CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 ottobre 2012 promosso da: Sig. Cataldo Ceravolo / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 ottobre 2012 promosso da: Sig. Cataldo Ceravolo / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 17 ottobre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 592 promosso (con istanza prot. n. 911 del 16 aprile 2012) da: Cataldo Ceravolo, nato a Cariati (CS) il 5 dicembre 1985, residente in Torino, Via Pasteur 6, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Tortorella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina 48, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 16 aprile 2012 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 27 aprile 2012 resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il sig. Cataldo Ceravolo (il “sig. Ceravolo” o il “Ricorrente”) è un agente iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
3. Con atto del 18 luglio 2012 (prot. n. 441/327/pf09-10/AM/ma) la Procura Federale presso la FIGC deferiva il sig. Ceravolo e altri alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”) per rispondere della:
a. violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva (il “CGS”), sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4 e 12, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti Calciatori in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010 (il “RAC”), nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l’Allegato A del citato RAC (il “Codice di Condotta”), “per aver compilato ed inviato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l., con l’indicazione dell’incarico insussistente e mai espletato per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado e l’indicazione del compenso per l’attività fittiziamente indicata – mandato consegnato dallo stesso sig. Giuseppe Zoppo al padre del sig. Cataldo Ceravolo, sig. Francesco Ceravolo, per consentire a quest’ultimo di ottenere il compenso per l’attività” svolta, “nonché … per avere richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso la proposizione di domanda di ammissione al passivo del fallimento della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l.”. Ciò, anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante del sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;
b. violazione degli artt. 7, comma 1 lett. a) e 12, comma 1 del RAC, “per aver svolto, nella stagione sportiva 2008-2009, il ruolo di dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l., o comunque per aver svolto attività nell’interesse di tale società, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C.”.
4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 64 del 21 febbraio 2012 (la “Decisione della CDN”), la CDN, ritenuta la commissione degli illeciti addebitati, ha irrogato al sig. Ceravolo la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 e mesi 6 e un’ammenda di € 50.000.
5. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 9 marzo 2012, proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), chiedendo l’annullamento delle sanzioni o la loro riduzione.
6. Con decisione pubblicata, quanto al solo dispositivo, nel C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 (la “Decisione della CGF”), la CGF accoglieva parzialmente l’impugnazione del sig. Ceravolo, riducendo la sanzione della sospensione della licenza a un 1 anno e l’ammenda a € 20.000.
7. La motivazione della Decisione della CGF, pubblicata nel C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012, così indicava:
“Ritiene questa Corte che la decisione impugnata rechi adeguata, ancorché sintetica, motivazione là dove ritiene sufficientemente provata, con esplicito riferimento ai voluminosi atti del giudizio, la sussistenza degli addebiti contestati al signor Cataldo Ceravolo. In particolare, che quest’ultimo nella Stagione Sportiva 2008/2009 abbia sostanzialmente svolto attività di fatto di dirigente della Pro Patria Gallaratese S.r.l., occupandosi tra l’altro dei rapporti
tra calciatori e società, delle incombenze quotidiane di calciatori e tesserati, dell’accompagnamento della prima squadra in trasferta, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli Agenti dei calciatori dal 17.11.2008, risulta effettivamente provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dai signori Italo Federici, Alberto Armiraglio, Francesco Lamazza e, dal padre del ricorrente, sig. Francesco Ceravolo. Le pur pregevoli deduzioni difensive svolte in questa sede dal ricorrente in punto di diritto non superano né smentiscono le circostanze oggetto delle convergenti dichiarazioni come sopra rese dai citati testi che possono pertanto ritenersi acclarate. Anche la circostanza relativa al riempimento ed al deposito presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. del mandato sottoscritto in bianco – e cioè senza indicazione del mandatario, dell’oggetto del mandato e del suo compenso – dal presidente Giuseppe Zoppo da parte del sig. Cataldo
