COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 8/A U.S.D. ATLETICO GELA, avverso inibizione fino al 31/03/2013 del dirigente Scerra Salvatore e squalifiche per otto gare a carico del calciatore Fiore Giuseppe e per sette gare a carico del calciatore Pardo Giuseppe.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 8/A U.S.D. ATLETICO GELA, avverso inibizione fino al 31/03/2013 del dirigente Scerra Salvatore e squalifiche per otto gare a carico del calciatore Fiore Giuseppe e per sette gare a carico del calciatore Pardo Giuseppe. Gara di Eccellenza girone B Atletico Gela / Tiger Brolo del 06/10/2012- C.U. n° 119 del 11/10/2012. La U.S.D. Atletico Gela in persona del suo Presidente pro tempore impugna le sanzioni in epigrafe, chiedendo una “giusta e equa riduzione delle sanzioni comminate”. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: A norma dell'art. 35 n° 1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da tali rapporti si rileva, senza ombra di dubbio in ordine all'identità degli singoli autori dei fatti addebitati, che il dirigente accompagnatore Scerra si rendeva protagonista di grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale e di grave atto spregevole nei confronti di un assistente, verso il quale assumeva ulteriore grave contegno offensivo e minaccioso. La sanzione assunta a suo carico, alla stregua di tutto quanto riferito dal direttore di gara e dall'assistente, appare contenuta in limiti minimi appena adeguati ai fatti occorsi e non se ne ravvisa l'opportunità di una riduzione, posto che la reiterazione dei comportamenti non regolamentari stride con l'affermazione difensiva di un particolare nervosismo dovuto all'inesperienza. Negli stessi rapporti si rileva che i calciatori Fiore e Pardo, a fine gara, assumevano grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e nel caso del Pardo anche nei confronti dell'assistente. Entrambi spintonavano il direttore di gara, mentre il Fiore, con intenti coercitivi giungeva ad afferrare il polso dell'arbitro stesso, provocandogli leggero dolore, al fine di verificare e fargli verificare che “la partita non è finita”. Le sanzioni sono adeguate e ben proporzionate a tali ultime fattispecie, e non meritano alcuna riduzione, non apparendo i fatti occorsi giustificabili in un incontro che, a dire della stessa appellante, non ha visto episodi incresciosi tra i calciatori delle due squadre contendenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S.D. Atletico Gela, con addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it