COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 30.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°7 della Società F.C.D. FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 18.10.2012 (ammenda di € 150,00, inibizione dirigente PAGNOTTA Giuseppe fino al 7.11.2012, squalifica allenatore CUTRÌ Giovanni Enzo fino al 20.11.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 30.10.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n°7 della Società F.C.D. FRONTI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 46 del 18.10.2012 (ammenda di € 150,00, inibizione dirigente PAGNOTTA Giuseppe fino al 7.11.2012, squalifica allenatore CUTRÌ Giovanni Enzo fino al 20.11.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante impugna le sanzioni irrogate in primo grado sostenendo quanto segue:
- il dirigente Pagnotta è totalmente estraneo ai fatti contestati per cui l’arbitro nell’attribuirgli un comportamento offensivo è sicuramente incorso in uno scambio di persona;
- l’allenatore Cutrì non ha assolutamente offeso e minacciato l’arbitro ma si è limitato a protestare per alcune decisioni non
condivise;
- il tifoso che ha tentato di aggredire l’arbitro è stato immediatamente allontanato da un dirigente del Fronti.
In via preliminare la Commissione deve dichiarare, ai sensi dell’art. 45 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva, l’inammissibilità del reclamo relativamente all’inibizione inflitta al Pagnotta, in quanto non superiore ad un mese, e all’ammenda inflitta al Fronti, in quanto non superiore a 150,00 €, che non sono impugnabili.
Con riguardo alla posizione dell’allenatore Cutrì ritiene questa Commissione che gli addebiti mossi allo stesso non possono essere
messi in dubbio in quanto i fatti da cui promanano sono riportati in modo certo e puntuale dall’arbitro.
La sanzione irrogata al Cutrì va tuttavia rimodulata, per ragioni di congruità della pena, e pertanto ridotta a tutto l’11 novembre 2012.
P.Q.M.
in via preliminare dichiara, ai sensi dell’art. 45 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva, l’inammissibilità del reclamo relativamente
all’inibizione inflitta al Pagnotta e all’ammenda inflitta al Fronti, in quanto non superiore a 150,00 In parziale accoglimento del reclamo riduce:
• la squalifica dell’allenatore CUTRÌ Giovanni Ezio fino all’11 NOVEMBRE 2012; • dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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