COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 37 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVVERSO SQUALIFICA PER N. 5 GARE DEL GIOCATORE PASQUALI BRUNO DELL’USD LEVICO TERME E AMMNEDA DI EURO 120,00 PER COMPORTAMENTO SCORRETTO DEL PUBBLICO COME DA C.U. N. 30 DD 18/10/2012
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 37 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO AVVERSO SQUALIFICA PER N. 5 GARE DEL GIOCATORE PASQUALI BRUNO DELL’USD LEVICO TERME E AMMNEDA DI EURO 120,00 PER COMPORTAMENTO SCORRETTO DEL PUBBLICO COME DA C.U. N. 30 DD 18/10/2012
La Società USD LEVICO TERME ha proposto reclamo avverso la squalifica comminata al giocatore Bruno Pasquali e avverso l’ammenda comminata alla Società per comportamento scorretto del pubblico. A sostegno del reclamo si afferma che il giocatore avrebbe tenuto un comportamento non cosi grave come descritto e come il pubblico non avrebbe creato eventi pericolosi e come non fosse stato individuato il pubblico che avrebbe proferito offese.
La Commissione, dopo un attento esame del ricorso e alla luce del contenuto del referto arbitrale, non può che confermare la squalifica del giocatore Bruno Pasquali. Dall’articolato reclamo non emergono infatti elementi tali da poter smentire anche solo parzialmente il rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati ai sensi dell’art. 35 del C.D.S..
Appare invece equo, alla luce del ricorso e valutata la tipologia dei fatti, ridurre l’ammenda ad Euro 60,00 e pertanto si dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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