LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 23/10/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. LIVORNO – Soc. VERONA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 23/10/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. LIVORNO – Soc. VERONA Il Giudice Sportivo, ritenuto che trattasi indubbiamente di un fatto grave da censurare, oltre che moralmente, anche a livello sanzionatorio, e ciò anche a causa della potenziale incidenza sull’ordine pubblico, stante l’evidente contenuto provocatorio dei cori in questione; preso atto che dalla relazione redatta dalla Digos di Verona - avente ad oggetto lo screening dei 679 tifosi che hanno acquistato il biglietto per la partita di calcio in questione al fine di verificare a quali settori dello Stadio di Verona “Marcantonio Bentegodi” detti tifosi solitamente frequentano nelle partite casalinghe della propria squadra - è emersa una frammentazione della partecipazione di detti tifosi in quasi tutti i settori dello Stadio; la Soc. Verona ha fatto pervenire alla Segreteria del Giudice sportivo una nota descrittiva di tutte le iniziative intraprese e da intraprendere sia per dissociarsi dall’accaduto, sia per onorare la memoria di Pier Mario Morosini; considerato che le sanzioni, anche nell’ambito della Giustizia sportiva e nei confini peraltro della responsabilità oggettiva, pur dovendo avere un carattere afflittivo devono, tuttavia, quantomeno tendere a punire gli effettivi autori delle condotte illecite, disincentivandoli dal porre in essere simili condotte; quanto accaduto nello Stadio di Livorno è da ascrivere ad uno sparuto numero di tifosi del Verona (non più di una ventina) in corso di identificazione da parte delle Autorità competenti; le sanzioni di cui alle lett. d,e,f art. 18 comma 1 da applicare alla fattispecie concreta (richiamate dall’art. 11, comma 3), pur se formalmente corrette, sarebbero eccessivamente penalizzanti nei confronti sia della quasi totalità della tifoseria del Verona - che nelle more del presente provvedimento ha manifestato, a più riprese e con le modalità più disparate, il più ampio disprezzo per quanto accaduto - sia nei confronti della Società, che sin da subito si è attivata con varie iniziative per dissociarsi dalla condotta degli autori dei cori, nonché si è obbligata a porre in essere nell’immediato futuro una serie di iniziative dirette ad onorare la memoria di Piermario Morosini; tenuto conto dell’attenuante di cui all’art. 13 n. 1 lettere a) e b); infligge alla Società Verona la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00, unitamente alla diffida.
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