COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 07 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo G.S. Olmoponte Avverso Squalifica Allenatore Chierici Andre Fino Al 12112012(C.U. N° 20 Del 2792012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 07 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo G.S. Olmoponte Avverso Squalifica Allenatore Chierici Andre Fino Al 12112012(C.U. N° 20 Del 2792012) Propone rituale reclamo il G.S. Olmoponte avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Usciva dalla propria area tecnica per protestare, nel contempo rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”. Reclama la società contestando che l’allenatore abbia abbandonato l’area tecnica (peraltro non delimitata e segnalata sul campo) in quanto le panchine si trovano a solo un metro dalla linea laterale, contesta altresì che le frasi pronunciate dal Chierici integrino la fattispecie del comportamento irriguardoso. Chiede pertanto la riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto del D.G. , decide di accogliere il reclamo. Osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale emerge chiaramente la condotta dell’allenatore. In ordine al superamento della cosiddetta area tecnica, la C.D. non può che far riferimento alla valutazione dell’arbitro, anche se appare alquanto difficile potere individuare tale area in un campo di dilettanti, Viceversa, sulle frasi proferite, la C.D. ritiene di dover dissentire dalla valutazione operata dal primo giudice. Non si rinviene infatti un connotato offensivo o irriguardoso in tali parole, ma solo un tono di protesta ai limiti del lecito, ma sempre protesta. La sanzione comminata appare quindi meritevole di ridimensionamento ad un mese. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al signor Chierici Andrea fino al 27 ottobre 2012 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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