COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MAGNANTE DANIELE, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, N° 10 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE CON LA SQUADRA A.S.D. ANGIZIA LUCO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO, IN LUOGO DEL CALCIATORE MAGNO FEDERICO, ELENCATO NELLE RISPETTIVE DISTINTE; – DEL SIGNOR BARBONETTI LUIGI, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO LA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE DELL’1.3.2012, ANGIZIA LUCO – MONTORIO 88, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ DI ETÀ’ SUPERIORE PER POTERE PARTECIPARE ALLE GARE JUNIORES, ELENCATO AL N° 9 DELLA DISTINTA CON IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE EDOARDO CINOSI; – DEL SIGNOR BUSCHI UMBERTO, CALCIATORE GIÀ TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46, COMMA 6, C.G.S., PER AVERE DISPUTATO, PER SUA STESSA AMMISSIONE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, N° 3 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE CON LA SQUADRA A.S.D. ANGIZIA LUCO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO; – DEI SIGNORI STATI FRANCO E DI CINTO DOMENICO, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, ATTUALMENTE SVINCOLATI, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 5, N.O.I.F., PER AVERE SOTTOSCRITTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, IN QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI, LO STATI, LE DISTINTE DI N° 9 GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE ED IL DI CINTO LA DISTINTA DI UNA SOLA GARA, NELLE QUALI ERA ELENCATO SEMPRE IL CALCIATORE MAGNO FEDERICO, CHE NON AVEVA MAI PRESO PARTE A TALI INCONTRI MENTRE, DI FATTO, AVEVA PARTECIPATO ALLE 10 GARE, SENZA AVERNE TITOLO, PERCHÉ IN POSIZIONE DI SVINCOLATO, IL CALCIATORE MAGNANTE DANIELE; – DEL SIGNOR CINOSI EDOARDO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 3, C.G.S., PER AVERE DISATTESO L’OBBLIGO DI PRESENTARSI, PER ESSERE ASCOLTATO, AD UNA DELLE DUE CONVOCAZIONI INOLTRATEGLI DAL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE; – ALLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 46, COMMA 6, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI MAGNANTE DANIELE, BARBONETTI LUIGI, BUSCHI UMBERTO ED AI PROPRI
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