CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 ottobre 2012 promosso da: Sig. Francesco Ceravolo / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 ottobre 2012 promosso da: Sig. Francesco Ceravolo / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 17 ottobre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 589 promosso (con istanza prot. n. 838 del 5 aprile 2012) da:
Francesco Ceravolo, nato a Cirò Marina (CS) il 15 febbraio 1959, residente in Torino, Via Pasteur 6, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Tortorella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina 48, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 5 aprile 2012 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione dell’11 aprile 2012 resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il sig. Francesco Ceravolo (il “sig. Ceravolo” o il “Ricorrente”) è un tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio, iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere,
regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
3. Il procedimento disciplinare oggetto di questo arbitrato è collegato alle vicende della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l. (la “Pro Patria”), società calcistica militante nella stagione 2008/2009 nel campionato di Prima Divisione di Lega Pro, dichiarata fallita il 1° aprile 2009 con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, e oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.
4. In particolare, per quanto riguarda i profili sportivi, con atto del 18 luglio 2011 (prot. n. 441/327/pf09-10/AM/ma) la Procura Federale presso la FIGC deferiva il sig. Ceravolo e altri alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (“CDN”) per rispondere della:
a. violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 10, comma 1 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (“CGS”), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento dell’elenco speciale dei dirigenti sportivi vigente all’epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13 giugno 1991) (“RDS”), “per avere nel corso della stagione sportiva 2008 – 2009, svolto attività in favore della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l. volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la A.S.Livorno Calcio s.r.l. con la stessa qualifica di direttore sportivo”. Ciò, anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante dei sig.ri Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio, Italo Federici e Francesco Lamazza così come agli stessi contestata;
b. violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 7, commi 1 e 2 RDS, “per aver pattuito con il sig. Giuseppe Zoppo, presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l. un compenso per l’attività svolta … attraverso l’ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico poi compilato in favore di Cataldo Ceravolo, figlio del sig. Francesco Ceravolo”. Ciò, anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante dei sig.ri Giuseppe Zoppo e Cataldo Ceravolo, così come agli stessi contestata;
c. violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 7, comma 2 RDS, nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, “per avere richiesto ai sig.ri Marco Piccioli e Raymundo
Guilherme Do Prado ed ottenuto dagli stessi la sottoscrizione di una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato il suo intervento, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l. per il tesseramento del calciatore appena citato [Raymundo Guilherme Do Prado] e veniva affermato, invece, l’intervento, mai avvenuto, nella trattativa stessa di suo figlio, sig. Cataldo Ceravolo”. Ciò, anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante dei sig.ri Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata;
d. violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 7, comma 2 RDS, nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, “per avere, nel mese di febbraio 2010, proferito nei confronti
del sig. Marco Piccioli, agente calciatori, minacce in relazione ed in dipendenza della pendenza del procedimento disciplinare di cui al presente provvedimento”.
5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 64/CDN del 21 febbraio 2012 (la “Decisione della CDN”), la CDN, ritenuta la commissione degli illeciti addebitati (ad eccezione di quello relativo al punto d) del paragrafo che precede), irrogava al
sig. Ceravolo la sanzione della inibizione per anni 2 e mesi 6.
6. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 8 marzo 2012, proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), chiedendo l’annullamento della sanzione o la sua riduzione.
7. Con decisione pubblicata, quanto al solo dispositivo, nel C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 (la “Decisione della CGF”), la CGF accoglieva parzialmente l’impugnazione del sig. Ceravolo, riducendo la sanzione della inibizione a 2 anni.
8. La motivazione della Decisione della CGF, pubblicata nel C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012, così indicava:
“Ritiene questa Corte che la decisione impugnata rechi adeguata, ancorché sintetica, motivazione là dove ritiene sufficientemente provata, con esplicito riferimento ai voluminosi atti del giudizio, la sussistenza degli addebiti contestati al signor Francesco Ceravolo. In particolare, che quest’ultimo abbia sostanzialmente operato quale dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese S.r.l. con mansioni assimilabili a quelle di un direttore sportivo dal mese di luglio 2008 e per tutta la Stagione Sportiva 2008/2009 nonostante il tesseramento quale direttore sportivo del Livorno Calcio S.r.l. avvenuto in data 13.8.2008, risulta effettivamente provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio dai signori Giuseppe e Ciro Giulio Zoppo, Italo Federici e Alberto Armiraglio, nonché da questi ultimi due e dai signori Francesco Lamazza, Raymundo Guilherme Do Prado dinanzi al Procuratore Federale. Le pur pregevoli deduzioni difensive svolte in questa sede dal ricorrente in punto di diritto non superano né smentiscono le circostanze oggetto delle convergenti dichiarazioni come sopra rese dai citati testi che possono pertanto ritenersi acclarate. Tra esse, spiccano in particolare l’intensità dei rapporti e dei contatti tra il Ceravolo e il signor Giuseppe Zoppo, presidente prima di fatto e poi di diritto della Pro Patria Gallaratese S.r.l., l’individuazione proprio da parte dell’odierno ricorrente del soggetto (il Federici) poi nominato segretario generale di tale società, il contributo essenziale alle decisioni in ordine alle acquisizioni dei calciatori e le successive trattative, la partecipazione alla riunione presso l’Hotel Quark di Milano, sede del calcio mercato, finalizzata all’allestimento della prima squadra e alla definizione dell’assetto organizzativo ed amministrativo della società, la partecipazione all’incontro presso un albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, concernente la trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l. (circostanza, questa, provata dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dallo stesso Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, le dichiarazioni dei quali ultimi due sono state altresì assunte dal P.G. nel procedimento penale di cui si è detto). Anche la circostanza relativa al tentativo di indebito utilizzo del mandato sottoscritto dal presidente Giuseppe Zoppo in bianco – e cioè senza indicazione del mandatario, dell’oggetto del mandato e del suo compenso – da parte del sig. Francesco Ceravolo può ritenersi provata, dal momento che risultano pacifici sia il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo del mandato, ammessa da parte dello stesso odierno ricorrente in sede di audizione presso la Procura Federale, sia il fatto della consapevole inesistenza da parte del sig. Francesco Ceravolo di qualsivoglia effettiva attività relativa al tesseramento del calciatore Do Prado (risultante quale sostanziale oggetto dell’incarico a seguito del riempimento postumo del modulo) da parte del sig. Cataldo Ceravolo (risultante, a seguito del riempimento postumo del modulo, il mandatario fittizio), come dallo stesso ammesso in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale. Le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dallo stesso Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, le dichiarazioni dei quali ultimi due sono state altresì assunte, come già detto, dal P.G. nel procedimento penale di cui si è detto, confermano d’altro canto che il signor Cataldo Ceravolo non prese neppure parte all’incontro presso l’albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, relativo alla trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l. La decisione della C.D.N. impugnata è pertanto immune dalle censure ad essa rivolte …, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo operare una riduzione di mesi sei della disposta inibizione, tenuto conto del grado di giudizio di disvalore attribuibile ai singoli episodi oggetto di contestazione”. C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
9. Con istanza in data 5 aprile 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF, chiedendo contestualmente l’abbreviazione dei termini ex art. 25, comma 4 Codice TNAS. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro il prof. avv. Maurizio Benincasa.
10. Con memoria datata 11 aprile 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, opponendosi alla istanza di abbreviazione dei termini e chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente perché inammissibile e comunque infondato nel merito. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro l’avv. Dario Buzzelli.
11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che, in data 18 aprile 2012, accettava l’incarico.
12. Con memoria datata 29 aprile 2012, depositata successivamente alla pubblicazione, avvenuta in data 17 aprile 2012, della motivazione della Decisione della CGF, il Ricorrente illustrava i motivi di appello, proponendo contestualmente
istanza cautelare ex art. 23, comma 1 Codice TNAS e insistendo per la riduzione dei termini per lo svolgimento dell’arbitrato. Allo stesso tempo, il Ricorrente formulava istanza di ammissione di prova testimoniale, chiedendo che venissero sentiti i sig.ri Federici, Lamazza e Lerda “sulle circostanze riferite dinanzi agli organi della Procura Federale”.
13. In data 2 maggio 2012 la FIGC depositava la memoria di replica in merito all’istanza cautelare proposta dal Ricorrente, chiedendone il rigetto.
14. Il 7 maggio 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio invitava le parti alla discussione sull’istanza cautelare presentata dal Ricorrente. Le parti discutevano la questione, riportandosi agli atti e svolgendo anche brevi repliche. Il legale del Ricorrente depositava anche copia del contratto fra il sig. Ceravolo e la società A.C. Siena con scadenza 30 giugno 2012. Il legale della Resistente non si opponeva a tale deposito, ma chiedeva che venisse verbalizzato che da parte del Siena non vi era stata
alcuna iniziativa tesa alla risoluzione del contratto a seguito dell’inibizione. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
15. Con ordinanza del 10 maggio 2012 il Collegio Arbitrale, ritenuta l’opportunità di raccogliere memorie riepilogative delle argomentazioni svolte all’udienza del 7 maggio 2012 in relazione alla domanda cautelare proposta dal Ricorrente, concedeva alle parti termini per il deposito di scritti difensivi.
16. Con ordinanza del 28 maggio 2012 il Collegio, esaminati gli atti depositati dalle parti nei termini concessi, respingeva le istanze cautelari e di riduzione dei termini proposte dal Ricorrente. Nella stessa data, con separata ordinanza, il Collegio ordinava alla Resistente la produzione in arbitrato del verbale dell’audizione del sig. Franco Lerda di fronte al Procuratore Federale della FIGC e disponeva l’acquisizione agli atti dell’arbitrato dei verbali delle audizioni rese dai sig.ri Armiraglio, Piccioli e Camarlinghi di fronte al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, e dei sig.ri Armiraglio, Do Prado e Camarlinghi di fronte al Procuratore Federale della FIGC, fissando l’udienza dell’11 giugno 2012 per la discussione della controversia.
17. In data 29 maggio 2012 la Resistente provvedeva al deposito di quanto oggetto dell’ordinanza, con una breve memoria esplicativa, in cui illustrava che non risultava che il sig. Lerda sia mai stato ascoltato dalla Procura Federale nelle indagini a carico del sig. Ceravolo.
