LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TANGREDI/ISERNIA F.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TANGREDI/ISERNIA F.C.
Con ricorso del 2/7/2012 Francesco Tancredi, premesso di aver concluso un accordo economico con la Società
Isernia F.C. per la stagione 2011/2012 e di non aver ricevuto alcun pagamento, chiedeva la condanna dell'Isernia
al pagamento dell'importo di C. 2.400,00.
La Società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa creditoria del ricorrente deducendo che, in relazione ai certificati medici presentati dal giocatore per il periodo 16/5/2012-18/5/2012, aveva tempestivamente inviato, in data 18/4/2012, un telegramma con il quale comunicava la sospensione del rimborso spese "..per 1'intero periodo della malattia..".
Rileva, preliminarmente, la Commissione, che risultano adempiuti gli adempimenti previsti dall'art. 25 bis delle N.O.I.F. concernenti l'invio della raccomandata ed il pagamento della tassa di reclamo.
La vertenza in esame trova la sua disciplina nella clausola 6) dell'accordo economico, la quale prevede, nell'ipotesi: in cui "..il calciatore ..non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi, ovvero in conseguenza di malattia o infortunio dipendenti dall'attività sportiva, l'importo concordato...potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza. Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall' attività sportiva, e si siano protratte oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l'accordo
corrispondendo comunque le mensilità sino a d allora maturate"
Discende da tale regolamento di interessi che: 1 - la causa dell'infortunio riferita a fatti e/o circostanze indipendente dall'attività sportiva, consente alla Società di "..ridurre proporzionalmente l'importo concordato in ragione delle giornate di assenza; 2 ove l'infortunio dipenda, viceversa, dall'attività sportiva, la Società a comunque obbligata a corrispondere l'intero compenso concordato, fatto salvo il diritto della Società di rescindere il contratto, pur rimanendo obbligata a pagare l'intera retribuzione pattuita.
Nel caso di specie, il giocatore ha allegato documentazione cfr. doc. ti da 13 resistente comprovante un
infortunio diagnosticato " distorsione di 110 bicipite femorale dx..", riferibile, in difetto di contrari ed obbiettivi riscontri, all'attività sportiva.
Era onere della Società di provare i fatti costitutivi dell'eccezione infortunio indipendente dall'attività sportiva ,
ma lacuna prova ha offerto al riguardo la Società resistente.
Risulta, pertanto, accertato il credito di Francesco Tancredi nell'importo di IF. 2.400,00
P.Q.M.
La Commissions Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.( al pagamento in favore del sig.Francesco TANGREDI della somma di €.2.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.