Ceravolo può ritenersi provata, dal momento che risultano pacifici sia il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo del mandato, ammessa da parte del sig. Francesco Ceravolo in sede di audizione presso la Procura Federale, sia il fatto dell’inesistenza di qualsivoglia effettiva attività relativa al tesseramento del calciatore Do Prado (risultante quale sostanziale oggetto dell’incarico a seguito del riempimento postumo del modulo) da parte del sig. Cataldo Ceravolo (risultante, a seguito del riempimento postumo del modulo, il mandatario fittizio), come dallo stesso ammesso in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale. A ciò si aggiungano le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dal signor Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, convergenti ed univoche nel confermare che il Sig. Cataldo Ceravolo non prese neppure parte all’incontro presso l’albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, relativo alla trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l. Ne consegue la prova dell’inesistenza di qualsivoglia legittimo titolo e diritto di credito nei confronti della Pro Patria in capo all’odierno ricorrente in relazione alla vicenda del tesseramento del calciatore Do Prado e la illiceità della condotta dallo stesso posta in essere al fine di ottenere, anche attraverso la domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pro Patria, l’indebito pagamento del mandato mai allo stesso effettivamente conferito e comunque dallo stesso mai eseguito. La decisione della C.D.N. impugnata è pertanto immune dalle censure ad essa rivolte …, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo operare una riduzione di mesi sei della disposta
sospensione e di € 30.000,00 della ammenda, tenuto conto del grado di giudizio di disvalore attribuibile alla condotta contestata”. C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
8. Con istanza in data 6 aprile 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro il prof. avv. Maurizio Benincasa.
9. Con memoria datata 27 aprile 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente perché infondato. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro l’avv. Dario Buzzelli.
10. Con memoria datata 8 maggio 2012, depositata successivamente alla pubblicazione, avvenuta in data 17 aprile 2012, della motivazione della Decisione della CGF, il Ricorrente illustrava i motivi di appello.
11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che, in data 9 maggio 2012, accettava l’incarico.
12. Con ordinanza del 28 maggio 2012 il Collegio Arbitrale fissava l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione delle questioni di merito e istruttorie formulate dalle parti, concedendo termine alla Resistente per il deposito di una memoria di replica ai motivi aggiunti formulati dal Ricorrente.
13. In data 4 giugno 2012 la FIGC depositava la memoria autorizzata.
14. L’11 giugno 2012 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti chiedevano concordemente di anticipare la discussione. Il Collegio accoglieva la richiesta. Il legale del Ricorrente si riportava agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti ed insisteva per l’accoglimento delle proprie domande, argomentando anche in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sanzione pecuniaria. Il legale della Resistente si riportava agli atti, rispondeva agli argomenti svolti dal Ricorrente e insisteva per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del Ricorrente
16. Il Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto che il Collegio Arbitrale voglia: “Nel merito, in via principale: - accertare l’infondatezza degli addebiti riconosciuti nella pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC e, per l’effetto, riformare la decisione impugnata e prosciogliere il sig. Cataldo Ceravolo. Nel merito, in via gradata: - accertare la sproporzionatezza della sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC nei riguardi dell’istante e, per l’effetto, la ridurre e/o commutare la sanzione inflitta con quella minima ritenuta di giustizia…. Con condanna della resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
17. In via istruttoria, il Ricorrente, nell’atto introduttivo, ha chiesto al Collegio Arbitrale di “disporre l’escussione dei testi così come indicati nei precedenti gradi di giustizia endofederali”.
18. Le menzionate conclusioni sono state in sostanza reiterate nella memoria integrativa contenente i motivi d’appello. In tale atto, in punto istruttoria, il Ricorrente si è limitato a formulare “riserva di ulteriormente … produrre documenti ed articolare mezzi istruttori”.
b. Le domande della FIGC
19. Nella memoria depositata il 27 aprile 2012, la FIGC ha chiesto il rigetto dell’istanza del Ricorrente. Tale conclusione è stata confermata nella memoria datata 4 giugno 2012, nella quale la Resistente ha chiesto la dichiarazione di “inammissibilità del capo di domanda avversario avente ad oggetto la sanzione pecuniaria di 20.000 euro, o in subordine … il suo rigetto nel merito, e … il rigetto delle altre domande avversarie in considerazione della loro infondatezza. Con ogni conseguente pronuncia in ordine al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati al Tribunale”.