18. All’udienza dell’11 giugno 2012 le parti discutevano in merito alle istanze istruttorie. Il legale del Ricorrente insisteva per l’ammissione delle misure richieste, mentre il legale della Resistente si opponeva, sottolineando che era intervenuta sentenza di condanna per truffa a carico del sig. Ceravolo, di cui chiedeva al Collegio di disporre l’acquisizione. I difensori delle parti autorizzavano altresì il Collegio a prorogare il termine per la pronuncia del lodo fino al 31 luglio 2012. All’esito dell’udienza il Collegio si riservava.
19. Con ordinanza del 28 giugno 2012, il Collegio ordinava al sig. Ceravolo di produrre in arbitrato copia della sentenza resa a suo carico dal Tribunale di Busto Arsizio, ed ammetteva la testimonianza dei sig.ri Federici e Lamazza “sulle circostanze riferite dinanzi agli organi della Procura Federale” e del sig. Lerda “sulle circostanze menzionate nella sua dichiarazione prodotta in atti”, fissando termine alla Resistente per l’eventuale deduzione di prova contraria. Il Collegio
fissava altresì l’udienza del 12 luglio 2012 per l’assunzione delle testimonianze e la discussione della controversia, prorogando fino al 29 ottobre 2012 il termine per la pronuncia del lodo.
20. Nei termini fissati, le parti provvedevano agli incombenti di cui all’ordinanza del 28 giugno 2012. In particolare, il Ricorrente depositava copia della sentenza pronunciata il 24 maggio 2011 dal Tribunale di Busto Arsizio, Ufficio del giudice per le indagini preliminari (la “Sentenza Penale”) in esito ad un giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p., con la quale il sig. Ceravolo è stato condannato “allo stato degli atti” alla reclusione di anni 1 e mesi 4, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato previsto dall’art. 216 comma 1 n. 1 legge fall. (esposizione di passività inesistenti).
21. All’udienza del 12 luglio 2012, il Ricorrente depositava copia dell’atto di appello proposto avverso la Sentenza Penale. Venivano quindi sentiti i testi sig.ri Lerda e Lamazza.
22. Con ordinanza del 25 luglio 2012, il Collegio provvedeva sulla prosecuzione dell’arbitrato, fissando l’udienza dell’11 settembre 2012 per l’escussione dei testi sig.ri Federici e Piccioli, e concedendo termine al Ricorrente per l’indicazione dei capitoli di prova relativi alle “circostanze riferite di fronte agli organi della Procura Federale” sui quali ascoltare il sig. Federici. Il Ricorrente vi provvedeva quindi nei termini.
23. All’udienza dell’11 settembre 2012 veniva ascoltato il sig. Federici. Veniva invece dato atto dell’assenza del sig. Piccioli, testimone indicato a prova contraria dalla Resistente, che dichiarava di non insistere per la sua assunzione, pur
riservandosi di informare la Procura Federale. All’esito dell’udienza, le parti rinunciavano alla discussione e chiedevano la concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali, che il Collegio provvedeva a fissare. Infine, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio.
24. Nei termini fissati, le parti depositavano quindi le rispettive note conclusionali e repliche.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del Ricorrente
25. Il Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto, in aggiunta alla concessione di una misura cautelare e dell’abbreviazione dei termini, che il Collegio Arbitrale voglia:
“Nel merito, in via principale - accertare l’infondatezza degli addebiti riconosciuti nella pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC e, per l’effetto, riformare la decisione impugnata e prosciogliere il sig. Francesco Ceravolo. Nel merito, in via gradata: - accertare la sproporzionatezza della sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC nei riguardi dell’istante e, per l’effetto, ridurre la sanzione e/o sostituirla con quella minima ritenuta di giustizia. … Con condanna della resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
26. Le menzionate conclusioni sono state in sostanza reiterate nella memoria integrativa contenente i motivi d’appello e quindi nelle note conclusionali.
b. Le domande della FIGC
27. Nella memoria depositata l’11 aprile 2012, la FIGC ha chiesto il rigetto dell’istanza del Ricorrente perché “inammissibile” e comunque “infondata nel merito”.
28. Tale conclusione è stata sostanzialmente confermata nella memoria datata 16 maggio 2012, nella quale la Resistente ha chiesto nel merito che “l’istanza di arbitrato venga respinte perché infondata”. Con vittoria di spese ed onorari e rifusione dei diritti amministrativi versati.
C.3 La posizione delle parti
29. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza. Ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione del sig. Ceravolo
30. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato l’annullamento – o in via subordinata la riduzione – della sanzione inflittagli con la Decisione della CGF, ritenuta “totalmente ingiustificata …, oltre che ingiusta e palesemente incongrua”, sviluppando a sostegno delle proprie istanze argomentazioni, in fatto e in diritto, riferite ai vari profili per i quali una sua responsabilità è stata ritenuta dagli organi disciplinari della FIGC.
31. In primo luogo, il Ricorrente lamenta l’assoluta inconsistenza della prova, un vizio logico, e l’assenza e/o la carenza della motivazione della decisione impugnata, ovvero la mancanza degli elementi integrativi della fattispecie e i difetto della precisione e univocità degli indizi raccolti. A parere del Ricorrente, da un lato, infatti, gli elementi posti a fondamento dell’illecito sarebbero privi di riscontro probatorio; dall’altro lato, la ricostruzione dei fatti compiuta dagli organi disciplinari sarebbe assolutamente fuorviante. Secondo il Ricorrente, invero, i diversi episodi contestati al sig. Ceravolo (pur molteplici nel loro inquadramento normativo e privi di un rapporto di casualità) sarebbero stati artatamente ricondotti ad unità al solo fine di giungere ad una declaratoria di responsabilità particolarmente grave, laddove, invece, secondo il Ricorrente, i singoli episodi non sarebbero idonei ad integrare la fattispecie astrattamente ravvisata in sede disciplinare. Inoltre, gli elementi raccolti nel procedimento non consentirebbero di ritenere provata l’imputazione al di là di ogni ragionevole dubbio, ossia raggiungendo il grado di prova necessario anche nel giudizio sportivo al fine di provare la colpevolezza dell’indagato.
32. Quanto alla presunta attività posta in essere a favore della Pro Patria, quale suo direttore sportivo di fatto, il Ricorrente osserva che, in realtà, tutto il suo intervento si sarebbe limitato a una serie di consigli sulla predisposizione della nuova struttura, forniti in via amichevole (in virtù di un consolidato rapporto di amicizia che lo univa al sig. Lamazza), in epoca precedente al suo tesseramento per il Livorno: dunque nessuna violazione sarebbe ravvisabile dell’art. 7 RDS. Ed anche gli altri episodi contestati al Ricorrente (come la partecipazione alle riunioni all’Hotel Quark e a Viareggio) troverebbero giustificazione, la prima, con il dovere dei direttori sportivi di presenziare alle finestre di calciomercato e la seconda con lo spirito paterno a favore del figlio, che si trovava ad espletare il suo primo incarico come agente, che avrebbe spinto il sig. Ceravolo, più esperto delle pratiche calcistiche, a sostenerlo. Al contrario, non risulterebbero, invece, provati, altri episodi contestati, come la partecipazione del sig. Ceravolo agli allenamenti della squadra o ai ritiri pre-partita, o alle trattative di mercato: ed anzi tali circostanze sarebbero state smentite da tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni sul punto in questo arbitrato. Dunque, non vi sarebbe nessuna prova diretta in ordine all’attività svolta dal sig. Ceravolo a favore della Pro Patria, che sarebbe meramente presunta da un singolo episodio (ovvero la partecipazione del sig. Ceravolo all’incontro di Viareggio, nel quale, peraltro, non sarebbe stato formalizzato alcun trasferimento di calciatori).
33. In diritto, poi, secondo il Ricorrente, poi, la decisione impugnata sarebbe sul punto censurabile anche in quanto avrebbe ritenuto in capo al sig. Ceravolo la violazione di una pluralità di norme (art. 7, commi 1 e 2 RDS e art. 1, comma 1 e art. 10, comma 1 CGS), ritenute integrate sia in via autonoma che in reciproca relazione, laddove, semmai, il sig. Ceravolo avrebbe potuto essere sanzionato per una sola violazione, poiché l’art. 7 RDS, quale norma speciale, deve ritenersi assorbente di quella di cui all’art. 1, comma 1, CGS. Inoltre, secondo il Ricorrente, deve escludersi che la fattispecie di cui all’art. 7 del RDS ricorra in ogni ipotesi in cui un direttore sportivo interagisca con dirigenti di società o agenti di calciatori, ma solo allorquando tale attività (al pari di un rapporto di lavoro) sia caratterizzata dagli elementi della subordinazione, della continuità e dell’onerosità delle prestazioni. Nel caso in esame, tali elementi mancherebbero, mentre da tutti i riscontri probatori acquisiti nel procedimento risulterebbe che i rapporti del sig. Ceravolo con i dirigenti
della Pro Patria erano originati unicamente da un forte legame di amicizia con il sig. Lamazza, cui il sig. Ceravolo ha dispensato occasionalmente consigli, in assoluta buona fede e a titolo gratuito.
34. Il Ricorrente ritiene poi prive di pregio e illogiche le conclusioni della decisione impugnata anche in relazione alla vicenda del mandato sottoscritto in bianco dal sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria, poi compilato a favore
di suo figlio, il sig. Cataldo Ceravolo, finalizzato, secondo la tesi accusatoria, a consentire il pagamento di un compenso al sig. Ceravolo per l’attività dirigenziale svolta a favore della Pro Patria. Sul punto il Ricorrente allega:
i. in primo luogo, che non vi sarebbe alcun riscontro probatorio che confermi tale ricostruzione dei fatti. Le dichiarazioni rese sul punto dai soggetti ascoltati si limiterebbero, infatti, a confermare che il mandato, sottoscritto in bianco dal Presidente, fu poi riempito dal sig. Cataldo Ceravolo, laddove il sig. Ceravolo sarebbe rimasto del tutto estraneo, né avrebbe mai richiesto alcun compenso in cambio dei consigli elargiti;
ii. in secondo luogo, che non risulterebbe provato che il “modulo rosso” sottoscritto in bianco dal sig. Zoppo sia proprio quello restituito, mesi dopo, dal sig. Ceravolo al sig. Federici;
iii. infine, che la stessa formulazione dell’imputazione sarebbe incerta, dal momento che non appare chiaro se la somma indicata nel modulo sottoscritto dal Presidente Zoppo sia stata ritenuta il compenso spettante al Ricorrente per l’attività
asseritamente svolta quale direttore sportivo della Pro Patria (secondo quanto sostenuto dalla Procura Federale), ovvero il compenso (per il sig. Cataldo Ceravolo) per l’attività di team manager svolta di fatto a favore di tale società (secondo la tesi del P.M. nel procedimento penale e le dichiarazioni del sig. Federici di fronte a questo Collegio).
