabili dagli artt. 4.8 e 4.9. dei Principi di giustizia sportiva.
Infine, come già anticipato, la reclamante, a suo presunto vantaggio, richiama un caso esaminato dalla C.D.T. del C.R. Sardegna.
Mette conto osservare, da un lato, che si tratta sempre e solo di un isolato precedente, e non già di una giurisprudenza federale astrattamente idonea ad ingenerare un legittimo affidamento, o quanto meno a supportare la ingiustizia della pronuncia appellata (anzi, il principio di diritto sportivo su cui quest’ultima si basa è contraddetto da tutta la giurisprudenza federale in materia: vedi per es. C.A.F. 14.11.2005 C.U. n.17/C, CDT del CR Lombardia, Com. Uff. n. 17 del 21.10.2010; C.D.T. del CR Calabria C.U. n.63 del 25.11.2011; CDT C.R. Liguria C.U. n.48 del 1/3/2012).
Dall’altro lato, l’orientamento a suo tempo assunto dalla Corte Federale presso la F.I.G.C. con la pronuncia interpretativa 18.12.2003, Com. Uff. n. 12/CF viene successivamente smentito dalla stessa C.A.F. con la richiamata decisione di cui al C.U. 17/C del 2005 che conferma l’iter logico-giuridico della decisione impugnata.
In un siffatto contesto, deve ritenersi non meritevole di accoglimento anche la domanda della reclamante volta alla sospensione del presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia della Corte Federale sulla questione in esame.
PQM
La Commissione Disciplinare rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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