F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO ARMANDO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO ARMANDO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012, a seguito della gara Aversa Normanna/Arzanese del 7.10.2012, ha inflitto al calciatore Armando Sorrentino della Aversa Normanna S.r.l. la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “perché uscendo dal terreno di gioco per essere sostituito avvicinava un assistente arbitrale rivolgendo una espressione offensiva verso di lui ed altre espressioni offensive nei confronti dell’arbitro (r.A.A.)”. L’Aversa Normanna S.r.l., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso tale decisione, sostenendo l’assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata e l’assimilabilità della condotta ascritta al c.d. reato continuato. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il calciatore avrebbe commesso più azioni delittuose, in quanto apostrofava con epiteti sia l’Assistente Arbitrale sia l’Arbitro violando più volte la medesima disposizione ed eseguendo un medesimo disegno criminoso, consistente nella contestazione verbale, seppure colorita e censurabile, a cui non faceva seguito alcun altro tipo di atto caratterizzato da veemenza o violenza, dell’operato degli Ufficiali di gara. D’altra parte, per azioni addirittura più gravi di quella in discussione, sarebbero sempre state previste squalifiche inferiori alle 3 giornate. Di talché, la ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Armando Sorrentino da tre ad una giornata ovvero, in subordine, a due gare effettive. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito evidenziato. Dal rapporto dell’Assistente Arbitrale signor Fabrizio Ernetti è emerso che “al 22’ del 2° T richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far espellere il n° 7 dell’Aversa Normanna signor Sorrentino Armando perché sostituito da poco passando dietro la mia persona proferiva testuali parole: ‘Sei un bastardo tu e quel cretino dell’arbitro, era rigore’”. La Corte rileva che la contestualità di tempo e di luogo delle frasi ingiuriose rivolte all’Arbitro ed all’Assistente sia indice della sostanziale unicità dell’episodio. Di qui, l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), che stabilisce come sanzione minima la squalifica per 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Sulla base di tale norma, la Corte ritiene equo applicare la misura edittale minima e ridurre la squalifica del calciatore Armando Sorrentino da tre a due gare effettive. All’accoglimento del ricorso segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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