F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; – DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3.10.2012 AL SIG. IANNASCOLI DANILO, INFLITTE SEGUITO GARA PESCARA/MARCA FUTSAL DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 45 del 19.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3.10.2012 AL SIG. IANNASCOLI DANILO, INFLITTE SEGUITO GARA PESCARA/MARCA FUTSAL DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 45 del 19.9.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 45 del 19.9.2012), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A, Pescara/Marca Futsal svoltasi il 15.9.2012, comminava l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 3.10.2012 nei confronti del sig. Iannascoli Danilo, Dirigente della società Pescara perchè “assisteva alla gara dalla tribuna, nel corso della stessa profferiva ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro”. Il Giudice Sportivo comminava altresì l’ammenda di € 250,00 a carico del Pescara “perché un dirigente della società assistendo alla gara dalla tribuna, nel corso della stessa rivolgeva ingiurie e minacce all’indirizzo degli arbitri”. In data 26.9.2012, il sig. Iannascoli Fabrizio, Presidente della società Pescara ha interposto reclamo avverso la suddetta decisione, affermando (con riserva di produrre dichiarazioni testimoniali) che il predetto dirigente “si limitava ad invitare, in modo assolutamente civile, per quanto con estrema fermezza, il direttore di gara ad applicare con maggior rigore il regolamento”. Ma, “di fronte alla provocatoria reiterazione del comportamento da parte dell’arbitro, il dirigente si allontanava dal proprio posto, entrando pochi minuti dopo, al termine della partita, in campo al solo fine di esprimere ai propri atleti il compiacimento per il risultato sportivo appena conseguito”. Il ricorso va respinto. Il referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, evidenzia che il sig. Iannascoli Danilo ha contestato il ruolo dell’arbitro e la sua persona “con urla forsennate, tentativi di aggressione dall’esterno del terreno di gioco (spalti), offese ripetute e lesive” e riporta, il detto referto, una frase fortemente scurrile ed offensiva della dignità e dell’autorità del direttore di gara. Inoltre il su nominato, entrato a fine gara sul terreno di gioco, pur invitato ad uscire, si confondeva tra i calciatori.
In siffatta situazione appare corretta la comminatoria da parte dell’organo giudicante - secondo la sua discrezionale valutazione, non contrastante con le disposizioni e le sanzioni (cfr. artt. 18 comma 1 lett. b e 19 comma 1 lett. h) C.G.S. – sia la temporanea inibizione che l’ammenda sopra ricordate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Pescara di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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