COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MAGNANTE DANIELE, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, N° 10 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE CON LA SQUADRA A.S.D. ANGIZIA LUCO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO, IN LUOGO DEL CALCIATORE MAGNO FEDERICO, ELENCATO NELLE RISPETTIVE DISTINTE; – DEL SIGNOR BARBONETTI LUIGI, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO LA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE DELL’1.3.2012, ANGIZIA LUCO – MONTORIO 88, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ DI ETÀ’ SUPERIORE PER POTERE PARTECIPARE ALLE GARE JUNIORES, ELENCATO AL N° 9 DELLA DISTINTA CON IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE EDOARDO CINOSI; – DEL SIGNOR BUSCHI UMBERTO, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO, PER SUA STESSA AMMISSIONE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, N° 3 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE CON LA SQUADRA A.S.D. ANGIZIA LUCO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO; – DEI SIGNORI STATI FRANCO E DI CINTO DOMENICO, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATI, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 5, N.O.I.F., PER AVERE SOTTOSCRITTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, IN QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI, LO STATI, LE DISTINTE DI N° 9 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE ED IL DI CINTO LA DISTINTA DI UNA SOLA GARA, NELLE QUALI ERA ELENCATO SEMPRE IL CALCIATORE MAGNO FEDERICO, CHE NON AVEVA MAI PRESO PARTE A TALI INCONTRI MENTRE, DI FATTO, AVEVA PARTECIPATO ALLE 10 GARE, SENZA AVERNE TITOLO, PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO, IL CALCIATORE MAGNANTE DANIELE; – DEL SIGNOR CINOSI EDOARDO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 3, C.G.S., PER AVERE DISATTESO L’OBBLIGO DI PRESENTARSI, PER ESSERE ASCOLTATO, AD UNA DELLE DUE CONVOCAZIONI INOLTRATEGLI DAL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE; – ALLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 46, COMMA 6, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI MAGNANTE DANIELE, BARBONETTI LUIGI, BUSCHI UMBERTO ED AI PROPRI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR MAGNANTE DANIELE, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, N° 10 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE CON LA SQUADRA A.S.D. ANGIZIA LUCO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO, IN LUOGO DEL CALCIATORE MAGNO FEDERICO, ELENCATO NELLE RISPETTIVE DISTINTE; - DEL SIGNOR BARBONETTI LUIGI, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO LA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE DELL’1.3.2012, ANGIZIA LUCO – MONTORIO 88, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ DI ETÀ’ SUPERIORE PER POTERE PARTECIPARE ALLE GARE JUNIORES, ELENCATO AL N° 9 DELLA DISTINTA CON IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE EDOARDO CINOSI; - DEL SIGNOR BUSCHI UMBERTO, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO, PER SUA STESSA AMMISSIONE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, N° 3 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE CON LA SQUADRA A.S.D. ANGIZIA LUCO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO; - DEI SIGNORI STATI FRANCO E DI CINTO DOMENICO, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATI, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 5, N.O.I.F., PER AVERE SOTTOSCRITTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, IN QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI, LO STATI, LE DISTINTE DI N° 9 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE ED IL DI CINTO LA DISTINTA DI UNA SOLA GARA, NELLE QUALI ERA ELENCATO SEMPRE IL CALCIATORE MAGNO FEDERICO, CHE NON AVEVA MAI PRESO PARTE A TALI INCONTRI MENTRE, DI FATTO, AVEVA PARTECIPATO ALLE 10 GARE, SENZA AVERNE TITOLO, PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO, IL CALCIATORE MAGNANTE DANIELE; - DEL SIGNOR CINOSI EDOARDO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 3, C.G.S., PER AVERE DISATTESO L’OBBLIGO DI PRESENTARSI, PER ESSERE ASCOLTATO, AD UNA DELLE DUE CONVOCAZIONI INOLTRATEGLI DAL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE; - ALLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 46, COMMA 6, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI MAGNANTE DANIELE, BARBONETTI LUIGI, BUSCHI UMBERTO ED AI PROPRI DIRIGENTI STATI FRANCO E DI CINTO DOMENICO; Con nota del 04.09.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 02.10.12, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 29.10.2012, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non facevano pervenire neppure deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione delle contestate responsabilità in capo ai soggetti sopra specificati, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 6 giornate di squalifica al calciatore Magnante Daniele, 2 giornate di squalifica al calciatore Barbonetti Luigi, 2 giornate di squalifica al calciatore Cinosi Edoardo, 3 giornate di squalifica al calciatore Buschi Umberto, 4 mesi di inibizione al dirigente Stati Franco, 1 mese di inibizione al dirigente Di Cinto Domenico; ed € 950,00 d’ammenda alla società A.S.D. Angizia Luco nonché 10 punti di penalizzazione alla propria squadra Juniores, da scontare nel corso della stagione s.s. 2012 -2013. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti si evince “per tabulas” mentre significativa appare la circostanza che gli stessi non siano comparsi e non abbiano fatti pervenire scritti a loro difesa. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale possono ritenersi congrue ed adeguate al comportamento non regolamentare dagli stessi tenuto. Da ciò consegue che debbano essere applicate le sanzioni come da dispositivo, fatta eccezione per la A.S.D. Angizia Luco, che, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale, risulta essere inattiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere le seguenti sanzioni: 6 giornate di squalifica al calciatore Magnante Daniele, 2 giornate di squalifica al calciatore Barbonetti Luigi, 2 giornate di squalifica al calciatore Cinosi Edoardo, 3 giornate di squalifica al calciatore Buschi Umberto, 4 mesi di inibizione al dirigente Stati Franco, 1 mese di inibizione al dirigente Di Cinto Domenico. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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