35. Il Ricorrente, poi, contesta l’affermazione secondo la quale la somma indicata sarebbe “sproporzionata” rispetto al valore di mercato del calciatore trasferito, poiché rientrerebbe nel potere negoziale del Presidente riconoscere una somma più elevata. 36. In definitiva, secondo il Ricorrente, non vi sarebbe alcuna prova in ordine all’asserita “distrazione” della somma indicata nel modulo a favore del sig. Ceravolo, ma unicamente “presunzioni” riportate dal teste Federici nel procedimento endofederale, mentre è invece provato che la somma in questione non è stata poi incassata né dal sig. Cataldo Ceravolo, né dal Ricorrente, la cui attività è stata prestata a titolo gratuito.
37. Per quanto riguarda, poi, l’incontro relativo al calciatore Do Prado, il Ricorrente sottolinea l’inattendibilità delle dichiarazioni dei sig.ri Camarlinghi e Piccioli, i quali hanno fornito nel tempo versioni tra loro diverse, in contrasto con
quanto affermato dallo stesso sig. Ceravolo.
38. Il Ricorrente, infine, contesta la sanzione irrogata, in quanto sproporzionata ed in contrasto con corretti criteri di individuazione della pena, in misura corrispondente a quella che il CGS indica per violazioni (come la falsificazione di documenti) certamente ben più gravi di quelle asseritamente poste in essere dal sig. Ceravolo. Ed invero, secondo il sig. Ceravolo, in base ai principi generali, la sanzione deve considerare sia l’elemento soggettivo (ossia la volontà del soggetto di recare nocumento all’ordinamento cui appartiene), sia quello oggettivo (ossia il nocumento effettivamente causato all’ordinamento stesso). Ora, nel caso in esame, secondo il Ricorrente è evidente che il Ricorrente avrebbe agito in buona fede al fine di prestare un contributo a favore di una società di nuova costituzione, e di sostenere il percorso
professionale del proprio figlio. Dunque una sanzione così dura non si giustifica.
b. La posizione della FIGC
39. La Resistente contesta le domande svolte in questo arbitrato dal sig. Ceravolo, di cui chiede il rigetto.
40. In primo luogo, secondo la ricostruzione dei fatti proposta dalla Resistente, è provato che il sig. Ceravolo abbia posto in essere una consistente attività a favore della Pro Patria anche dopo la stipula del contratto con l’A.S. Livorno Calcio. Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in questo arbitrato.
41. Sarebbe altresì provata la violazione da parte del sig. Ceravolo dell’art. 1 CGS e 7 RDS, per aver pattuito con il Presidente della Pro Patria il pagamento dell’attività prestata a favore della società attraverso la simulazione di un contratto di mandato tra la Pro Patria e il sig. Cataldo Ceravolo.
42. In proposito, la Resistente contesta la tesi del Ricorrente secondo la quale la somma indicata nel mandato avrebbe dovuto costituire il compenso per l’attività svolta dal sig. Cataldo Ceravolo per il tesseramento del calciatore Do Prado. Infatti, la Resistente ritiene provato che il Ricorrente abbia partecipato per conto della Pro Patria a tutti gli incontri per l’acquisto del calciatore, mentre il sig. Cataldo Ceravolo è sempre rimasto estraneo: la circostanza che quest’ultimo non abbia svolto alcuna attività, del resto, sarebbe stata ammessa dallo stesso sig. Cataldo Ceravolo nel corso dell’istruttoria endo-federale. In ogni caso, la sola “individuazione” del calciatore in questione (invero riconducibile ad altri) certamente non giustificherebbe la richiesta di un compenso di € 450.000 da parte del sig. Ceravolo.
43. Secondo la Resistente, poi, risulta altresì provato che il Ricorrente abbia organizzato una riunione a Livorno al fine di ottenere, da parte del sig. Piccioli e del calciatore sig. Do Prado, una dichiarazione non veridica nella quale si confermava la partecipazione del sig. Cataldo Ceravolo alla trattativa e alla stipula del contratto con la Pro Patria.
44. Pertanto, la Resistente ritiene provata la responsabilità del Ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, in merito al grado di prova richiesto, la Resistente richiama comunque il consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo il quale nel giudizio sportivo sarebbe sufficiente un grado di prova inferiore, e superiore a quello della semplice valutazione delle probabilità.
45. Con riferimento, infine, alla misura della sanzione (ritenuta eccessiva e sproporzionata), la Resistente osserva che le plurime e autonome condotte poste in essere dal sig. Ceravolo con dolosa predeterminazione giustifichino ampiamente il trattamento sanzionatorio irrogato a suo carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul merito della controversia
A.1 Premessa
1. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la Decisione della CGF sia in relazione alla parte in cui essa lo ha ritenuto, confermando la Decisione della CDN, responsabile di un triplice ordine di violazioni disciplinari, sia per la parte in cui essa ha determinato, in riduzione della misura precedentemente imposta, in due anni di inibizione la sanzione inflitta per tali violazioni.
2. Tali profili verranno esaminati separatamente.
A.2 Sulle violazioni addebitate al sig. Ceravolo
I. In generale
3. Il sig. Ceravolo è stato ritenuto responsabile di una serie di violazioni disciplinari consistenti (i) nell’avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, svolto attività in favore della Pro Patria volta al tesseramento di calciatori e relativa
alla definizione della sua struttura amministrativa e sportiva, nonché di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato, con la qualifica di direttore sportivo, per altra società, il Livorno, (ii) nell’avere pattuito con il sig.
Giuseppe Zoppo, presidente, prima di fatto e poi di diritto, della Pro Patria, un compenso per l’attività svolta, attraverso l’ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico poi compilato in favore del figlio Cataldo; (iii) nell’avere richiesto ai sig.ri Piccioli e Do Prado ed ottenuto dagli stessi la sottoscrizione di una dichiarazione scritta non veridica, nella quale veniva negato il suo intervento, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria per il tesseramento del calciatore Do Prado, e veniva affermato, invece, l’intervento, mai avvenuto, nella trattativa stessa di suo figlio Cataldo.
4. Siffatti comportamenti sarebbero in contrasto con una serie di prescrizioni federali, ed in particolare:
i. dell’obbligo di comportarsi “secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (art. 1 comma 1 CGS);
ii. del divieto di “svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società”, e “nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati …” (art. 10 comma 1 CGS);
iii. del divieto, imposto al “direttore sportivo che abbia stipulato un contratto con una società sportiva”, di “stipulare [nella stessa stagione sportiva] altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiede l’iscrizione all’elenco speciale con altre società”, ovvero dell’obbligo, incombente al direttore sportivo, di “osservare le norme federali e regolamentari, improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede” (art. 7 commi 1 e 2 RDS, nella versione in vigore all’epoca dei fatti – CU n. 61/A del 13 giugno 1991).
5. Le critiche svolte dal Ricorrente in ordine ai menzionati profili si sviluppano essenzialmente attraverso contestazioni relative agli elementi di prova sui quali gli organi disciplinari della FIGC hanno ritenuto la responsabilità del sig. Ceravolo: a parere del Ricorrente, infatti, le risultanze istruttorie, emerse anche in questo arbitrato, escluderebbero la integrazione dei presupposti di fatto necessari per un’affermazione di responsabilità a carico del sig. Ceravolo, o comunque non raggiungerebbero il livello di prova richiesto per affermare che il sig. Ceravolo ha commesso gli illeciti ascrittigli.
6. In termini generali, infatti, il Ricorrente sostiene che nel sistema sportivo, per poter affermare la responsabilità disciplinare di un incolpato, si debba raggiungere la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della commissione dell’illecito attribuitogli.
7. Il Collegio Arbitrale non condivide tale assunto e ribadisce che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC).
8. Il Collegio rileva che tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping:
esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.
9. Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità del sig. Ceravolo.
10. A tal riguardo, il Collegio Arbitrale ha a disposizione un notevole quadro di risultanze istruttorie, costituito da dichiarazioni raccolte nelle udienze di questo procedimento, nelle audizioni di fronte alla Procura Federale e dal Pubblico Ministero nel procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio. Il loro rilievo, anche in relazione alle successive considerazioni di questo Collegio (§§ 12-14 che seguono), giustifica il testuale riferimento ai loro aspetti essenziali.
11. In particolare, le risultanze testimoniali sono costituite dalle dichiarazione rese: i. dal sig. Franco Lerda:
a. dichiarazione resa di fronte a questo Collegio Arbitrale all’udienza del 12 luglio 2012: “Confermo il contenuto della dichiarazione datata 02.11.2011. Per quanto a mia conoscenza il Sig. F. Ceravolo non svolgeva la funzione di D.S. della Pro Patria in quanto non lo vedevo mai. Il mio D.S. di riferimento era il Sig. Riccardo Di Bari. Per D.S. intendo il dirigente che si occupa in collaborazione con la Società dell’acquisto di giocatori. Il D.S. poi partecipa, anche fisicamente, all’attività della Società per tutta la stagione. Non posso dire con certezza se il Sig. F. Ceravolo abbia dato consigli alla Società per l’acquisto di calciatori. Nulla so dei rapporti di consulenza che possono essere intercorsi tra il Sig. F. Ceravolo e il Presidente Sig. Zoppo. Confermo che le indicazioni per l’acquisizione dei giocatori da me non
conosciuti mi furono date dal Sig. Riccardo Di Bari. … Ricordo che la squadra è stata costruita in ritardo, ad agosto.