C.3 La posizione delle parti
20. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione del sig. Ceravolo
21. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato l’annullamento della sanzione inflittagli con la Decisione della CGF, sviluppando, in fatto e in diritto, un duplice ordine di argomentazioni a sostegno delle proprie istanze.
22. In primo luogo, il Ricorrente lamenta l’assoluta inconsistenza della prova, un vizio logico, e l’assenza e/o la carenza della motivazione della decisione impugnata.
23. Ed invero, secondo la ricostruzione dei fatti esposta dal sig. Ceravolo, il deferimento e la successiva decisione sanzionatoria si sarebbero basati sul ritenuto svolgimento di attività di dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese GB s.r.l. (la “Pro Patria”) nella stagione sportiva 2008/2009, nonostante egli fosse iscritto nell’elenco degli agenti di calciatori, nonché l’aver riempito e depositato presso la Commissione Agenti della FIGC un mandato che sarebbe stato
sottoscritto in bianco dal sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria. Secondo il Ricorrente, tuttavia, il procedimento federale si sarebbe fondato su presupposti completamente errati, tanto in fatto quanto in diritto, poiché da un lato il sig. Ceravolo non ha mai ricevuto alcun pagamento indebito, e dall’altro, in ogni caso, quand’anche provata, la carenza di legittimazione in ordine al diritto di credito azionato dallo stesso non potrebbe essere assunto a base di un procedimento disciplinare sportivo.
24. Inoltre, il Ricorrente nega che la propria attività di dirigente di fatto della Pro Patria sia stata in contrasto con l’ordinamento sportivo, in quanto egli, pur essendo iscritto all’albo degli Agenti di Calciatori, non avrebbe mai svolto alcuna attività di agente. Secondo il Ricorrente, invero, il RAC prevedrebbe come elemento preclusivo per lo svolgimento di ulteriori attività l’effettivo esercizio dell’attività di agente e non la mera iscrizione all’Albo.
25. Inoltre, secondo il sig. Ceravolo, la stessa formulazione dell’imputazione sarebbe incerta, dal momento che non appare chiaro se la somma indicata nel modulo sottoscritto dal Presidente Zoppo sia stata ritenuta il compenso (per l’agente) per il trasferimento del calciatore Do Prado, ovvero il compenso (per il sig. Ceravolo) per l’attività di team manager svolta di fatto o, infine, il compenso spettante al padre del Ricorrente per l’attività asseritamente svolta quale direttore sportivo della Pro Patria.
26. Il sig. Ceravolo lamenta quindi la mancanza di prove sostanziali idonee a connotare la sua condotta in termini di illiceità. In particolare, non sarebbe stata provata alcuna partecipazione effettiva del sig. Ceravolo nel tesseramento del calciatore Do Prado. Al contrario, proprio il mancato contributo del sig. Ceravolo al trasferimento del calciatore è stato ritenuto sufficiente per l’accertamento della responsabilità disciplinare del Ricorrente, sotto il profilo del pagamento di somme non dovute: tale aspetto, tuttavia, a parere del Ricorrente, non costituisce in nessun modo un fatto disciplinarmente rilevante, restando confinato al profilo civilistico.
27. Peraltro, il Ricorrente sottolinea che egli non ha incassato alcun pagamento, né a titolo di compenso per l’attività di manager di fatto, né per l’attività di agente. Pertanto, tutta la sua attività risulterebbe prestata a titolo gratuito.
28. L’unico illecito contestabile, dunque, sarebbe relativo alle modalità con le quali il sig. Ceravolo avrebbe cercato di escutere il proprio credito, ossia tramite il riempimento del modulo sottoscritto in bianco dal Presidente Zoppo. Ma anche questo aspetto, secondo il Ricorrente, non può costituire un fatto disciplinarmente rilevante, posto che unico soggetto legittimato a denunciare tale circostanza sarebbe stato il Presidente Zoppo, il quale non ha mai disconosciuto la propria firma né la destinazione della somma indicata a favore del sig. Ceravolo.
