COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 008 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. O’Range Chimera Arezzo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre giornate il calciatore Cusimano Santino (C.U. n. 20/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 008 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. O’Range Chimera Arezzo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre giornate il calciatore Cusimano Santino (C.U. n. 20/2012). Avverso la decisione sopraindicata interpone reclamo la Società O’Range Chimera Arezzo chiedendone la riduzione. Questa la motivazione posta dal G.S. a base della decisione: “Espulso per aver spintonato un calciatore avversario con tentativo di aggressione. Dopo la notifica minacciava il D.G.” Il provvedimento del G.S. si fonda quindi sui due elementi emergenti dal rapporto di gara costituiti il primo, dal contatto avuto dal proprio calciatore con un avversario, causa dell’espulsione, il secondo è riferito alle minacce successivamente rivolte al D.G.. Nell’atto di impugnazione la reclamante descrive il primo motivo come uno dei tanti episodi che, normalmente, avvengono in occasione di calci piazzati, per cui denota meraviglia per il provvedimento di espulsione adottato nell’occasione dal D.G.. A giustificazione di tale assunto specifica che il Cusimano nel tentare di evitare, per la seconda volta, la stretta marcatura di un avversario, allargava le braccia con la conseguenza che l’avversario vi sbatteva sopra, cadendo a terra. Con riferimento alle minacce la reclamante, assume che il calciatore si è rivolto verso l’arbitro, con “inflessione dialettale siciliana”, riportando una frase assolutamente diversa da quella che il D.G. riporta nel rapporto gara. Inoltre, con riferimento agli insulti genericamente indicati sul rapporto (“…continuava ad insultarmi…”) la reclamante non si spiega per quale motivo l’ufficiale di gara non abbia compreso, perché espresso…in un dialetto per me non capibile, quanto dettogli dal calciatore, pur avendo capito, perché non in dialetto, quanto rivoltogli dal medesimo poco prima Con tale argomentazione, probabilmente, la reclamante intende rilevare una contraddittorietà nel rapporto tale da renderlo, almeno parzialmente, inattendibile. Le tesi esposte venivano ulteriormente ribadite nel corso della richiesta audizione, nel corso della quale il legale rappresentante della Società ha affermato, per averlo constatato di persona, che il calciatore, del quale descrive il carattere tranquillo, non ha tentato di colpire con un pugno l’avversario. Nulla riferisce in merito alle offese che sono state contestate. Acquisito il supplemento con il quale il D.G. conferma integralmente il rapporto di gara, la C.D. è chiamata a deliberare sulla congruità della sanzione inflitta in ordine a due distinti episodi: lo scontro fisico tra il Cusimano ed un calciatore avversario e le offese dal medesimo rivolte al D.G.. Preliminarmente e trovandoci all’inizio della stagione il Collegio ritiene dovere ancora una volta richiamare l’attenzione delle società e dei tesserati circa una necessaria, attenta, valutazione della documentazione ufficiale prima di affrontare il contenzioso. Ciò con particolare riferimento a quei fatti la cui sanzioni prevedono un minimo edittale. Si ricorda altresì come le norme del C.G.S., vietano il ricorso ad ogni prova testimoniale, ivi compresa quella dei dirigenti, ed attribuisce carattere di prova assoluta agli atti ufficiali. Quest’ultimo richiamo non significa che gli Organi della Disciplina sportiva debbano accogliere supinamente i contenuti del rapporto di gara, quanto il fatto determinante che i reclami debbono contenere non sterili dichiarazioni ma rilevanti elementi che possano instillare seri e concreti dubbi nel Giudice sportivo. Ciò premesso, nel caso di specie, l’esame degli atti ufficiali indica che, contrariamente a quanto affermato con l’atto di impugnazione, l’episodio si è verificato non già a causa delle “normali” spinte che si verificano durante la gara ma, dapprima, con il tentativo compiuto dal Cusimano di colpire l’avversario “…con un cazzotto non arrivando al corpo…”, per poi proseguire con altro atto la cui violenza è incontestabile ( “….ma poi lo braccava con entrambe le mani e lo buttava a terra”). Osserva ancora la Commissione che se è vero che l’inizio della vicenda si è concretizzato durante un’azione di gioco, è altrettanto vero che essa si è conclusa mentre i calciatori e l’arbitro si riportavano verso il centro campo, il che esclude che il tutto si sia verificato durante un’azione di gioco. Ci si trova quindi in presenza non di un semplice fallo, ma di un vero e proprio atto di violenza compiuto in due momenti distinti, a seguito di un ”normale “ scontro in area esplicitatisi, il primo con il tentativo di colpire con un pugno l’avversario; il secondo con l’afferrarlo con entrambe le mani spedendolo a terra. E’ necessario ricordare, in ordine a quanto sopra, che la violenza tra calciatori viene sanzionata, nel suo minimo edittale, con la squalifica per tre giornate di gara, come stabilito dal comma 4, lettera b) dell’art. 19 del C.G.S.. Ciò sempre ove non si verifichino conseguenze fisiche nel qual caso la sanzione è più grave. Il comportamento del calciatore non si è tuttavia limitato a tali gesti fisici, avendo fatto seguire ad essi, dopo l’espulsione, la pronuncia nei confronti del D.G. di una inequivocabile frase di minaccia quale “ Hai fortuna che ho trent’anni che sennò non sai che ti facevo”, in ordine alla quale è irrilevante, per quanto fin qui indicato, la diversa frase indicata dalla Società a mero scopo difensivo. Acclarata la sussistenza del fatto, si ricorda che, anche in questo caso, la sanzione minima prevista dal C.G.S. è la squalifica per due giornate. (art. 19, c. 4, lett.a). Per completezza di argomentazione si rileva la ininfluenza, agli effetti della determinazione della sanzione, di quanto sottolineato sul reclamo circa l’incomprensibilità di ciò che l’arbitro definisce insulti, atteso che di tale parte del rapporto il G.S. correttamente, perché si tratta di parole assolutamente indeterminabili, non ha tenuto conto ai fini della determinazione della sanzione complessiva. L’esame degli atti così compiuta determina la Commissione a respingere il reclamo e a rideterminare la sanzione a norma dell’art. 36, comma 3, del C.G.S. P.Q.M. La C.D.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e, in riforma del provvedimento impugnato infligge al calciatore Cusimano Santino la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara. Dispone l’acquisizione della tassa di reclamo.
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