F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE COSSENTINO ALBERTO (TESSERATO A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIANA/COMO DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE COSSENTINO ALBERTO (TESSERATO A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIANA/COMO DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012, a seguito della gara Reggiana/Como del 30.9.2012, ha inflitto al calciatore Alberto Cossentino della Reggiana 1919 S.p.A. la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per aver volontariamente colpito con l’avambraccio il volto di un avversario causandogli fuoriuscita di sangue (r.A.A.)”. Il tesserato Alberto Cossentino ha proposto reclamo avverso tale decisione, sostenendo l’eccessiva afflittività ed inadeguatezza della sanzione irrogata. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il gesto si sarebbe verificato non in maniera violenta e volontaria, per cui – evidenziando che, occorrendo, tale assunto potrebbe anche essere testimoniato - ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una gara effettiva di squalifica. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. In primo luogo, la Corte di Giustizia Federale osserva che, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal rapporto dell’Arbitro, signor Valerio Marini è emerso che al 45’ del primo tempo è stato espulso il calciatore n. 6 della Reggiana Cossentino Alberto “perché (vedi prima parte del rapporto dell’AA2 Piazza Alberto)”. Il rapporto dell’Assistente signor Alberto Piazza ha evidenziato che “al 45 del I tempo a gioco in svolgimento mentre un’azione ripartiva segnalavo all’arbitro che il giocatore n° 6 Cossentino Alberto della Reggiana colpiva un avversario al volto con l’avambraccio causando fuoriuscita di sangue. Lo stesso ricorre alle cure mediche e rientra dopo circa 1 minuto”. Nell’aggiunta al referto dell’Assistente all’attenzione del giudice sportivo è indicato che “al 45 del I° tempo il n° 6 Cossentino Alberto della Reggiana colpiva volontariamente con l’avambraccio un avversario a gioco in svolgimento con pallone non a distanza di gioco, provocando fuoriuscita di sangue. Dopo circa 1 minuto il calciatore infortunato rientrava nel terreno di gioco”. Ne consegue che la volontarietà del gesto violento emerge chiaramente dal supplemento di referto redatto dall’Assistente Arbitrale e l’art. 19, co. 4, lett. b), C.G.S., salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, che non ricorrono nel caso di specie, prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate o a tempo determinato per il calciatore responsabile di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cossentino Alberto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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