La possibilità di acquistare il calciatore Do Prado me l’ha prospettata il Sig. Riccardo Di Bari. Ero a conoscenza della circostanza che il Sig. F. Ceravolo era contrattualmente legato alla Società Livorno”;
b. dichiarazione datata 2 novembre 2011 e prodotta in questo arbitrato: “Nella stagione 2008/2009 ricoprivo il ruolo di Allenatore della prima squadra della Pro Patria S.r.l. Affermo che, in tale stagione sportiva (iniziata nel mese di luglio 2008 e conclusasi nel mese di giugno 2009), il D.S. dell’A.S. Livorno Calcio Ceravolo Francesco non ha mai assistito agli allenamenti della squadra Pro Patria né tantomeno ai ritiri pre-partita. In quel periodo il D.S. della Pro Patria S.r.l. era il Sig. Di Bari Riccardo. Conoscevo da diverso tempo il Sig. Ceravolo e la società Pro Patria, considerata la propria inesperienza, chiedeva consigli a diversi esperti del settore ed in particolar modo al Sig. Ceravolo visto le sue indiscusse capacità nello scoprire talenti. Inoltre alla stipula del mio contratto non era presente il Sig. Ceravolo, ma vi erano solo ed esclusivamente dirigenti della Pro Patria S.r.l.”.
ii. dal sig. Francesco Lamazza:
a. dichiarazione resa di fronte a questo Collegio Arbitrale all’udienza del 12 luglio 2012:
“… Nella stagione 2008/2009 sono stato D.G. della Pro Patria. … Il Sig. Ceravolo non svolgeva attività di fatto di D.S. Il D.S. era il Sig. Riccardo Di Bari, la cui nomina fu consigliata a me e al presidente Sig. Zoppo dal Sig. F. Ceravolo. …
Per quanto mi ricordo il suggerimento del nome del Di Bari è stato dato dal Sig. F. Ceravolo contestualmente o in un momento immediatamente successivo alla firma del contratto con il Livorno. Il Sig. F. Ceravolo è venuto alle partite della Pro Patria sia in casa che in trasferta. Non mi ricordo quante volte, può essere che venisse un paio di volte al mese per le partite in casa. In occasione di tali partite, è capitato che io mi rivolgessi al Sig. F. Ceravolo perché mi aiutasse, dandomi dei consigli a risolvere i problemi che la crisi della Società causava ad alcuni giocatori. Mi ricordo che a partire dal mese di settembre 2008 il Sig. Riccardo Di Bari ha cessato di lavorare per la società e la carica di D.S. è rimasta vacante. A partire dal mese di ottobre 2008 i miei rapporti con il Presidente Sig. Zoppo si sono raffreddati in quanto il Presidente latitava. Partito il Di Bari, le funzioni di D.S. sono state di fatto svolte da me e dal segretario della Società. Il Calciatore Do Prado è stato tesserato a gennaio 2009, conoscevo il giocatore e chiesi consiglio ad operatori di mercato tra cui F. Ceravolo. Nulla so dei rapporti tra F. Ceravolo e il Presidente Zoppo”; b. dichiarazione resa al Procuratore Federale il 28 aprile 2010:“Conosco Francesco Ceravolo da molti anni. … Nel 2000 Francesco Ceravolo
mi propose di fare l’osservatore per la Juventus, proposta che accettai. … molti giocatori che hanno militato nella Pro Patria nella scorsa stagione li conoscevo personalmente. Tra gli altri conoscevo Mohamed Fofana, Robson Toledo, Lucas Correa, Giacomo Zappacosta, Mirko Bruccini, Fabrizio Melara, Nicola Consentini, Fabio Cusano, Orlando Urbano e Andrea Pisani. I citati calciatori vennero acquistati dalla Pro Patria nei mesi di luglio e agosto 2008. I contatti personali e/o telefonici con questi calciatori e/o con i loro agenti per trattare e definire i rispettivi ingaggi li tenevo io ma anche Francesco Ceravolo. Il supporto di Francesco Ceravolo mi era necessario perché … all’epoca ero ancora agli inizi della mia carriera dirigenziale nel calcio professionistico. Tengo a precisare che ero a conoscenza del fatto che nell’estate 2008 Francesco Ceravolo aveva sottoscritto un contratto come Direttore sportivo del Livorno. Sempre nell’estate 2008, presumo verso fine luglio 2008, il Ceravolo mi consigliò di farmi aiutare nelle trattative di calciomercato da un Direttore sportivo che conoscesse bene la serie C. A tale riguardo mi fece il nome di Riccardo Di Bari il quale, dietro indicazione del Ceravolo, accettò di venire alla Pro Patria. Il Di Bari lavorò alla Pro Patria come Direttore sportivo solo nel mese di agosto 2008 e verso la fine di quel mese, a causa di problemi personali con il Presidente Giuseppe Zoppo, venne allontanato dalla società. Francesco Ceravolo lo presentai io a Giuseppe Zoppo. Lo invitai personalmente a una riunione che si tenne all’inizio dell’estate 2008, se non ricordo male nei primi giorni del luglio 2008. Tale riunione si tenne a Milano … presenti Giuseppe e Ciro Zoppo …. Roberto Cerboni, interessato a rilevare quote societarie della Pro Patria, e Francesco Ceravolo. Nel corso della riunione il Ceravolo assicurò ai presenti che in caso di necessità della Pro Patria si sarebbe attivato per soddisfare le esigenze di questa società per il calciomercato 2008-09. Nel corso dell’estate 2008 ho partecipato a un altro incontro tenutosi a Milano presso l’Atahotel Quark, sede del calciomercato. Tale incontro si tenne verosimilmente verso metà-fine luglio 2008. Oltre a me erano presenti Giuseppe Zoppo e Francesco Ceravolo ed alcuni operatori di mercato. In tale occasione si parlò, anche con Francesco Ceravolo, di questioni prettamente calcistiche ma non ricordo se nel corso di tale incontro Francesco Ceravolo ribadì ai presenti che si sarebbe occupato in prima persona del calciomercato 2008-09 della Pro Patria evidenziando inoltre agli stessi presenti la necessità di assumere un Segretario esperto de un Direttore sportivo. Conosco Cataldo, detto Dino, Ceravolo. Quando Riccardo Di Bari venne di fatto esonerato dal Presidente Giuseppe Zoppo mi occorreva una persona che curasse i rapporti tra squadra e società. Proposi a Dino Ceravolo, che conoscevo personalmente, di assumere tale incarico. Dino Ceravolo accettò l’incarico, dopo essersi consultato con il padre Francesco. Dino Ceravolo è rimasto operativo alla Pro Patria come dirigente sino a fine stagione 2008-09. Per l’incarico svolto presso la Pro Patria Dino Ceravolo avrebbe avuto diritto a un rimborso spese oltre all’affitto a carico della società …”. iii. dal sig. Italo Federici: a. dichiarazione resa di fronte a questo Collegio Arbitrale all’udienza dell’11 settembre 2012: “Sul punto 1) [circa il suo svolgimento della funzione di segretario generale della Pro Patria nella stagione 2008/2009] Confermo la circostanza. Sul punto 2) [circa la conoscenza delle operazioni di mercato della Pro Patria]
Confermo la circostanza, anche perché ero incaricato dal Presidente dell’epoca, Sig. Giuseppe Zoppo, di aggiornare il budget e di verificare l’eventuale disponibilità a fronte dell’acquisizione della prestazione di nuovi giocatori. Sul punto 3) [circa lo svolgimento di funzioni societarie da parte del sig. Ceravolo presso la Pro Patria] Non mi risulta che il Sig. Francesco Ceravolo, nella stazione 2008/2009, abbia svolto la funzione di Direttore Sportivo della Pro Patria in quanto Direttore Sportivo era il Sig. Riccardo Di Bari. Non mi risulta che in quella stagione il Sig. Ceravolo abbia di fatto svolto funzioni dirigenziali o tecniche, né che si sia occupato di trasferimento di giocatori. La mia attività relativa al trasferimento dei giocatori seguiva solo le indicazioni del Presidente, del Direttore Sportivo e/o del Direttore Generale,
Sig. Francesco Lamazza. Posso solo dire che il Sig. Ceravolo si limitava a dare consigli, a richiesta o del Direttore Sportivo o del Direttore Generale, del tipo: “Nel modulo 4-3-3 quel giocatore è idoneo a sostenere quel ruolo?”. Questo
consiglio poteva essere dato in relazione a giocatori da acquisire o in relazione a giocatori già in rosa. Non posso esprimermi sulla circostanza che il Sig. Ceravolo abbia occultamente gestito il reparto tecnico e/o dirigenziale della società. Sul punto 4) [circa il rapporto di amicizia “ventennale” tra il sig. Ceravolo e il sig. Lamazza] Confermo la circostanza. … confermo che il Sig. Francesco Ceravolo mi procurò un contatto con il Sig. Lamazza poiché all’epoca ero in scadenza di contratto. Il Sig. Ceravolo, in particolare, mi disse che la Pro Patria era stata acquistata da nuove persone da lui conosciute e che cercavano un segretario che si occupasse della segreteria a tempo pieno e che avevano
intenzione di far bene. Il Sig. Lamazza mi fissò un appuntamento con il Presidente. Preciso che il negoziato relativo al mio contratto si è svolto solo con il Presidente, il suo socio e il Sig. Lamazza, senza la partecipazione di alcun altro. Sul punto 5) [sulla sottoscrizione in bianco del “modulo rosso”] Confermo la circostanza nel senso che il Presidente mi chiese un timbro. Al momento in cui apposi il timbro su di un modulo rosso, quello non era stato compilato. Il Presidente firmò quel modulo che, al momento della firma non risultava compilato. Mesi dopo, successivamente al fallimento della società, il Sig. Francesco Ceravolo mi consegnò la parte di un modulo rosso compilata e sottoscritta, che riconosco come il documento che mi si mostra, dicendomi di registrarla in contabilità. Risposi che questo non era possibile in quanto non eravamo più in possesso dei libri contabili e che la società era stata dichiarata fallita. Presi il modulo e lo consegnai al Curatore. Sul punto 6) [sulla circostanza che Cataldo Ceravolo fosse destinatario del corrispettivo indicato nel “modulo rosso” per il trasferimento di Do Prado] Confermo la circostanza. Sul punto 7) [sulla circostanza che il corrispettivo indicato nel “modulo rosso” non fosse destinato ad altro soggetto] Presumo che l’importo fosse destinato al Sig. Cataldo Ceravolo in quanto avevo sentito che il Presidente gli aveva prospettato un contratto decennale per l’attività che il Sig. Cataldo stava già svolgendo e avrebbe dovuto svolgere negli anni successivi quale dirigente della società. Questa circostanza non è stata da me riferita agli organi inquirenti in quanto, sul punto, non mi è stata fatta alcuna domanda puntuale. Sul punto 8) [su richieste di pagamenti da parte del sig. Ceravolo] Confermo che il Sig. Francesco Ceravolo non mi ha mai chiesto soldi per nessun tipo di attività. In mia presenza nessuna richiesta è stata fatta dal Sig. Ceravolo ad altro soggetto. Sul punto 9) [sulla partecipazione del sig. Ceravolo a trattative di mercato per la Pro Patria] Dichiaro di non aver mai assistito a trattative di mercato espletate dal Sig. Francesco Ceravolo a favore della Pro Patria. Sul punto 10) [sulla frequentazione da parte del sig. Ceravolo della sede o degli allenamenti della Pro Patria] Non ho mai visto il Sig. Francesco Ceravolo frequentare la sede sociale e/o le sedute di allenamento della squadra. L’unica occasione in cui lo incontravo era allo stadio, in occasione delle partite, o nei luoghi del calcio mercato. Mi ricordo, in particolare, che poteva succedere che il Sig. Ceravolo si intrattenesse con dirigenti o giocatori della società al termine della partita. Non sono, però, in grado di dire con quale frequenza. Mi ricordo che anche altri direttori sportivi di altre società venivano a vedere le partite della squadra e che poteva capitare che anche queste persone si intrattenessero al termine della partita con nostri dirigenti e/o tesserati. Sul punto 11) [ruolo del sig. Di Bari quale direttore sportivo della Pro Patria nel 2008/2009] Confermo la circostanza”; b. dichiarazione resa di fronte al Pubblico Ministero il 17 luglio 2009: “Sono il segretario sportivo della Pro Patria dal 15 luglio del 2008, in