29. Il Ricorrente, infine, contesta la sanzione irrogata, in quanto sproporzionata ed in contrasto con corretti criteri di individuazione della pena. Ed invero, secondo il sig. Ceravolo, la pena irrogata non terrebbe conto del fatto che egli ha prestato la propria attività senza ricevere alcun compenso, mentre con il provvedimento sanzionatorio si troverebbe a dover patire una notevole diminutio patrimoniale senza poter oltretutto svolgere per lungo tempo la propria attività professionale.
30. Inoltre, secondo il Ricorrente, l’art. 17 RAC prevederebbe una correlazione fra il limite minimo della sanzione della sospensione e quello della sanzione pecuniaria, correlazione non osservata nel caso di specie; il che, dunque, giustificherebbe una riduzione tanto della sanzione pecuniaria che di quella sospensiva.
b. La posizione della FIGC
31. La Resistente contesta le domande svolte in questo arbitrato dal sig. Ceravolo, di cui chiede il rigetto.
32. Preliminarmente, infatti, la Resistente eccepisce l’inammissibilità di quella parte della domanda con la quale il Ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione pecuniaria, poiché l’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC sottrae al TNAS la competenza a conoscere dei provvedimenti disciplinari che abbiano dato luogo ad una sanzione pecuniaria inferiore a € 50.000.
33. Nel merito delle argomentazioni del Ricorrente, poi, la Resistente contesta in primo luogo lo svolgimento da parte del sig. Ceravolo di attività in relazione al trasferimento del calciatore Do Prado: nonostante le indicazioni formulate in questo arbitrato, la circostanza che il sig. Ceravolo non abbia svolto alcuna attività sarebbe stata ammessa dallo stesso sig. Ceravolo nel corso dell’istruttoria endo-federale. In ogni caso, la sola “individuazione” del calciatore in questione (invero riconducibile ad altri) certamente non giustificherebbe la richiesta di un compenso di € 450.000 da parte del sig. Ceravolo.
34. Da tale premessa, la Resistente trae la prova della consapevolezza del sig. Ceravolo in ordine agli illeciti commessi: non avendo svolto alcuna attività, egli non poteva non essere consapevole di non aver diritto ad alcun compenso (e tantomeno per la ingente somma di € 450.000) e che tale manovra palesemente mirava a far conseguire tale somma al proprio padre (il sig. Francesco Ceravolo), a titolo di compenso per l’attività svolta all’interno della Pro Patria, che questi non aveva titolo per ricevere direttamente (essendo già tesserato per un’altra società). Dunque, il sig. Ceravolo doveva astenersi dall’azionare il contratto di mandato davanti agli organi della procedura fallimentare della Pro Patria. Ed in tale quadro: i. nessun rilievo ai fini del procedimento disciplinare hanno le tesi del Pubblico Ministero, svolte nel procedimento penale avviato a seguito del fallimento della Pro Patria, e un preteso loro contrasto con quelle della Procura Federale in ordine alle motivazioni che avrebbero spinto il Presidente Zoppo a firmare il mandato “in bianco”, poiché il sig. Ceravolo fin dall’inizio del procedimento disciplinare è stato messo al corrente dell’ipotesi accusatoria della Procura Federale e dunque nelle condizioni di potersi difendere dall’accusa di aver agevolato e concorso agli illeciti del padre, essendosi prestato a figurare quale creditore di somme destinate al proprio genitore e che non gli erano dovute; ii. nessun rilievo hanno le argomentazioni del Ricorrente circa la natura civilistica della richiesta di un pagamento indebito e il mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’unico soggetto a ciò titolato, cioè del Presidente della Pro Patria, atteso che le indagini che hanno dato avvio al procedimento disciplinare (ed a quello penale) hanno avuto inizio a seguito della segnalazione del curatore del fallimento della Pro Patria in ordine alla sproporzione dell’importo richiesto (€ 450.000) a titolo di provvigioni per prestazioni di agente, a fronte del tesseramento di un calciatore con un contratto del valore di € 50.000.
35. La Resistente nega poi che il sig. Ceravolo abbia svolto a favore della Pro Patria attività consistente nella mera individuazione e segnalazione di calciatori adatti alla società: tale tesi sarebbe smentita dalle testimonianze raccolte nel procedimento disciplinare. Secondo la Resistente, l’attività svolta dal sig. Ceravolo era quella di team manager della squadra.
