COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BOSCO PIEVE PAGLIACCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO PIEVE PAGLIACCIA – SPINA DISPUTATA A BOSCO DI PERUGIA IL 16.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BOSCO PIEVE PAGLIACCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO PIEVE PAGLIACCIA - SPINA DISPUTATA A BOSCO DI PERUGIA IL 16.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. Bosco Pieve Pagliaccia, chiedendo la punizione della perdita della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dalla società Bosco Pieve Pagliaccia, vertendo lo stesso su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito nel corso della gara Bosco Pieve Pagliaccia del 16/09/2012, non risulta essere stato inviato in copia alla controparte – società Spina; che tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. Delibera di dichiarare inammissibile il reclamo. Dichiara incamerarsi la tassa reclamo.
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