precedenza svolgevo analogo incarico nel Messina; sono stato contattato telefonicamente da Francesco Ceravolo il quale mi riferiva che suoi amici avevano rilevato la Pro Patria e che avevano bisogno di una persona che svolgesse l’incarico di segretario sportivo in modo più intenso di quanto non facesse il precedente segretario e che fosse più disponibile alle esigenze della dirigenza. Le decisioni della società, per quanto riguarda gli acquisti dei giocatori e il loro compenso, in prima battuta le prendeva Francesco Ceravolo il quale successivamente ne informava il presidente Giuseppe Zoppo e quest’ultimo dava il suo assenso al tesseramento. Il direttore sportivo fino a settembre era Riccardo Di Bari però venne esonerato da Giuseppe Zoppo … . Circa il contratto per 450.000 € relativo alla provvigione per Do Prado confermo quanto dichiarato al curatore fallimentare il 21.4.2009; confermo che a Viareggio, luogo ove si svolse la trattativa per l’acquisto di Do Prado c’erano, oltre alle persone ivi citate, Zoppo Giuseppe e Ceravolo Francesco ma
non Ceravolo Cataldo. Questo contratto non era agli atti della società all’atto dell’accesso della Guardia di Finanza perché Zoppo Giuseppe lo aveva firmato in bianco e consegnato a Ceravolo Francesco: il modulo venne firmato in bianco a Busto Arsizio dopo una partita nel periodo al quale si riferisce la data del contratto. Ritengo che tale contratto venne fatto per riconoscere dei compensi a Ceravolo Francesco per l’opera da questi svolta nel procurare i contratti dei nuovi calciatori tesserati nel campionato 2008-09”; c. dichiarazione resa di fronte al Procuratore Federale il 15 aprile 2010: “Confermo integralmente … le dichiarazioni da me rese … in data 17 luglio 2009 al Pubblico Ministero Dott. Massimo Baraldo. Conosco Francesco Ceravolo da circa una decina d’anni. Francesco Ceravolo mi contattò telefonicamente nei primi giorni del mese di luglio del 2008 per propormi di assumere l’incarico di Segretario generale della Pro Patria. Nel corso di quella telefonata Francesco Ceravolo mi disse che la Pro Patria era stata rilevata da una cordata di suoi amici e che gli stessi avevano bisogno di una persona di fiducia che si occupasse della segreteria della società … La gestione della Pro Patria stagione sportiva 2008-09 per quanto riguarda la campagna acquisti e cessioni dei giocatori ritengo fosse affidata a Francesco Ceravolo che si occupava in particolare delle trattative dirette all’acquisizione di nuovi calciatori. Nel corso dell’estate 2008 ho ricevuto più volte telefonate da Giuseppe Zoppo, da Francesco Ceravolo e da Riccardo Di Bari, Direttore sportivo della Pro Patria nel solo mese di agosto 2008, che mi dicevano di preparare e compilare la modulistica federale … relativa ai calciatori acquistati e ceduti dalla Pro Patria tra metà luglio e fine agosto 2008. Presumo che Francesco Ceravolo abbia contattato personalmente parecchi calciatori che potevano interessare alla Pro Patria e/o i loro agenti al fine di sondare la disponibilità dei primi a trasferirsi alla Pro Patria. A quanto mi risulta perlomeno i calciatori Vedin Music e Mohamed Fofana sono stati acquistati dalla Pro Patria per intervento diretto di Francesco Ceravolo. Per la suddetta campagna trasferimenti calciatori Francesco Ceravolo si è avvalso in particolare della collaborazione di Riccardo Di Bari e della collaborazione di Francesco Lamazza, all’epoca dei fatti Direttore generale della Pro Patria e attualmente collaboratore nella gestione sportiva della medesima società, a
quanto mi risulta privo di esperienza dirigenziale professionistica prima del suo arrivo alla Pro Patria. Penso che prima di arrivare alla Pro Patria, Francesco Lamazza abbia avuto una esperienza come osservatore della Juventus proprio nel periodo in cui Francesco Ceravolo era Responsabile degli osservatori di questa società. …le trattative relative all’acquisto di nuovi giocatori venivano condotte e gestite direttamente da Ceravolo che successivamente sottoponeva le sue decisioni al Presidente Giuseppe Zoppo, persona del tutto priva di esperienza calcistica, affinché avallasse. Non ricordo se durante lo svolgimento della campagna trasferimenti calciatori sessione estiva 2008-09, precisamente nei giorni finali di tale sessione, quindi verso la fine di agosto 2008, Francesco Ceravolo fosse presente all’Atahotel, sede del calciomercato, né posso dirle pertanto se lo stesso Ceravolo in tale occasione abbia avuto contatti o incontri con qualche dirigente della Pro Patria o con dirigenti di altre società al fine di trattare acquisti e/o cessioni di calciatori in nome e per conto della Pro Patria. Francesco Ceravolo, che nella stagione sportiva 2008-09 ricopriva l’incarico di Direttore sportivo per la società Livorno, all’epoca militante in serie B, nel campionato scorso è stato spesso presente allo stadio Speroni di Busto Arsizio per assistere alle partite della Pro Patria. Tengo a precisare che il campionato di Serie B si disputa da qualche anno al sabato mentre quello di Lega Pro alla domenica. La scorsa stagione sportiva ricordo di averlo visto spesso in tribuna a Busto Arsizio. Ricordo altresì che praticamente al termine di ogni gara della
Pro Patria alla quale aveva assistito, Francesco Ceravolo lasciava la tribuna dello stadio, veniva nel piazzale antistante gli spogliatoi dove sono ubicati gli uffici della Pro Patria e si intratteneva con alcuni tesserati della Pro Patria. In tali occasioni ricordo di averlo visto personalmente mentre parlava con l’allenatore Franco Lerda e, pur non ricordando quali, anche con alcuni calciatori della Pro Patria. Non ho mai assistito a tali colloqui. Non so se Francesco Ceravolo seguisse la Pro Patria anche in trasferta perché io non seguivo la squadra fuori casa. Riconosco il mandato tra la società Pro Patria e l’agente Cataldo Ceravolo datato 24 novembre 2008 da lei esibitomi. Tale mandato, relativo alle trattative dirette al tesseramento del calciatore Guilherme Raymundo Do Prado per la Pro Patria, venne sottoscritto in bianco da Giuseppe Zoppo nel mese di ottobre o novembre 2008 a Busto Arsizio al termine di una partita interna della Pro Patria. Ero presente quando Zoppo ha firmato tale mandato. Successivamente, indicativamente a metà del mese di aprile 2009, Francesco Ceravolo, al termine di una partita casalinga della Pro Patria, venne da me in segreteria e mi consegnò tale mandato che risultava compilato in ogni sua parte. Confermo e ribadisco che il mandato in questione non era compilato in alcuna delle sue parti quando venne sottoscritto da Giuseppe Zoppo ad ottobre o novembre 2008. Circa la cifra di 450 mila euro riportata nel mandato presumo che la stessa, apposta secondo me da Francesco Ceravolo o da suo figlio Cataldo, fosse il compenso che il Ceravolo padre, non so se con il consenso di Giuseppe Zoppo, si era attribuito per aver di fatto gestito la campagna trasferimenti della Pro Patria nella stagione 2008-09 compreso il tesseramento del calciatore Do Prado. In merito a questo tesseramento confermo quanto già dichiarato al Curatore fallimentare Dott. Luca Regalia e al PM Dott. Massimo Baraldo. In particolare tengo a ribadire di essere stato presente all’incontro tenutosi a Viareggio presso un hotel, del quale non ricordo il nome, nel mese di ottobre o novembre 2008, presumo verso fine ottobre 2008, al quale presero parte anche Giuseppe Zoppo, Francesco Ceravolo, Marco Piccioli, Agente del calciatore Do Prado, e Massimo Camarlinghi Agente di calciatori e socio dei Piccioli. Nel corso di tale incontro i partecipanti parlarono del compenso del calciatore e della durata del contratto che l’avrebbe legato alla Pro Patria. Francesco Ceravolo è intervenuto su tali argomenti e ricordo che disse che il calciatore che doveva venire a Busto Arsizio motivato per disputare una buona seconda parte di stagione. All’incontro non era presente Cataldo Ceravolo, detto Dino Ceravolo, che a quanto mi risulta non ha avuto alcun ruolo nelle trattative finalizzate al tesseramento di Do Prado per la Pro Patria”. iv. dal sig. Alberto Ammiraglio (Presidente della Pro Patria in carica sino al 24 novembre 2008, ancorché il controllo della società fosse stato ceduto ai sigg.ri Zoppo nel luglio del 2008): a. dichiarazione resa di fronte al Pubblico Ministero il 17 luglio 2009: “... fino a novembre il controllo della società l’avevo io, pertanto ero io che firmavo p.es. i contratti dei giocatori però le decisioni erano prese dal direttore Lamazza, dal direttore sportivo Di Bari di intesa con Giuseppe Zoppo, il quale dava l’assenso finale ad ogni operazione. Francesco Ceravolo si reco più volte a Busto Arsizio a vedere gli incontri; fu lui che di fatto diede le indicazioni per la costituzione della nuova squadra per il campionato 2008-2009. Presumo che Ceravolo abbia collaborato con la Pro Patria tramite Lamazza che era stato osservatore per il settore giovanile della Juventus”; b. dichiarazione resa al Procuratore Federale il 22 aprile 2010: “Confermo integralmente le dichiarazioni da me rese in data 17 luglio 2009 al Pubblico Ministero ... . In particolare, confermo che Francesco Ceravolo ha condotto e gestito le trattative relative alla campagna trasferimenti della Pro Patria per la stagione sportiva 2008-09. Non so come definire il ruolo di Ceravolo, penso abbia fatto da consulente di mercato per la Pro Patria nel corso di quella stagione. ... Presumo che l’indicazione di prendere il Di Bari come Direttore sportivo venne data da Francesco Ceravolo al Presidente Giuseppe Zoppo. ... Ho visto Francesco Ceravolo assistere dalla tribuna a parecchie partite interne della Pro Patria nel corso della stagione 2008-09. Durante il campionato scorso mi è capitato di vederlo al termine di qualche gara nel piazzale antistante gli spogliatoi. In tali occasioni mi è capitato di vederlo parlare con Giuseppe Zoppo e/o con Francesco Lamazza”. v. dal sig. Raymundo Guilherme Do Prado: a. dichiarazione resa di fronte al Procuratore Federale il 31 maggio 2010: “Confermo di aver incontrato il sig. Francesco Ceravolo in un bar a Livorno assieme al mio Procuratore Piccioli e l’amico Camarlinghi. Mi hanno chiesto di andare a Livorno per incontrare il sig. Francesco Ceravolo trovandomi nella posizione di “svincolato”. Il sig. Francesco Ceravolo era in quel momento in contatto con al Soc. Pro Patria ma non so quale ruolo ricoprisse. Dopo aver salutato il sig. Francesco Ceravolo sono ritornato fuori dal bar ed ho lasciato Piccioli e Camarlinghi a parlare con Francesco Ceravolo.