36. Tale attività, secondo la Resistente, sarebbe comunque incompatibile con la qualifica di agente del sig. Ceravolo, e ciò a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività da parte dello stesso, posto che il regime di preclusioni dettato dall’art. 7 RAC è vincolante per tutti coloro che siano in possesso della licenza e siano iscritti all’albo.
37. Con riferimento, infine, alla misura della sanzione (ritenuta sperequata in considerazione del mancato accoglimento della domanda di insinuazione al passivo fallimentare), ferma restando l’eccezione di inammissibilità del capo della domanda vertente sull’ammenda, la Resistente osserva, in primo luogo, che il mancato accoglimento della domanda di insinuazione al passivo non fa venir meno la sua dimensione, rispetto alla quale dunque la sanzione di € 20.000 risulta tutt’altro che sproporzionata.
38. Inoltre, secondo la Resistente non avrebbe alcun rilievo nel caso in esame la disposizione citata dal Ricorrente in merito alla correlazione fra sanzione pecuniaria e sanzione disciplinare, poiché art. 17 RAC farebbe riferimento a fattispecie del tutto diverse rispetto a quelle accertate nei confronti del sig. Ceravolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità della domanda
1. Innanzitutto va presa in esame, in quanto avente carattere preliminare, l’eccezione di inammissibilità della domanda arbitrale nella parte in cui il Ricorrente impugna la sanzione dell’ammenda (di € 20.000) inflittagli (oltre alla sospensione della licenza per un anno) dalla CGF. Ad avviso della Resistente, infatti, tale parte dell’impugnazione si scontrerebbe con i limiti stabiliti dallo Statuto della FIGC che definiscono la competenza dell’adito organo arbitrale. A parere del sig. Ceravolo, invece, l’impugnazione proposta sarebbe perfettamente – e integralmente – ammissibile, attesa l’unicità della sanzione irrogatagli.
2. Il Collegio Arbitrale rileva che la deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia. Come è stato osservato negli atti di causa, l’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC introduce, infatti, alcune deroghe alla competenza dei collegi arbitrali incaricati di risolvere controversie in base ad esso, prevedendo che “non sono soggette alla cognizione … del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie … abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro”. Si pone, dunque, preliminarmente, il problema di stabilire se parte dell’oggetto del presente giudizio ricada o meno nell’ambito di operatività di suddetta eccezione. In caso affermativo, infatti, per essa difetterebbe la competenza di questo organo arbitrale e il ricorso del sig. Ceravolo dovrebbe essere, in parte qua, dichiarato inammissibile, senza dar luogo ad alcun esame nel merito.
3. Il Collegio Arbitrale osserva che il CGS, all’art. 19, menziona le seguenti sanzioni: a) ammonizione, b) ammonizione con diffida, c) ammenda, d) ammenda con diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara, f) squalifica a tempo determinato, g) divieto di accedere agli impianti sportivi, h) inibizione temporanea a svolgere attività federale; e prevede che dirigenti, soci e tesserati responsabili di violazioni di norme federali siano punibili “con una o più” di tali sanzioni. In altre parole, il CGS delinea l’ammenda e l’inibizione come due sanzioni distinte, ancorché cumulabili allorché la “natura” e la “gravità dei fatti commessi” lo richieda. Lo stesso avviene in riferimento al RAC, il cui art. 17 prevede una serie di sanzioni distinte, “irrogabili anche congiuntamente”: a) censura o deplorazione, b) sanzione pecuniaria, c) sospensione della licenza, d) revoca della licenza.
4. Alla luce di ciò, pare dunque al Collegio Arbitrale che, ancorché congiuntamente irrogate, l’ammenda e la sospensione della licenza (a differenza di quanto si è ritenuto avvenga per l’ammenda con diffida: lodo 19 aprile 2012, Nocerina c. FIGC) costituiscano due distinte sanzioni, che gli organi disciplinari della FIGC hanno inteso di dover infliggere al sig. Ceravolo, considerando la gravità dei fatti a lui ascritti. Con la conseguenza, come già rilevato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel lodo dell’8 novembre 2006, Carraro c. FIGC, e confermato dalla giurisprudenza di organi arbitrali operanti nel sistema TNAS (lodi 15 marzo 2011, Chievo c. FIGC; 19 settembre 2001, Polisportiva Vigor Perconti e altri c. FIGC; e 26 gennaio 2012, Parretti c. FIGC), che l’ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse.
