LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiana ZORRI/TORINO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 92 del 30/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiana ZORRI/TORINO C.F. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/07/2012 la Sig.na Tatiana ZORRI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00. La Società in data 1/9/2012 presentava le proprie difese in merito, ma tardivamente da quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. quindi senza alcun valore decisionale. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisive, riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO C.F.,al pagamento in favore della sig.na Tatiana ZORRI, della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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