Ricordo di aver sottoscritto una dichiarazione compilata dallo stesso Francesco Ceravolo. Mi ricordo che sulla dichiarazione era riportato che Francesco Ceravolo non aveva partecipato a nessuna trattativa per la Pro Patria per quanto mi riguardava. Tutto questo il Francesco Ceravolo lo chiedeva per tutelarsi facendo firmare la dichiarazione a me e al mio procuratore”. vi. dal sig. Marco Piccioli: a. dichiarazione resa in data 5 novembre 2009 di fronte alla polizia
giudiziaria, che lo ascoltava per delega del Pubblico Ministero: “Nell’incontro avvenuto in Viareggio nel mese di ottobre/novembre 2008 per le trattative del giocatore Do Prado, ero presente io, il mio socio Massimo Camarlinghi, il Presidente della Pro Patria Zoppo Giuseppe, il segretario della società e Ceravolo Francesco e non il figlio Cataldo. Voglio precisare di non aver raccontato subito la verità in quanto il Ceravolo Francesco, non ricordo se prima o dopo l’incontro di Viareggio, mi chiamò telefonicamente dicendomi di incontrarsi a Livorno in quanto mi voleva far fare una dichiarazione in cui si diceva per la Pro Patria Calcio ed in particolare per il giocatore Do Prado. Ci incontrammo a Livorno in un bar sotto la sede del Livorno Calcio, era sempre il mese di ottobre o novembre 2008, in quell’occasione io arrivai al bar accompagnato anche dal giocatore Do Prado e dal mio socio Massimo Camarlinghi. Dopo aver incontrato il Ceravolo Francesco, ci disse che per non avere ulteriori problemi, vista anche la vicenda “Calciopoli” e che in quel
momento stava lavorando per il Livorn, chiedeva di tutelarsi facendo firmare a me e al giocatore Do Prado la dichiarazione di cui sopra. Dopo aver firmato la dichiarazione sia io che Do Prado e dopo aver preso un caffè tutti assieme ce ne andammo. Non ricordo con precisione quanto vi era scritto nella dichiarazione ma il succo era quello sopra detto. Non chiesi copia di tale dichiarazione che trattenne esclusivamente il Ceravolo Francesco. Ribadisco che all’incontro avvenuto al bar di Livorno c’eravamo io, il mio socio Massimo Camarlinghi, il giocatore Do Prado e il Ceravolo Francesco e nessun’altro. Tale dichiarazione fu firmata solamente da me e da Do Prado. Preciso che accettai di firmare tale documento solamente perché il Ceravolo Francesco mi chiese un piacere e visti i rapporti di lavoro che avevo con lui, senza neanche pensarci decisi di accettare. Preciso altresì che sia io che il Do Prado firmammo senza problemi e non ci fu assolutamente nessun tipo di minaccia o quant’altro da parte del Ceravolo. Vi era solamente il problema che il Ceravolo Francesco non poteva figurare nelle trattative con la Pro Patria in quanto già tesserato per il Livorno Calcio”; b. dichiarazione resa al Procuratore Federale il 31 maggio 2010: “Confermo che, nell’incontro avvenuto a Viareggio nell’Ottobre/Novembre 2008 erano presenti oltre al sottoscritto, quale Procuratore del giocatore Do Prado, anche il Presidente della Pro Patria Giuseppe Zoppo, il Segretario Sig. Italo Federico, il Camarlinghi Massimo, nonché il Sig. Ceravolo Francesco o Franco. Conoscevo già da tempo il Ceravolo Franco per frequentazione dello stesso ambiente calcistico. Quel giorno, lo trovai insieme al Presidente della Pro Patria ed al Segretario all’interno dell’albergo dove avevamo l’appuntamento ... Mi sembra, che, si, sapevo che [il sig. Ceravolo] lavorava o, era in procinto di lavorare con il Livorno”. Alla domanda: “Nell’incontro di Viareggio era presente anche il figlio del Ceravolo Francesco di nome Cataldo?”, Piccioli risponde: “No. Era presente il padre Franco Ceravolo”. Alla domanda: “Ceravolo Francesco che attività svolse all’incontro di Viareggio? Quale ruolo ricopriva?”, Piccioli risponde: “All’incontro suddetto, si discusse della possibilità del giocatore Do Prado di andare alla Pro Patria e del contratto economico del giocatore. A volte parlava il Presidente Zoppo e, a volte parlava il Ceravolo Francesco. Non conoscendo l’effettivo ruolo del Ceravolo Francesco nell’occasione, mi rivolgevo esclusivamente al Presidente Zoppo. Pensai comunque che, il Ceravolo, gratis non fosse venuto e, in ogni modo, era un problema che riguardava il Presidente Zoppo, con il quale si era presentato”. Alla domanda: “All’incontro avvenuto a Livorno, successivo a quello di Viareggio, chi furono i presenti e cosa avvenne?”, Piccioli risponde: “Ero presente io, il Camarlinghi, il giocatore Do Prado ed il Ceravolo Franco. Quest’ultimo aveva con sé un documento che desiderava fosse sottoscritto sia da me che dal giocatore Do Prado. In buona sostanza, il contenuto e, la finalità di tale documento era quello di escludere la partecipazione del Ceravolo Franco, da qualsiasi trattativa inerente al tesseramento del giocatore Do Prado alla Società Pro Patria. Sia io che, il giocatore firmammo il documento senza che ci fosse rilasciata copia. Il Ceravolo giustificò la richiesta di cui sopra in quanto, ci disse che, in quel periodo stava lavorando per il Livorno. Ricordo che l’incontro di Livorno avvenne in un bar”. vii. dal sig. Massimo Camarlinghi: a. dichiarazione resa il 9 novembre 2009 di fronte alla polizia giudiziaria che lo interrogava per delega del Pubblico Ministero: “Nell’incontro avvenuto in Viareggio nel mese di ottobre/novembre 2008 per le trattative del giocatore Do Prado, ero presente io, il mio socio Piccioli Marco, il Presidente della Pro Patria Zoppo Giuseppe, il Segretario della società Italo Federici e Ceravolo Franco e non il figlio Cataldo come dichiarato nel verbale del 21.10.2009. Ricordo che successivamente all’incontro di Viareggio, il Ceravolo Franco ci invitò ad incontrarci a Livorno perché doveva parlarci. Io, il mio socio Marco e il giocatore Do Prado andammo a Livorno in un bar del centro che ora non ricordo dove ci incontrammo con Ceravolo Franco. Quest’ultimo chiese al mio socio Marco, che aveva la procura federale ufficiale per il giocatore e al giocatore stesso, di firmare una dichiarazione in cui si diceva che lo stesso Ceravolo Franco non aveva partecipato a nessuna trattativa per la Pro Patria Calcio e in particolare per l’acquisto del giocatore Do Prado. Preciso anzi, se non ricordo male, in tale documento vi era scritto che la trattativa per Do Prado era stata condotta dal figlio Cataldo e non dallo stesso Franco Ceravolo. Io non firmai tale documento in quanto non avevo il titolo per poter firmare”; b. dichiarazione resa al Procuratore Federale il 31 maggio 2010: Alla domanda: “Chi furono le persone che parteciparono all’incontro di Viareggio periodo ottobre–novembre 2008?”, Camarlinghi risponde: “Confermo che, nell’incontro avvenuto a Viareggio nell’ottobre/novembre 2008 erano presenti oltre al sottoscritto anche il Presidente della Pro Patria Giuseppe Zoppo, il Segretario Sig. Italo Federici, il Piccioli Marco, in qualità di procuratore del giocatore Do Prado, nonché il Sig. Ceravolo Francesco o Franco. Conoscevo già da tempo il Ceravolo e, quel giorno, per quanto ne sapevo, era presente come consulente di fiducia del Presidente della Pro Patria, in tale veste si presentò”. Alla domanda: “Era a conoscenza che il Ceravolo Francesco o Franco era, al tempo dell’incontro di Viareggio, un tesserato del Livorno o che comunque lavorava per la suddetta società?”, Camarlinghi risponde: “Non ero a conoscenza che, in quel momento, il Ceravolo Francesco lavorasse per il Livorno o, fosse in ogni caso, un tesserato del Livorno”. Alla domanda: “Nell’incontro di Viareggio era presente anche il figlio del Ceravolo Francesco di nome Cataldo?”, Camarlinghi risponde: “No, non era presente e, non ho mai conosciuto il Cataldo Ceravolo. Faccio presente che, nel primo interrogatorio della procura di Busto Arsizio, riferii invece che, era presente il Cataldo Ceravolo. Nella seconda audizione, rettificai quanto dichiarato precedentemente e, confermo che la persona presente agli incontri era il Ceravolo Francesco”. Alla domanda: “Ceravolo Francesco che attività svolse all’incontro di Viareggio? Quale ruolo ricopriva?”, Camarlinghi risponde: “Il Ceravolo Francesco ebbe unicamente un ruolo passivo e non partecipativo. Preciso, che l’interlocutore fu solo ed unicamente il Presidente