5. Ne deriva, dunque, che l’impugnazione proposta dal sig. Ceravolo avverso l’ammenda di € 20.000 inflittagli dagli organi di giustizia della FIGC deve essere dichiarata inammissibile, poiché, come illustrato, l’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC sottrae alla portata materiale dell’accordo compromissorio le controversie concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 50.000. Risulta viceversa ammissibile, né è sotto tale profilo contestata, la domanda avente ad oggetto la sanzione della sospensione della licenza per un anno.
6. Quanto precede, si noti, sottrae all’organo arbitrale la possibilità di conoscere dell’impugnazione proposta avverso l’ammenda (inferiore a € 50.000) inflitta al sig. Ceravolo, ormai intangibile. La limitazione del potere dell’organo arbitrale non impedisce peraltro, a questo Collegio Arbitrale di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione, rientrante nella competenza arbitrale, erogata al ricorrente in un unico contesto. Se infatti ammenda e sospensione della licenza sono due sanzioni distinte e ai fini della individuazione dei limiti alla conoscibilità dell’impugnazione ognuna di esse deve essere separatamente considerata, risulta innegabile che l’organo disciplinare della FIGC abbia inteso commisurare la sanzione alla “gravità dei fatti” considerando le due sanzioni congiuntamente. Dunque, nel valutare la congruità della sanzione della sospensione della licenza, l’organo arbitrale operante in base al Codice TNAS ben potrà considerare la circostanza che essa si accompagna alla (intangibile) sanzione dell’ammenda.
B. Sul merito della controversia
B.1 Premessa
7. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la Decisione della CGF sia in relazione alla parte in cui essa ha ritenuto, confermando la Decisione della CDN, il sig. Ceravolo responsabile di un duplice ordine di violazioni disciplinari, sia per la parte in cui essa ha determinato, in riduzione della misura precedentemente imposta, in un anno di sospensione della licenza la sanzione inflitta per tali violazioni.
8. Le argomentazioni svolte dal Ricorrente sui due distinti punti sono di seguito separatamente esaminate.
9. In via preliminare, peraltro, il Collegio Arbitrale ritiene opportuno sottolineare un profilo, attinente ad un punto specifico delle deduzioni del Ricorrente. Invero, il Ricorrente, nella propria domanda di arbitrato, formulata prima di conoscere i motivi della Decisione della CGF, ha, dal punto di vista istruttorio, chiesto al Collegio di “disporre l’escussione dei testi così come indicati nei precedenti gradi di giustizia endofederali”. Successivamente, nella memoria integrativa contenente i motivi d’appello, il Ricorrente si è limitato a formulare “riserva di ulteriormente … produrre documenti ed articolare mezzi istruttori”.
10. Ebbene, al Collegio Arbitrale pare che la domanda, formulata nell’atto introduttivo dell’arbitrato, intesa a ribadire in termini generici tutte le istanze di prova testimoniale già formulate nei giudizi endo-federali, e non seguita da ulteriore precisazione in corso di arbitrato, nei termini e con le modalità stabilite dal Codice TNAS (art. 22 comma 2), sia inammissibile e non consenta al Collegio di disporre alcuna istruttoria. La natura pienamente devolutiva della domanda al TNAS, infatti, quale mezzo di revisione “esterna” e de novo del provvedimento disciplinare, se da un lato consente alle parti una nuova discussione del merito della controversia e quindi comporta la possibilità di dare ingresso a prove non proposte agli, o non ammesse dagli, organi disciplinari o di ascoltare nuovamente testimoni già assunti, postula altresì un’autonomia del separato procedimento arbitrale, che non rappresenta nuovo grado di giustizia endo-federale. Dunque, laddove le parti intendano sottoporre al Collegio istanze istruttorie lo devono fare espressamente, senza fare
riferimento globale e generico alle precedenti fasi, affinché in esso la prova si formi compiutamente. Resta ovviamente fermo il principio per cui, comunque, gli atti della fase disciplinare entrano in arbitrato come tali (art. 21 comma 4). Dunque, non sussiste alcun onere di rinnovazione in capo al soggetto che su di esse (ed in particolare sulle risultanze istruttorie) intenda basarsi.
