COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FARA SAN MARTINO 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROTUNNO STEFANO FINO AL 31.01.2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARA SAN MARTINO / ORSOGNA, DISPUTATA IL 7.10.12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 17 dell’11.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FARA SAN MARTINO 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROTUNNO STEFANO FINO AL 31.01.2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARA SAN MARTINO / ORSOGNA, DISPUTATA IL 7.10.12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 17 dell’11.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto a mezzo servizio postale, la società A.S.D. Fara San Martino 1968. ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. perché il calciatore Rotunno, a fine gara, offendeva e minacciava il direttore di gara, chiedendone l’annullamento o, quantomeno, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore si sarebbe limitato a protestare senza ingiuriare o minacciare il direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 9 CGS, in quanto sottoscritto dal Presidente della società che risulta essere stato inibito con lo stesso C.U. con il quale è stata pubblicata la decisione del G.S e, quindi, privo della necessaria legittimazione per proporre l’impugnazione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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