COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL AZZURRA Avverso squalifica all’ 8.11.2012 all. RICCIO SALVATORE delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 18.10.2012 gara ATLETICO BORGO – REAL AZZURRA dell’8.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL AZZURRA Avverso squalifica all’ 8.11.2012 all. RICCIO SALVATORE delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 18.10.2012 gara ATLETICO BORGO – REAL AZZURRA dell’8.10.2012 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. REAL AZZURRA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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