LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Ferdinando CAMPIONE/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Ferdinando CAMPIONE/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/07/2012 il sig.Ferdinando CAMPIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.3.000,00.
La Società presentava le proprie memorie a difesa, omettendo pero di allegare la ricevuta in originale della
Racc.A.R. inviata con le stesse al calciatore (giusto quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. pertanto le suddette memorie non hanno alcun valore decisionale.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Ferdinando CAMPIONE della somma di €.3.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.
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