COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 18 stagione sportiva 2012/2013 Gara Sporting Masseseromagnano – Stiava (3-1) del 23/09/2012. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.20 del 27/09/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 18 stagione sportiva 2012/2013 Gara Sporting Masseseromagnano – Stiava (3-1) del 23/09/2012. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.20 del 27/09/2012 C.R.T. Reclama la società Stiava avverso la inibizione a svolgere attività fino al 27/05/2014 inflitta al sig. Bianchini Massimo con la seguente motivazione: “ Allontanato per aver offeso il D.G. alla notifica entrava sul campo e lanciava contro l’arbitro la bandierina, senza peraltro raggiungerlo. Nel contempo urlava frasi offensive e minacciose.” La reclamante non contesta le frasi profferite dal proprio dirigente che definisce comunque semplicemente irriguardose, si scusa, anche a nome del proprio tesserato per quanto avvenuto e pone l’accento sulla non volontarietà del gesto del lancio della bandierina. In particolare sottolinea che il proprio dirigente ha scagliato la citata a terra e nel compiere il gesto è entrato un paio di metri nel campo, ma non verso l’arbitro il quale si trovava ad una distanza ragguardevole. In altri termini si sarebbe trattato di un gesto di stizza e non di un atto dolosamente concepito per provocare danno al D.G. Chiede la rivisitazione del fatto stante la ritenuta eccessività della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma le frasi pronunciate dal Bianchini e la sua entrata indebita nel campo tuttavia, in merito all’episodio cardine, ovvero il lancio della bandierina, evidenzia che il gesto non è stato di tipo violento quanto di protesta verso la sua persona. Sottolinea infine che se il dirigente avesse voluto colpirlo lo avrebbe senza dubbio potuto fare vista la esigua distanza fra le parti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Quanto posto in essere dal tesserato Bianchini Massimo è indubbiamente di notevole gravità sia per le conseguenze che avrebbero potuto realizzarsi sia per il pessimo esempio che un dirigente ha fornito ai giovani impegnati nella gara. In punto di quantum, tuttavia, il factum principis, ovvero il lancio della bandierina, deve essere nuovamente valutato alla luce di quanto affermato dal D.G. in sede di supplemento di rapporto. Nel predetto infatti, viene evidenziato che il lancio non è avvenuto con l’intento di colpire quanto piuttosto in segno di spregio verso una decisione arbitrale. E’ di tutta evidenza pertanto che la sanzione dovrà essere ricalibrata in virtù di questa precisazione che è assolutamente assente nel primo rapporto con la conseguenza che il primo Giudice è stato sicuramente tratto in inganno circa i fatti enunciati, sanzionando sulla scorta di quanto relazionato dal D.G. Ora, se è vero come è vero che l’arbitro deve “fotografare” gli accadimenti di gara, è altrettanto vero che sarebbe opportuno, al fine di far sì che il Giudice Sportivo decidesse in base a quanto realmente accaduto, che le sottolineature poste in essere nel supplemento fossero presenti anche nel primo rapporto. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. ed inibisce il sig. Bianchini Massimo da ogni attività fino al 27/05/2013. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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