11. La domanda di “disporre l’escussione dei testi così come indicati nei precedenti gradi di giustizia endofederali” formulata dal Ricorrente, dunque, non può essere accolta.
B.2 Sulla responsabilità disciplinare del sig. Ceravolo
12. Il sig. Ceravolo è stato ritenuto in primo luogo responsabile della violazione di una serie di precetti disciplinari consistenti nell’aver compilato ed inviato alla Commissione Agenti della FIGC un mandato di agente fittizio, firmato in bianco dal Presidente della Pro Patria, con l’indicazione di un incarico insussistente e di un compenso per l’attività fittiziamente indicata, nonché nell’aver richiesto il pagamento di siffatto compenso, attraverso una domanda di ammissione al passivo del fallimento della Pro Patria. Con tali azioni, il sig. Ceravolo si sarebbe prestato ad un’operazione volta a far conseguire al proprio padre, Francesco Ceravolo, il corrispettivo per attività svolta a favore della Pro Patria, che non avrebbe potuto direttamente reclamare.
13. Siffatti comportamenti sarebbero in contrasto con una serie di obblighi, che il sig. Ceravolo si è impegnato a rispettare con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza quale agente di calciatori (art. 1 comma 4 RAC); tra gli altri, dell’obbligo
i. di comportarsi “secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (art. 1 comma 1 CGS);
ii. di svolgere la propria attività “con trasparenza e indipendenza” (art. 3 comma 4 RAC);
iii. di improntare il proprio operato a “principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale” (art. 12 comma 1 RAC);
iv. di svolgere il suo lavoro “coscienziosamente” e di comportarsi nella sua attività professionale “in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione” (art. I del Codice di Condotta).
14. Il Collegio Arbitrale ritiene che, nonostante le abili argomentazioni svolte dalla difesa del Ricorrente, non possa esservi dubbio che il sig. Ceravolo abbia commesso le azioni a lui addebitate e che esse si pongano in contrasto con i menzionati doveri.
15. Ed infatti il Collegio Arbitrale rileva come non sia nemmeno contestato (risultando altresì da una serie di evidenze istruttorie raccolte in ambito endo-federale) che il sig. Ceravolo abbia ricevuto dal Presidente della Pro Patria un modulo, relativo ad un mandato quale agente della società, da questi sottoscritto in bianco, ossia senza alcuna indicazione di attività da svolgere e/o di compenso per la stessa previsto, che il sig. Ceravolo abbia riempito siffatto modulo, indicando un compenso di € 450.000 per attività attinenti al trasferimento del calciatore Do Prado e lo abbia depositato presso la Commissione Agenti della FIGC, che il sig. Ceravolo abbia richiesto il pagamento di siffatta somma, presentando domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Pro Patria. Allo stesso modo, appare al Collegio che il sig. Ceravolo non abbia svolto alcuna attività nell’ambito del trasferimento alla Pro Patria del Do Prado: oltre che dalle deposizioni raccolte nella fase disciplinare, tale dato è stato sostanzialmente ammesso dallo stesso Ricorrente, laddove egli, per sottrarsi a diversa imputazione, ha affermato di non aver esercitato attività di agente; e che la somma indicata quale compenso sia del tutto spropositata, atteso l’oggettivo valore del calciatore, quale risultante dal contratto da questi sottoscritto con la Pro Patria.
16. Tali azioni, invero, rappresentano di per sé violazioni dei doveri di comportamento incombenti al sig. Ceravolo, quale agente di calciatori, quale abuso di un contratto sottoscritto in bianco per ottenere un pagamento (determinato in una misura abnorme) che non gli competeva.
