COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD Calcio BORDANO avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente per nove giornate di gara a carico di PICCO Alessandro e per otto giornate di gara a carico di SCALZO Alex Giuseppe (in c.u. n° 22 del 19.09.2012 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD Calcio BORDANO avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente per nove giornate di gara a carico di PICCO Alessandro e per otto giornate di gara a carico di SCALZO Alex Giuseppe (in c.u. n° 22 del 19.09.2012 Del. Tolmezzo). “la squalifica del calciatore SCALZO Alex Giuseppe (ASC BORDANO), erroneamente riportata sul C.U. n. 39 dd. 23/10/2012, pag. 9, in sei giornate di gara, deve intendersi di quattro giornate di gara”. Tale infatti è stata la decisione della C.D.T., malamente riportata in dispositivo per mero errore materiale dell’estensore.
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