COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 13/A: A.S.D. MONTEMAGGIORE, avverso l’ammenda di € 300,00 posta a carico della società e la squalifica del calciatore Ribaudo Dario Giuseppe fino al 31/12/2012. Gara Coppa Italia Promozione Montemaggiore – Real Calcio del 10/10/2012 – C.U. N° 122 del 12/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 13/A: A.S.D. MONTEMAGGIORE, avverso l’ammenda di € 300,00 posta a carico della società e la squalifica del calciatore Ribaudo Dario Giuseppe fino al 31/12/2012. Gara Coppa Italia Promozione Montemaggiore – Real Calcio del 10/10/2012 – C.U. N° 122 del 12/10/2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Montemaggiore, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo proposto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. in quanto redatto in forma assolutamente generica, limitandosi la reclamante a denunciare una serie di presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla terna arbitrale per i quali si ritiene trasmettersi gli atti alla Procura Federale al fine di accertarne la veridicità. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
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