F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CINTHIA/SARNESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CINTHIA/SARNESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
Con atto, spedito in data 5.9.2012, la società A.S.D. Sarnese 1926 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Cinthia 1920/Sarnese 1926, disputatasi in data 2.9.2012, era stata irrogata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 10.9.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Sarnese 1926 faceva pervenire, in data 16.9.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la società ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa. In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, peraltro reiterate, poste in essere dai sostenitori della ricorrente; questi ultimi, infatti, hanno pesantemente ingiuriato, in ben due occasioni, l’Assistente Arbitrale, usando, nel contempo, allo stesso violenza; tale deve considerarsi, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, lo sputo che, peraltro, in una occasione, ha attinto l’Ufficiale di gara al volto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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