F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 19 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10 COMMI 1 E 3, 12, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 1.2.2007 – NOTA N. 5677/982PF09-10/SP/BLP DEL 14.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 19 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10 COMMI 1 E 3, 12, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 1.2.2007 - NOTA N. 5677/982PF09-10/SP/BLP DEL 14.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Con istanza del 26.7.2012 il signor Bruno Carpeggiani, agente di calciatori, licenziato dalla F.I.G.C., ha proposto ricorso per revocazione ex art.39 C.G.S., avverso la decisione, divenuta irrevocabile, della C.D.N. resa pubblica con il Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, con la quale vigente il Regolamento Agenti di calciatori del 2001, gli è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi 1 e della ammenda di € 15.000,00. A fondamento della istanza di revocazione sostiene che il fatto contestatogli con l’atto di deferimento, di aver ricevuto nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia dal calciatore Marchionni che dalla società Juventus, entrambi inerenti lo stesso tesseramento, così dando luogo ad una situazione di conflitto di interessi, ritenuta rilevante sotto il profilo disciplinare dalla C.D.N., si pone in maniera del tutto inconciliabile con i fatti posti a fondamento di due successive decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, pubblicate rispettivamente con il Com. Uff. n. 305/CGF e con il Com. Uff. n. 006/CGF, 2012/2013, con le quali è stato affermato in maniera del tutto opposta, che la ipotesi del conflitto di interessi, come fattispecie di illecito disciplinare, non può essere sussunta nella normativa del 2001, poiché tale figura di illecito disciplinare è stata introdotta in maniera innovativa solo con il Regolamento Agenti del 2007. Il ricorso proposto dal Carpeggiani è chiaramente inammissibile, in quanto non è riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. e in particolare a quella di cui al comma 2 della prefata norma, nella parte in cui dispone la revisione di decisioni irrevocabili ”in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”, espressamente invocata dal ricorrente. Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio,manca il fatto costitutivo del motivo revocatorio, n quanto non sussiste alcuna inconciliabilità del fatto, come entità fenomenica, posto a fondamento della decisione della C.D.N. nei confronti del Carpeggiani e cioè di avere assistito nello stesso affare il calciatore e la società, con i fatti oggetto delle menzionate decisioni della Corte di Giustizia Federale Trattasi infatti di fattispecie fattuali omologhe, nel senso che entrambe configurano una situazione di conflitto di interessi, concernenti comunque situazioni soggettive diverse, che hanno dato luogo ad un contrasto di giudicati tra soggetti diversi e quindi estraneo ad ogni ipotesi revocatoria. Il ricorso pertanto,che non ha superato la fase rescindente, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Carpeggiani Bruno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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