F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23.10.2012 INFLITTA AL SIG. CLAUDIO LOTITO SEGUITO GARA SALERNITANA/BORGO A BUGGIANO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 16.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23.10.2012 INFLITTA AL SIG. CLAUDIO LOTITO SEGUITO GARA SALERNITANA/BORGO A BUGGIANO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 16.10.2012) Con atto, spedito in data 17.10.2012, la società U.S. Salernitana 1919 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 48/DIV del 9.10.2012) con la quale, a seguito della gara U.S. Salernitana 1919/Borgo Buggiano, disputatasi in data 14.10.2012, era stata irrogata nei confronti del dirigente, Lotito Claudio, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 23.10.2012. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 17.10.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire, sempre in data 17.10.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato. Con riferimento alla eccepita incompetenza del Giudice Sportivo, per essersi, i fatti (peraltro, non rilevati dall’Arbitro), verificati dopo la fine dell’incontro di calcio, si evidenzia quanto segue. L’art. 29, comma 2, C.G.S. prevede che “I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”; l’art. 35, comma 1, punto 1.1. C.G.S. individua i documenti ufficiali ne “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi” (documenti che “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”). Orbene, non vi è dubbio che il rapporto del Commissario di campo (le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 68 N.O.I.F.) debba essere annoverato fra i documenti ufficiali di gara che il Giudice sportivo può, o meglio deve, utilizzare allorché debba giudicare in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio. Ciò detto, la Corte rileva, altresì, che, atteso che la condotta sanzionata si è verificata sul terreno di gioco, la competenza a decidere su tale comportamento è di certo propria del Giudice Sportivo, non potendo essere preso in considerazione l’intervento, invocato dalla ricorrente, della Procura Federale (cfr., in tale senso, Corte di Giustizia Federale, sez. I, decisione relativa al ricorso del calciatore Simone Pecorini, pubblicata sul Com. Uff. n. 60/CGF del 2.10.2012). Passando al merito del ricorso, si evidenzia che dalla lettura del rapporto del Commissario di Campo emerge chiaramente che il sig. Lotito Claudio, dirigente della Società ricorrente, è sceso sul terreno di giuoco dopo il termine della partita (precisamente, quando erano decorsi cinque minuti dal triplice fischio dell’Arbitro); da quanto sopra, deriva che alla predetta condotta non può essere attribuita alcuna rilevanza disciplinare.Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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