F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 3 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POLANI ENRICO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/FONDI DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22 dell’11.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 3 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POLANI ENRICO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/FONDI DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22 dell’11.9.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22 dell’11.9.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Polani Enrico. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Aversa Normanna/Fondi del 9.9.2012, il Polani commetteva un atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo. Avverso tale provvedimento la società S.F. Aversa Normanna S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.9.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.9.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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