LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Armando MAROZZI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Armando MAROZZI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/07/2012 il sig.Armando MAROZZI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall'accordo economico depositato. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTIC E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Armando MAROZZI della somma di €.2.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1, delle N.O.I.F.
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