F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 3 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HAMLILI ZACCARIA SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/TRAPANI DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 32 del 25.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 3 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HAMLILI ZACCARIA SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/TRAPANI DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 32 del 25.9.2012) Con nota, pervenuta via fax il 26.9.2012, il signor Antonio Gozzi, nella sua qualità di Presidente della società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (GE), ha proposto reclamo, avverso la squalifica per 2 giornate effettive di gara, comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al calciatore Hamlili Zaccaria con la motivazione “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Il reclamante ha esposto i propri motivi di censura avverso l’impugnata decisione, non contestando l’episodio narrato negli atti ufficiali né il provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro (espulsione del tesserato), ma assumendo che la sanzione inflitta sarebbe scaturita da un’erronea interpretazione del gesto atletico del giocatore che, secondo lo stesso rappresentante, nel compiere il proprio intervento da tergo, non aveva avuto alcuna intenzione di colpire intenzionalmente l’avversario ma solo la palla da questi giocata e che, per una fortuita circostanza, “proprio in quell’istante” era stata sospinta in avanti. Per questo ha posto il gravame, oggetto dell’odierna valutazione, avverso la decisione di prime cure, chiedendo che la squalifica irrogata sia ridotta ad una sola giornata di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale non ha partecipato alcun rappresentante della società reclamante. La Corte esaminata la documentazione versata in atti, deve in primo luogo ribadire che i referti degli ufficiali di gara fanno piena prova di quanto relazionato, per cui non può porsi in discussione che, come descritto, il giocatore della Virtus Entella “entrava da tergo su un avversario disinteressandosi del pallone e senza possibilità alcuna di giocarlo”. L’indiscutibile chiarezza espositiva, supportata da puntuale lessico, non offre spunto alcuno per poter dubitare che la condotta incriminata sia stata correttamente apprezzata dal direttore di gara il quale, nel riferire l’episodio, ha posto il proprio accento su due connotazioni tipiche dell’azione, che ne giustificano ampiamente l’afflittività: l’intervento da tergo compiuto con la univoca volontà di colpire l’avversario (disinteressandosi del pallone) e l’assenza di ogni giustificazione atletica ed agonistica (senza possibilità di colpirlo - il pallone n.d.r.). La società, invece, nega qualsiasi connotazione violenta, ammettendo solo che si è trattato di condotta scorretta, giustamente sanzionata con l’espulsione del suo autore, ma priva di qualsiasi carattere di violenza, come ritenuto invece dal giudicante di primo grado. La tesi non può trovare motivo di condivisione perché, ai sensi dell’art. 19 C.G.S, si pone una chiara differenza sostanziale tra la condotta (gravemente) antisportiva (di cui al comma 4 lett. a) e quella violenta (di cui alla successiva lett. b). La valutazione della condotta incriminata deve avere fondamento, in primo luogo sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive da cui essa è contraddistinta senza che possa darsi ingresso, in senso esimente o attenuante, alla mancanza di danni fisici causati all’avversario. Ne deriva che la volontà di colpire da tergo un avversario, sia che si riesca nell’intento o meno, è per ciò solo dimostrazione prava non solo di una condotta contraria ad ogni principio sportivo ma univocamente portata a produrre non un evento agonistico favorevole ma un diretto danno fisico all’avversario (che nell’occasione, ma non per merito del soggetto agente, non vi è stato). La violenza del gesto è, quindi, in re ipsa e non può trovare, ad avviso di questa Corte, alcuna plausibile condivisione la dedotta “sfortunata” coincidenza che avrebbe fatto venir meno la possibilità atletica di colpire la palla invece che le gambe dell’avversario. Trattasi di gesto che non può trovare allocazione sanzionatoria in altre previsioni che non quella di cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S. ove si punisce, salva la ricorrenza di circostanze attenuanti, la condotta violenta con la pena minima edittale di tre giornate di squalifica. Evidentemente, il Giudice di prime cure, valutando elementi soggettivi favorevoli, ha già attribuito una sanzione ridotta che, in questa sede e per i motivi che precedono, non può che trovare integrale conferma. Ciò posto, la Corte espresso il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall’art. 19.4 C.G.S., respinge il reclamo proposto dalla Virtus Entella S.r.l. di Chiavari, come rappresentata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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