COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 del 02/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD PASIANESE Calcio avverso la squalifica al proprio calciatore BRUSSA Alessandro per sei giornate di gara e la ammenda alla società di euro 150,00 (in c.u. n° 37 del 18.10.2012).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 del 02/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD PASIANESE Calcio avverso la squalifica al proprio calciatore BRUSSA Alessandro per sei giornate di gara e la ammenda alla società di euro 150,00 (in c.u. n° 37 del 18.10.2012). Con tempestivo reclamo la ASD PASIANESE Calcio impugnava la squalifica per sei giornate di gara assunta dal G.S.T. a carico del proprio calciatore BRUSSA Alessandro con la seguente motivazione: “Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Perché, al termine della gara, si avvicinava all’arbitro e, dopo avergli appoggiato le mani sul petto, gli inferiva tre, quattro spinte, facendolo indietreggiare di qualche passo, senza causargli alcuna conseguenza; nella circostanza, il Brussa rivolgeva all’arbitro stesso espressioni ingiuriose e blasfeme; veniva portato via, di forza, dai compagni (sanzione aggravata in quanto capitano della squadra – art. 73 delle N.O.I.F.)”; impugnava altresì la sanzione dell’ammenda di 150 euro comminata alla Società, così motivata: “Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3, del C.G.S. Perché, dalla metà del primo tempo, i propri sostenitori rivolgevano espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro, accompagnate da linguaggio blasfemo; perché, al termine della gara, una decina di propri sostenitori si avvicinava all’ingresso degli spogliatoi per reiterare gli insulti in modo più aggressivo (responsabilità oggettiva)”. La società reclamante contestava alcune distorsioni nella verbalizzazione del Direttore di Gara, che la avrebbero penalizzata. Chiedeva una rivisitazione della squalifica e l’annullamento della ammenda per essere la prima eccessiva in relazione a quanto accaduto, e per essere del tutto ingiustificata l’ammenda in quanto l’Arbitro sarebbe incorso in errore nell’individuare la tifoseria da cui quegli insulti sarebbero partiti. Chiedeva ammissione di “confronto” con i responsabili arbitrali che, nell’occasione, erano presenti sugli spalti. In sede di audizione, la società integrava la descrizione delle proprie lagnanze. Il richiesto “confronto” con testimoni è manifestamente inammissibile, stanti le disposizioni procedurali del C.G.S.; ciò nonostante, la C.D.T. ha potuto apprezzare alcuni argomenti che danno parziale fondamento al reclamo. Quanto all’ammenda: a referto (il cui contenuto fa piena prova in ordine ai fatti accaduti in campo ai sensi dell’art. 35 C.G.S., come questa C.D.T. ricorda con estrema frequenza nelle motivazioni dei propri provvedimenti) emerge come il Direttore di Gara abbia descritto un gruppo di sostenitori quantificati in circa 25 unità, come responsabili delle offese e delle bestemmie lungo tutto il corso della gara “da circa metà del primo tempo”; successivamente l’Arbitro ha descritto in una decina di persone, non necessariamente comprese nel primo gruppo, l’insieme di sostenitori che dopo la fine gara si era avvicinata all’ingresso degli spogliatoi per esprimere gli insulti riportati. Richiesto di chiarimenti, il Direttore di Gara ha precisato che gli insulti del primo tempo erano legati al fatto di una ammonizione non condivisa dal pubblico. Atteso che nel primo tempo i calciatori ammoniti erano due, entrambi del Palazzolo, e che nell’elenco degli ammoniti del primo tempo non figurava nessun calciatore della Pasianese, evidentemente l’Arbitro, descrivendo precisamente il “fatto” delle offese, ha dato una incongrua “valutazione” dell’identità (a lui sconosciuta) degli autori di quel “fatto”. Valutazione che non spetta all’Arbitro, che deve limitarsi a riportare i “fatti”, ma che spetta agli Organi di Giustizia Sportiva che devono “valutare” i “fatti” descritti dagli Ufficiali di Gara. Al contrario, non c’è argomento per ritenere che l’individuazione come tifosi della Pasianese che l’Arbitro ha dato alle dieci persone che lo hanno insultato a fine gara non fosse corretta e coerente, anche perché la Pasianese aveva perso la gara, per cui è logico e plausibile che fossero proprio i sostenitori della squadra sconfitta a lamentarsi; né la società reclamante ha dato motivazione alcuna della potenziale incongruità o irragionevolezza di quel “fatto” per come descritto dal Direttore di Gara. Quanto alla condotta del capitano: il Direttore di Gara, con propria verbalizzazione che fa prova pienamente, ha chiaramente indicato a referto l’evolversi dei fatti. Il G.S.T. ha sanzionato tale condotta ai sensi dell’art. 19/1 lett. e) che recita: e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; A giudizio della C.D.T., la sanzione deve essere rivisitata tenendo in considerazione le specifiche norme che presiedono alla sanzione delle condotte dei calciatori; 19/4 lett. a) squalifica “minima” di due giornate per condotta irriguardosa od ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro. La C.D.T., richiesti chiarimenti al Direttore di Gara, ha appreso che le brevi spinte si sono susseguite con estrema rapidità, per cui si sono presentate senza particolare forza, quel tanto che basta per averlo sbilanciato e, da fermo, costringerlo a qualche passo indietro per impedirgli di cadere. Già esclusa dal G.S.T. l’ipotesi di violenza, i fatti addebitati al capitano possono essere inquadrati in una condotta gravemente irriguardosa; nel medesimo unico contesto, vanno associate le espressioni indirizzate al Direttore di Gara, e va riconosciuta l’aggravante dell’essere capitano, che anziché coadiuvare l’operato dell’Arbitro, si è reso protagonista di una accesa e plateale quanto inutile protesta. La C.D.T. ritiene così, in parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare le impugnate sanzioni nei termini di cui al dispositivo PQM La C.D.T. – FVG così dispone: quanto a BRUSSA Alessandro, in parziale accoglimento, ridetermina la squalifica in cinque giornate di gara; quanto alla società, in parziale accoglimento, ridetermina l’ammenda in euro 75,00. Dispone non addebitarsi alla società la tassa reclamo.
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