LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio FONTI/A.C.D.CITTA’ DI CONCORDIA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio FONTI/A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 05/07/2012 il sig.Antonio FONTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.CITTA' DI CONCORDIA un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.2.650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.850,00.
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.CITTA' DI
CONCORDIA al pagamento in favore del sig.Antonio FONTI della somma di €.4.850,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione i usto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.