della Pro Patria. L’incontro era stato richiesto, nell’interesse della Pro Patria, del Ceravolo Francesco personalmente, il quale mi contattò telefonicamente, chiedendomi se conoscevo un calciatore con le caratteristiche tecniche che, poi, furono riscontrate nel Do Prado …”. Alla domanda: “All’incontro avvenuto a Livorno, successivo a quello di Viareggio, chi furono i presenti e cosa avvenne?”, Camarlinghi risponde: “Ero presente io, il Piccioli, il giocatore Do Prado ed il Ceravolo Francesco. Fu firmato un documento contenente una dichiarazione che fu sottoscritta, dal Piccioli e, dal giocatore, con la quale si dichiarava che, al precedente incontro tenutosi a Viareggio era presente il figlio di Ceravolo Francesco ovvero Cataldo Ceravolo, anziché il padre (Francesco) effettivamente presente”. viii. dal sig. Giuseppe Zoppo: a. dichiarazione resa di fronte al Pubblico Ministero il 23 giugno 2009: “Riconosco il contratto datato 24.11.2008 con il quale si riconosce al procuratore Ceravolo Cataldo una provvigione di 450.00€ per l’acquisto del calciatore Do Prado; questo contratto lo avevo firmato in bianco nel novembre del 2008 e lo avevo affidato in bianco al Federici. Mancavano tutti gli altri dati; c’era solo l’accordo con il padre, Ceravolo Francesco per farlo impratichire nella gestione della squadra. ... Di fatto con la mia gestione è stata rinnovata la squadra, sono stati acquistati nuovi giocatori e assunto un nuovo allenatore; di tali aspetti se ne sono occupati specificamente Francesco Ceravolo e Francesco Lamazza nonché tale Di Bari e il segretario Federici”. Nella trascrizione integrale risultano anche le seguenti dichiarazioni: “PM: Però Francesco Ceravolo non aveva un contratto? Zoppo: Assolutamente no ... . È un rapporto di amicizia con il Lamazza”. E poi, parlando del mandato “in bianco”: “PM: ... da chi è stato riempito? Zoppo: credo che possa averlo riempito o il padre, Francesco Ceravolo, o Federici. PM: quindi non c’era nessun accordo per riconoscere questa provvigione? Zoppo: assolutamente no ... PM: oppure ... questo era un modo per riconoscere un credito a qualche titolo, avete utilizzato voi un giocatore? Zoppo: no, no, no, assolutamente no, no, perché prima di tutto non ha nessun senso, non vedo per quale motivo avrei dovuto riconoscere questo credito nei confronti di Ceravolo, al quale e’ stato detto decine di volte: “Signor Ceravolo, che cosa le dobbiamo?”, lui ha detto: “ no, niente, basta che per i buoni uffici che ho con Lamazza ...” ... “... non voglio assolutamente niente, mi impegnò, anzi, fatemi il favore, tenete qua mio figlio” ...”. ix. dal sig. Ciro Zoppo: a dichiarazione resa di fronte al Pubblico Ministero il 25 settembre 2009:
“Confermo che la squadra Pro Patria per il campionato 2008/09 l’avevano di fatto allestita Francesco Lamazza e Ceravolo Francesco che proponeva i giocatori da acquistare a Giuseppe il quale, in generale, avallava le decisioni tecniche”. 12. Il Collegio Arbitrale, in relazione a siffatte dichiarazioni, prende atto di un contrasto, a volte non riconciliabile e non giustificato, tra le dichiarazioni rese dallo stesso testimone in momenti successivi. In particolare, il Collegio Arbitrale nota il contrasto stridente tra le dichiarazioni rese dal sig. Federici dapprima di fronte al Pubblico Ministero il 17 luglio 2009 e al Procuratore Federale il 15 aprile 2010, e quindi di fonte a questo Collegio Arbitrale l’11 settembre 2012. In particolare, la partecipazione del sig. Ceravolo alle decisioni circa l’acquisto di calciatori, alle trattative e alla definizione dei compensi, nonché la sua frequentazione della società veniva confermata in termini inequivocabili e circostanziati nelle prime dichiarazioni, mentre veniva negata nelle dichiarazioni a questo Collegio Arbitrale. La stessa “presunzione” relativa alla destinazione del corrispettivo indicato in sede di riempimento del modulo di contratto per agente di società appare essere mutata nel corso dei tempi: prima portava a ritenere il sig. Federici che esso fosse per il sig. Ceravolo, e poi, più di recente, per il di lui figlio, Cataldo Ceravolo. Allo stesso modo, ma in forma molto più attenuata, può riscontrarsi una “evoluzione” nelle dichiarazioni del sig. Lamazza: di fronte al Procuratore Federale il sig. Lamazza riferiva di contatti tra il sig. Ceravolo e i giocatori e/o i loro agenti per la definizione di contratti, mentre di fronte a questo Collegio il sig. Lamazza ha riferito solo di consigli amichevoli datigli dal sig. Ceravolo. 13. Il contrasto nelle dichiarazioni del sig. Federici colpisce questo Collegio Arbitrale. In disparte da ogni ulteriore valutazione, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità che il sig. Federici si è assunto con le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, nonché la circostanza che la condanna a carico del sig. Ceravolo, recata dalla Sentenza Penale, si sia basata anche sulle dichiarazioni rese dal sig. Federici, che l’odierno Ricorrente non ha contestato in tale procedimento, tanto da accedere ad un giudizio abbreviato, al Collegio Arbitrale preme soprattutto sottolineare gli obblighi di buona fede e di leale cooperazione che incombono ad ogni tesserato che sia chiamato a rendere dichiarazioni in procedimenti che presentino risvolti disciplinari. La stessa funzione di garanzia del sistema svolta dagli organi disciplinari viene profondamente pregiudicata dalla violazione di siffatti obblighi.
14. Il Collegio Arbitrale, peraltro, preso atto del menzionato contrasto, non ritiene necessario, per lo svolgimento del proprio compito, limitato ai fini del giudizio sulla controversia tra il sig. Ceravolo e la FIGC, prendere posizione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal sig. Federici in questo arbitrato o di fronte al Procuratore Federale e al Pubblico Ministero. Pur rilevando la particolare forza degli obblighi che assistono le dichiarazioni raccolte nel procedimento penale (la cui violazione costituisce reato), al Collegio Arbitrale basta rilevare come il contrasto rilevabile renda globalmente inattendibile il sig. Federici. Dunque, le dichiarazioni da lui rese in questo arbitrato appaiono per ciò solo prive di pregio. Ulteriori valutazioni circa il comportamento del sig. Federici, in questo arbitrato o di fronte ad altri organi inquirenti, spetteranno eventualmente ad altri.
15. Alla luce di quanto precede, dunque, possono valutarsi i profili diresponsabilità addebitati al sig. Ceravolo.
II. Sul primo profilo di responsabilità
16. Il primo profilo di responsabilità attiene allo svolgimento di attività nel corso della stagione sportiva 2008-2009 in favore della Pro Patria, volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la A.S. Livorno Calcio s.r.l. con la stessa qualifica di direttore sportivo.
17. La CGF ha ritenuto provata la violazione disciplinare (riferita nel deferimento all’art. 1 comma 1 e all’art. 10 comma 1 CGS, nonché all’art. 7 commi 1 e 2 RDS) sulla base delle dichiarazioni rese dinnanzi al Pubblico Ministero dai sig.ri Zoppo, Federici e Arrmiraglio e al Procuratore federale dai sig.ri Federici, Armiraglio, Lamazza e Do Prado.
18. Pur dando atto, come sopra affermato (§ 14), dell’inattendibilità del sig. Federici e quindi dell’inutilizzabilità delle contrastanti dichiarazioni da lui rese, il Collegio rileva come il quadro probatorio residuo confermi comunque la correttezza delle affermazioni recate dalla Decisione della CGF. Da esse, infatti, emergono, in riferimento alla stagione 2008/2009:
i. l’intensità dei rapporti tra il sig. Ceravolo, da un lato, e il sig. Giuseppe Zoppo e il sig. Lamazza (suo amico “ventennale”), dall’altro lato;
ii. la partecipazione del sig. Ceravolo alla definizione del quadro organizzativo della Pro Patria, attraverso la individuazione del Segretario Generale (il sig. Federici) e del Direttore Sportivo (il sig. Di Bari, che pure ha svolto tale
funzioni per brevissimo tempo);
iii. la partecipazione del sig. Ceravolo alle decisioni relative all’allestimento della squadra della Pro Patria ed in particolare in ordine all’acquisto di nuovi calciatori ed alle trattative finalizzate alla definizione dei rapporti contrattuali.
