F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3BIS) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6.11.2012 INFLITTA AL SIGNOR CECERE ALFONSO; SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3BIS) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6.11.2012 INFLITTA AL SIGNOR CECERE ALFONSO; SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012, a seguito della gara Aversa Normanna/Arzanese del 7.10.2012, ha inflitto al dirigente della Aversa Normanna S.r.l. Alfonso Cecere la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 6.11.2012 “perché al termine del primo tempo di gara, al rientro negli spogliatoi, avvicinava l’arbitro con fare minaccioso rivolgendogli frasi offensive (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro, espulso)”. L’Aversa Normanna S.r.l., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso tale decisione, sostenendo l’eccessività e la spropositatezza della squalifica irrogata. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il dirigente aversano, se certamente non è stato impeccabile, ha rivolto considerazioni personali nei confronti del direttore di gara magari irriguardose, ma non offensive, atteso che, seppure in maniera colorita, non avrebbe fatto altro che mostrare il proprio disappunto su alcune decisioni arbitrali, a suo giudizio, totalmente ingiuste. Di talché, la ricorrente ha chiesto che sia diminuita significativamente l’inibizione inflitta al proprio dirigente. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro sig. Saverio Pelagatti è emerso che “negli spogliatoi il sig. Cecere Alfonso (add. arbitro Aversa Normanna) mi veniva a 20 cm dal viso e mi urlava ‘arbitro cosa cazzo stai facendo, la palla era entrata, ti devi svegliare’. Veniva prontamente allontanato. In sua compagnia vi era un signore non identificato ma riconducibile alla società Aversa Normanna che diceva ‘siete dei bastardi, arbitro … è uno scorretto, infame’”. La sanzione dell’inibizione sino a tutto il 6.11.2012 si appalesa congrua in quanto alla espressione ingiuriosa, già di per se riprovevole e meritevole di sanzione, si aggiunge il fatto che il sig. Cecere svolgeva le funzioni di dirigente addetto all’arbitro, il che costituisce una specifica e considerevole aggravante. Per questi motivi la C.G.F. rspinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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