COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TORRE PEDRERA Avverso squalifica per 3 giornate calc. MARINI THOMAS delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 dl 18.10.2012 gara TORRE PEDRERA – GEMMANO del 13.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TORRE PEDRERA Avverso squalifica per 3 giornate calc. MARINI THOMAS delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 dl 18.10.2012 gara TORRE PEDRERA – GEMMANO del 13.10.2012 L’A.S.D. TORRE PEDRERA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. MARINI, nell’apprestarsi ad entrare con il pallone nell’area di rigore avversaria, veniva ostacolato/strattonato da un avversario. Nello svolgimento dell’azione allargava il braccio, andando a contatto con la spalla ed il braccio del giocatore avversario, che cadeva sul terreno di gioco. Il movimento è stato del tutto casuale e privo di violenza, escludendo che il calciatore abbia colpito con un pugno l’avversario. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di non poter dire con certezza se il calc. MARINI ha colpito il giocatore avversario con un pugno, ma certamente lo ha volontariamente colpito con una mano; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc. MARINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. MARINI THOMAS. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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