17. In senso contrario non rilevano la dimensione anche civilistica della pretesa ingiustificata, che ne avrebbe portato al rigetto di fronte all’autorità giudiziaria, nonché l’assenza di contestazioni da parte del Presidente della Pro Patria. Invero, contestazioni alla pretesa del sig. Ceravolo sono state formulate nella sede fallimentare dal soggetto a ciò deputato. E la valutazione (civilistica) dell’infondatezza della pretesa non esclude la possibilità di ulteriori valutazioni sul piano disciplinare.
18. A ciò si aggiunga, sul piano più complessivo, ma non determinante ai fini della caratterizzazione in termini di illiceità, già raggiunta, dei comportamenti del sig. Ceravolo, la loro valutazione nel quadro dei complessivi rapporti istituiti tra la “famiglia Ceravolo” e la Pro Patria. A prescindere dalla circostanza che l’abnorme compenso preteso in base al mandato sottoscritto in bianco fosse riferito all’attività del padre o all’attività dello stesso Ceravolo (non potendo essere riferito ad un’attività di agente senz’altro non svolta), esso si colloca comunque in un quadro di opacità di rapporti, non ufficialmente dichiarabili, che esso mira a coprire.
19. La responsabilità del sig. Ceravolo, sotto il primo profilo disciplinare, va dunque confermata.
20. Confermata va peraltro, a parere del Collegio, anche la responsabilità disciplinare del sig. Ceravolo ritenuta dagli organi disciplinari della FIGC sotto un secondo profilo, per aver cioè svolto, nella stagione sportiva 2008-2009, il ruolo di dirigente di fatto della Pro Patria, o comunque attività nell’interesse di tale società, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli agenti di calciatori della FIGC.
21. Tale attività a favore della Pro Patria, infatti, non è sostanzialmente contestata: anche se ammessa in termini riduttivi, essa è stata senz’altro svolta.
22. La contestazione sviluppata in questo arbitrato attiene piuttosto ad altro profilo, legato ad un’interpretazione “letterale” dell’ art. 7 comma 1 lett. a del RAC, il quale dispone che qualsiasi incarico presso una società affiliata alla FIGC sia incompatibile con l’esercizio della attività di agente. A parere del Ricorrente, dunque, non sarebbe sufficiente la mera iscrizione all’albo degli agenti, affinché sorga la menzionata incompatibilità: sarebbe necessario anche un effettivo svolgimento dell’attività di agente.
23. Il Collegio non condivide siffatta interpretazione riduttiva della portata dell’incompatibilità stabilita dall’ art. 7 comma 1 lett. a del RAC, soprattutto se letta alla luce dei generali obblighi di lealtà, indipendenza, correttezza, trasparenza e probità stabiliti dal RAC. Ed invero, la norma appare intesa a scindere la posizione degli agenti (“liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC”: art. 1 comma 3 RAC) da quella dei soggetti operanti nei quadri delle società calcistiche: connota cioè uno status, e non la successiva estrinsecazione di una attività sulla base di esso.
24. Dunque, le deduzioni del Ricorrente vanno respinte: il sig. Ceravolo è responsabile delle violazioni addebitategli dagli organi disciplinari della FIGC.
B.3 Sulla misura della sanzione 25. A fronte delle violazioni di cui il sig. Ceravolo è stato ritenuto responsabile, al Collegio appare adeguata la sanzione inflittagli dalla CGF, già in riduzione di più gravosa misura imposta in prime cure, attesa la gravità dei fatti. E ciò anche complessivamente considerando l’assieme delle sanzioni, compresa quella dell’ammenda, inflitte al Ricorrente.
26. In siffatto giudizio non rilevano, poi, le disposizioni recate dall’art. 17 comma 2 RAC, le quali, considerando specifico diverso illecito, non sono idonee a fornire un metro di giudizio per la determinazione della sanzione adeguata alle violazioni del sig. Ceravolo.
27. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno, anche sotto questo profilo, respinte.
D. Sulle spese
28. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. respinge l’istanza arbitrale proposta dal sig. Cataldo Ceravolo;
2. condanna il sig. Cataldo Ceravolo, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 4.500 (quattromilacinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale), nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna il sig. Cataldo Ceravolo al pagamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) dell’importo di Euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, quali spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato;
4. condanna, altresì, il sig. Cataldo Ceravolo al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 17 ottobre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Maurizio Benincasa
F.to Dario Buzzelli