19. Sul punto appaiono significative, tra le altre, le dichiarazioni del sig. Alberto Armiraglio al Pubblico Ministero (“Francesco Ceravolo … di fatto diede le indicazioni per la costituzione della nuova squadra per il campionato 2008-2009”) e al Procuratore Federale (“Francesco Ceravolo ha condotto e gestito le trattative relative alla campagna trasferimenti della Pro Patria …”), del sig. Ciro Zoppo (“confermo che la squadra Pro Patria per il campionato 2008/09 l’avevano di fatto allestita Francesco Lamazza e Ceravolo Francesco che proponeva i giocatori da acquistare a Giuseppe il quale, in generale, avallava le decisioni tecniche”) e del sig. Giuseppe Zoppo (“di fatto con la mia gestione è stata rinnovata la squadra, sono stati acquistati nuovi giocatori e assunto un nuovo allenatore; di tali aspetti se ne sono occupati specificamente Francesco Ceravolo e Francesco Lamazza nonché tale Di Bari e il segretario Federici”) al Pubblico Ministero. La stessa offerta al sig. Ceravolo da parte del sig. Zoppo di un corrispettivo (“Sig. Ceravolo, che cosa le dobbiamo?”) rappresenta una conferma dell’effettività dei servizi resi dal sig. Ceravolo.
20. A quelle menzionate si aggiungano le dichiarazioni del sig. Do Prado e del sig. Piccioli in relazione alle circostanze del negoziato per la sottoscrizione di un contratto tra il primo e la Pro Patria. Significative, in particolare, sono poi le dichiarazioni del sig. Piccioli, sia nel procedimento penale (“il Ceravolo Francesco, ci disse che per non avere ulteriori problemi, vista anche la vicenda “Calciopoli” e che in quel momento stava lavorando per il Livorno, chiedeva di tutelarsi facendo firmare a me e al giocatore Do Prado la dichiarazione …”), che di fronte al Procuratore Federale (“il contenuto e la finalità di tale documento era quello di escludere la partecipazione del Ceravolo Franco da qualsiasi trattativa inerente al tesseramento del giocatore Do Prado alla Società Pro Patria … Il Ceravolo giustificò la richiesta di cui sopra in quanto, ci disse che, in quel periodo stava lavorando per il Livorno”): la stessa richiesta di sottoscrizione di un documento non veridico (sul cui autonomo rilievo disciplinare si tornerà oltre), per creare un’apparenza, suona conferma della realtà che si voleva dissimulare.
21. Siffatte dichiarazioni, ed il quadro di rapporti tra il sig. Ceravolo, il sig. Giuseppe Zoppo e il sig. Lamazza, fa apparire significativa anche la presenza del sig. Ceravolo alle partite della Pro Patria ed attribuisce un rilievo particolare alla circostanza che il sig. Ceravolo si intrattenesse in tali occasioni con il sig. Zoppo, il sig. Lamazza e i giocatori della Pro Patria. 22. Allo stesso modo spiegano anche (e sono del tutto conciliabili con) le pur genuine dichiarazioni del sig. Lerda, il quale nega la presenza del sig. Ceravolo agli allenamenti della squadra e di aver ricevuto dal sig. Ceravolo indicazioni circa i giocatori da acquistare, ma allo stesso tempo nulla sa, come correttamente dichiara, dei rapporti tra il sig. Ceravolo e il Presidente sig. Giuseppe Zoppo.
23. Tali comportamenti, a parere, del Collegio costituiscono violazione del divieto (imposto dall’art. 7 comma 1 RDS) per il direttore sportivo di una società di intrattenere con altra società nella stessa stagione un rapporto avente ad oggetto l’attività propria del direttore sportivo, dell’obbligo incombente al dirigente di svolgere attività relative al trasferimento di calciatori solo nell’interesse della propria società (art. 10 comma 1 CGS) e, sul piano più generale, degli obblighi di lealtà correttezza e buona fede posti a carico dei direttori sportivi (art. 7 comma 2 RDS), nonché di ogni tesserato presso la FIGC (art. 1 comma 1 CGS). E il Collegio Arbitrale nota che per la realizzazione di siffatta violazione non rileva la circostanza che la prestazione, quale “direttore sportivo”, sia resa a titolo oneroso o verso altra utilità (quale l’assunzione del figlio), o che debba essere oggetto di specifico contratto di lavoro: quello che conta è la sussistenza di un “rapporto” (anche di fatto) ed il suo “oggetto”.
24. A tal riguardo, il Collegio nota che ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RDS l’attività del direttore sportivo ha ad oggetto “l’assetto organizzativo delle società, ivi comprese espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la condizione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti”. E che l’attività svolta dal sig. Ceravolo, sopra descritta, ricada in tale “perimetro” appare assai chiaro a questo Collegio Arbitrale.
25. Irrilevante è poi che l’attività a favore della Pro Patria sia stata svolta (anche) prima della sottoscrizione da parte del sig. Ceravolo (all’inizio dell’agosto 2008) del contratto con il Livorno, risultando che comunque essa si colloca nella stessa stagione sportiva e in ogni caso che essa si è protratta anche per il periodo successivo alla firma del menzionato contratto con il Livorno.
26. Dunque, la responsabilità del sig. Ceravolo quanto al primo profilo deve essere confermata.
III. Sul secondo profilo di responsabilità
27. Il secondo profilo di responsabilità attiene alla pattuizione con il sig. Giuseppe Zoppo, presidente di fatto della Pro Patria, di un compenso per l’attività svolta, attraverso l’ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico, poi compilato in favore del figlio, Cataldo Ceravolo.
28. A tal proposito, la CGF ha ritenuto pacifiche le circostanze sulle quali siffatta violazione disciplinare (riferita nel deferimento all’art. 1 comma 1 e all’art. 7 commi 1 e 2 RDS) si basa.
29. Il Collegio Arbitrale concorda con la Decisione della CGF: è infatti pacifico il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo, della sua compilazione e della sua restituzione alla Pro Patria da parte del sig. Ceravolo. Ed allo stesso modo, è pacifico che il corrispettivo ivi indicato non fosse relativa ad attività del sig. Cataldo Ceravolo quale agente, in realtà non svolta. Allo stesso tempo, non credibile è l’allegazione del Ricorrente, offerta nelle fasi finali di questo arbitrato, relativa ad una pretesa assenza di certezza della coincidenza tra modulo sottoscritto in bianco dal sig. Giuseppe Zoppo e modulo restituito compilato dal sig. Ceravolo mesi dopo. Della circostanza, invero, nessuno ha mai dubitato, anche nel procedimento penale, né si è offerta alcuna indicazione circa il “fato” del modulo firmato in bianco e l’origine del modulo restituito dal sig. Ceravolo.
30. La partecipazione del sig. Ceravolo a tale fittizia vicenda è sufficiente a ritenere sussistente la violazione: l’aver cooperato a tale “simulazione” rappresenta senz’altro violazione degli obblighi di lealtà correttezza e buona fede posti a carico dei direttori sportivi (art. 7 comma 2 RDS) così come di ogni tesserato presso la FIGC (art. 1 comma 1 CGS). Essa assorbe, inoltre, ogni considerazione circa l’effettiva destinazione, a Francesco o a Cataldo Ceravolo, della somma ivi indicata. Rileva infatti il Collegio che, anche ove la somma recata nel mandato fosse stata per il sig. Cataldo Ceravolo (del che comunque il Collegio dubita, attesa l’entità dell’importo), il sig. Ceravolo aveva ottenuto comunque un compenso per l’attività svolta a favore della Pro Patria, rappresentata dall’assunzione e dalla remunerazione del figlio.
31. Dunque, la responsabilità del sig. Ceravolo quanto al secondo profilo deve essere confermata.
IV. Sul terzo profilo di responsabilità
32. Il terzo profilo di responsabilità attiene alla richiesta ai sig.ri Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado e all’ottenimento dagli stessi della sottoscrizione di una dichiarazione scritta nella quale veniva negato l’intervento del sig. Ceravolo, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria per il tesseramento del calciatore Do Prado e veniva affermato, invece, l’intervento, mai avvenuto, nella trattativa stessa di suo figlio Cataldo.
33. Le circostanze sulle quali si basa siffatta violazione disciplinare sono pacifiche. Esse, peraltro, non sono nemmeno contestate in questo arbitrato, al di là di meri rilievi, non ulteriormente circostanziati, circa l’inattendibilità dei sig.ri Piccioli e Camarlinghi. Ed invero, la dichiarazione è agli atti dell’arbitrato; la non corrispondenza del suo contenuto alla verità dei fatti è indubitabile; la sua riconducibilità ad una richiesta del sig. Ceravolo è accertata.
34. Il comportamento sul punto del sig. Ceravolo rappresenta senz’altro una violazione degli obblighi di lealtà correttezza e buona fede posti a carico dei direttori sportivi (art. 7 comma 2 RDS) così come di ogni tesserato presso la FIGC (art. 1 comma 1 CGS).
35. Dunque, la responsabilità del sig. Ceravolo anche quanto al terzo profilo deve essere confermata.
V. Conclusione
36. Alla luce di quanto precede, le deduzioni del Ricorrente vanno respinte: il sig. Ceravolo è responsabile delle violazioni addebitategli dagli organi disciplinari della FIGC.
A.3 Sulla misura della sanzione
37. A fronte delle violazioni di cui il sig. Ceravolo è stato ritenuto responsabile, al Collegio appare adeguata la sanzione inflittagli dalla CGF, già in riduzione di più gravosa misura imposta in prime cure, attesa la gravità dei fatti.
38. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno, anche sotto questo profilo, respinte.
B. Sulle spese
39. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche del numero delle udienze tenute, dei provvedimenti adottati in corso di arbitrato, del numero degli scritti difensivi depositati dalle parti e della complessità della vicenda. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. respinge l’istanza arbitrale proposta dal sig. Francesco Ceravolo;
2. condanna il sig. Francesco Ceravolo, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 6.000 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale), nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna il sig. Francesco Ceravolo al pagamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) dell’importo di Euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge, quali spese di difesa ed assistenza legale nel presente
arbitrato;
4. condanna, altresì, il sig. Francesco Ceravolo al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 17 ottobre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Maurizio Benincasa
F.to Dario Buzzelli