COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 18 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO COTIGNOLA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 14 del 10.10.2012 gara CAGLIARI – CALCIO COTIGNOLA del 23.9.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 18 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO COTIGNOLA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 14 del 10.10.2012 gara CAGLIARI – CALCIO COTIGNOLA del 23.9.2012 L’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che : 1) la gara era programmata per disputarsi presso il campo di via Pirandello; 2) che giunti al campo non hanno trovato la squadra del Cagliari; 3) solo dopo l’arrivo dell’arbitro hanno saputo che la gara avrebbe dovuto disputarsi su un campo diverso da quello designato; 4) il COTIGNOLA immediatamente faceva presente che non era assolutamente d’accordo nel cambiare il campo di gioco e, solo per evitare eventuali strascichi disciplinari, in tutta fretta si trasferiva al campo della Lunetta Gamberoni; 5) i giocatori si tuffavano immediatamente in campo per disputare la partita ufficiale, senza poter effettuare un adeguato riscaldamento. “Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una violazione dell’art. 29, comma 3, del C.G.S.; in particolare la gara non si è svolta regolarmente in relazione al disagio arrecato al COTIGNOLA, che avrebbe dovuto dare il suo assenso al cambiamento del campo di gioco”.Si richiama alle disposizione emanate dalla Delegazione Provinciale di Ravenna in ordine alle richieste di variazione dei campi di gioco ed alle necessarie autorizzazioni degli Organi della F.I.G.C. preposti. Nulla invece è stato fatto dalla società CAGLIARI , lasciando la squadra ospite totalmente allo sbando, senza che vi fosse al campo di gioco predestinato alcun dirigente della squadra ospitante che fornisse accoglienza e le opportune informazioni. Chiede la ripetizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dagli atti ufficiali risulta che: 1) l’arbitro e la squadra dell’A.S.D. Cotignola si sono presentati, per la disputa della gara, al campo designato di via Pirandello, non trovando nessuno; 2) che l’arbitro interpellava il Pronto A.I.A. che lo invitava a rimanere in attesa; 3) successivamente, per filo, il Pronto A.I.A. informava l’arbitro che la gara doveva svolgersi al campo Lunetta Gamberini; 4) l’arbitro informava il Cotignola che, dichiarava di non avere difficoltà a trasferirsi; 5) l’arbitro raggiungeva il campo Lunetta Gamberini e, dopo poco, arrivava anche la squadra del Cotignola; 6) la squadra del Cotignola effettuava il riscaldamento e, alle ore 15,50, aveva inizio la gara, terminata con il risultato di 0 – 3 a favore del Cagliari; 7) al termine dell’incontro la società Cotignola consegnava all’arbitro un preannuncio di reclamo, che veniva allegato al referto di gara; - preso atto che sul C.U. C.R.E.R. n. 4 del 27.7.2012 sono riportare le norme che regolano le “Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco” che prevedono, fra l’altro, che il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali e che tutte le eventuali variazioni, richieste dalle società ed, autorizzate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale o, per i casi urgenti, rese note attraverso altri sistemi informativi ( servizio S.M.S. , sito Internet del Comitato, ecc.); - accertato che nessuna richiesta di variazione del campo di gioco risulta essere stata inoltrata dal G.S. CAGLIARI e, conseguentemente, nessuna modifica del campo di gioco è stata autorizzata dal Comitato Regionale; - visto l’art. 17, comma 4 del C.G.S., d e l i b e r a - di annullare la decisione assunta in primo grado relativamente alla omologazione del risultato conseguito sul campo e di ordinare la ripetizione della gara, mandando per l’esecuzione agli Organi del Comitato Regionale. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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