F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL RICCIONE CALCIO 1929 AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 3-0; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA; SEGUITO GARA SAN MINIATO TUTTOCUOIO/RICCIONE CALCIO 1929 DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL RICCIONE CALCIO 1929 AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 3-0; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA; SEGUITO GARA SAN MINIATO TUTTOCUOIO/RICCIONE CALCIO 1929 DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
Il giorno 2.9.2012 era in programma a Ponte a Egola l’incontro tra le società San Miniato Tuttocuio – Riccione Calcio valevole per il Campionato Nazionale di Serie D. All’arbitro della gara venivano consegnati, da parte della società ospitata Riccione Calcio, due distinti elenchi di calciatori sottoscritti rispettivamente dal signor Croatti Paolo e dal signor Galli Lauro i quali si qualificavano entrambi come Dirigenti Accompagnatori della medesima società Riccione Calcio. L’arbitro apprendeva, nel frangente, che nell’impianto sportivo si erano presentate due diverse squadre in rappresentanza della società Riccione Calcio una delle quali mantenuta all’esterno dell’impianto sportivo stesso, per motivi di ordine pubblico, dalle forze dell’ordine, in quanto lo spogliatoio era già occupato dai giocatori in precedenza giunti che si erano qualificati come appartenenti alla società Riccione Calcio. L’arbitro chiedeva ai dirigenti di trovare un accordo, entro il tempo di attesa, al fine di conoscere quale delle due compagini presenti doveva prendere parte alla gara, e comunque il rilascio di una dichiarazione in cui provavano di rappresentare la società Riccione Calcio. I dirigenti del Riccione Calcio presenti non trovavano alcun accordo e quindi, trascorso il tempo di attesa, l’arbitro non dava inizio alla gara. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 19 in data 5.9.2012) infliggeva alla società Riccione Calcio la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 1.000,00. Proponeva impugnazione la società Riccione Calcio con atto a firma del signor Paolo Croatti, il quale esponeva che la società non aveva nessuna responsabilità per gli accadimenti avvenuti il giorno 2.9.2012 in quanto l’incontro non si era potuto disputare poiché alcuni soggetti non legittimati si erano presentati presso l’impianto sportivo attribuendosi la potestà di poter giocare la partita senza fondamento alcuno. La fattispecie non poteva integrare alcuna responsabilità oggettiva della società, in quanto si era al di fuori dell’ipotesi dell’art. 17 C.G.S.. Nell’impugnazione si poneva in risalto che il provvedimento avrebbe avallato la condotta di soggetti che, adducendo la titolarità di una società sportiva del tutto illegittimamente, pretendevano di prendere parte al gioco; con l’ulteriore paradossale circostanza che detta illegittima condotta – nonostante le attività atte a far cessare gli effetti della medesima, da parte dei reali soggetti titolari degli organi sociali – si riverberava sulla Società nonostante appunto i veri rappresentanti non avessero potuto contrastare detti comportamenti. Ritiene la Corte che l’impugnazione sia infondata. E’ pacifico infatti, così come messo in risalto nelle deduzioni della società Tuttocuoio, che fatti inerenti la titolarità delle cariche nell’ambito di una società (ovvero il controllo della compagine) debbano rimanere confinati nell’alveo delle ordinarie dialettiche interne, senza che le medesime abbiano a riverberarsi e trasmodare nelle condotte esterne ed in particolare creino nocumento ed intralcio alla disputa delle manifestazioni sportive cui la società medesima, considerata nella sua soggettività giuridica, ha l’obbligo di prendere parte. Di contro, la mancata disputa della partita è oggettivamente dovuta ad un fatto interno alla Società in base al quale la medesima, indipendentemente dalle ragioni che ne hanno provocato il nascere, deve essere chiamata a rispondere. Nessun elemento oggettivo esterno ha infatti, nello specifico, cagionato un impedimento in capo alla Riccione Calcio a partecipare all’incontro, di tanto che la ragione che ha condotto il Giudice Sportivo a sanzionare la società si appalesa del tutto corretta ed immune dalle dedotte motivazioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Riccione Calcio 1929 di Riccione (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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