COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. TURRIS SAN LEO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TURRIS SAN LEO-VALDIPIERLE DISPUTATA A [SAN LEO BASTIA] IL 07.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 033 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRIGIARI ALESSIO FINO AL 31/12/2012; – ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDELLI MAICOL FINO AL 30/06/2013; – ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUCHERINI JACOPO FINO AL 30/06/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. TURRIS SAN LEO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TURRIS SAN LEO-VALDIPIERLE DISPUTATA A [SAN LEO BASTIA] IL 07.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 033 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRIGIARI ALESSIO FINO AL 31/12/2012; - ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDELLI MAICOL FINO AL 30/06/2013; - ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUCHERINI JACOPO FINO AL 30/06/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.P.D. Turris San Leo, chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara, e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione delle parti si è potuto ricostruire quanto accaduto durante e dopo lo svolgimento della gara in oggetto. Più precisamente si è appurato il comportamento tenuto dal dirigente Brigiari Alessio, il quale cercava di ottenere dal Direttore di gara un atteggiamento favorevole atto a far pareggiare la propria squadra che era in svantaggio; è evidente che tale condotta debba essere adeguatamente sanzionata, per cui l’inibizione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata. Quanto al calciatore Baldelli Maicol, i fatti addebitati sono stati sostanzialmente confermati nel corso dell’istruttoria; tuttavia, a parere di questa Commissione, la sanzione della squalifica può essere sensibilmente ridotta e contenuta fino al 31.03.2013. Per quanto riguarda il calciatore Lucherini Jacopo,lo stesso si è reso responsabile di un comportamento antiregolamentare, appoggiando la propria spalla a quella dell’Arbitro senza provocare conseguenze di nessun genere, allontanandosi immediatamente dopo; a parere di questa Commissione il fatto non può integrare in alcun modo gli estremi di una condotta violenta, con la conseguenza che la squalifica deve essere ridotta in maniera consistente e contenuta fino al 31.12.2012. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - Riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Baldelli Maicol fino al 31.03.2013; - Riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Lucherini Jacopo fino al 31.12.2012; Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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