COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. PALENA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATA DAL G.S. ( AMMENDA DI € 250,00 , INIBIZIONE AL DIRIGENTE VITTORIA BERARDINO FINO AL 07.11.2012) IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA / STELLA VIOLA CASACANDITELLA, DISPUTATA IL 14.10.12 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°18 dell’18.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. PALENA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATA DAL G.S. ( AMMENDA DI € 250,00 , INIBIZIONE AL DIRIGENTE VITTORIA BERARDINO FINO AL 07.11.2012) IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA / STELLA VIOLA CASACANDITELLA, DISPUTATA IL 14.10.12 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°18 dell’18.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello proposto a mezzo servizio postale, la società A.P.D. Palena ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. per reiterate intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e propri familiari, circostanza che induceva lo stesso direttore di gara a richiedere l'intervento dei Carabinieri a tutela della propria incolumità e per aver il dirigente protestato in maniera animata.
Ha dedotto l’appellante che il pubblico si sarebbe limitato a commenti sull’operato dell’arbitro senza assumere toni intimidatori o gravemente ingiuriosi mentre il dirigente si sarebbe limitato ad evidenziare solo gli errori compiuti dal direttore di gara..
Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione adottata nei confronti del dirigente ai sensi del comma terzo art. 45 CGS, mentre per quanto concerne la sanzione adottata nei confronti della società, la stessa può essere lievemente ridotta, in quanto dal rapporto arbitrale si evince che il pubblico si sarebbe limitato a rivolgere ingiurie nei confronti del direttore di gara, e non della famiglia, senza peraltro assumere toni minacciosi ed intimidatori..
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta alla società A.D.P. Palena ad € 150,00 confermando nel resto la impugnata decisione. Dispone restituirsi la tassa versata.
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