COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI ANDREA E DEL DIRIGENTE DELLA SOC. DOPOLAVORO FERROVIARIO SIG. FILIPPETTI LUIGI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 2 DEL CGS E DELLE SOCIETÀ DOPOLAVORO FERROVIARIO E PRO FIANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI
ANDREA E DEL DIRIGENTE DELLA SOC. DOPOLAVORO FERROVIARIO SIG. FILIPPETTI
LUIGI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART.10
COMMA 2 DEL CGS E DELLE SOCIETÀ DOPOLAVORO FERROVIARIO E PRO FIANO AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS
La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di segnalazione pervenuta da parte del Comitato
Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, disponeva il deferimento innanzi alla
Commissione Disciplinare Territoriale del calciatore Cruciani Andrea e del dirigente della Società
Dopolavoro Ferroviario Sig. Filippetti Luigi per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in
relazione all’art.10 comma 2 del CGS e delle Società Dopolavoro Ferroviario e Pro Fiano ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del CGS
Al calciatore veniva contestato di aver disputato due gare nelle file società Dopolavoro Ferroviario
sebbene fosse già tesserato per la Società Pro Fiano; al sig. Filippetti Luigi, dirigente della
medesima società, per aver sottoscritto due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori in esse
menzionate, tra cui il Cruciani, erano regolarmente tesserati; le Società indicate in epigrafe
venivano deferite entrambe per responsabilità oggettiva, la Dopolavoro Ferroviario ex art.4 comma
2 CGS per la condotta del proprio dirigente Filippetti e la Pro Fiano ex art. 4 comma 2 del C.G.S.
per la condotta del proprio tesserato all’epoca dei fatti.
All’udienza del 11 gennaio 2012 era presente il Rappresentante della Procura Federale che
concludeva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna di 2 gare di squalifica
per il calciatore Cruciari; tre mesi di inibizione per il sig. Filippetti ;€.100,00 di ammenda per la Pro
Fiano ed €.600,00 di ammenda nonché 2 punti di penalizzazione per la soc. Dopolavoro
Ferroviario
Per i deferiti nessuno compariva, ma venivano depositate di memorie difensive scritte.
Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti per i fatti così
come contestati di cui ne è data prova documentale.
Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,
DELIBERA
Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestasti, infligge al calciatore
Cruciari Andrea la squalifica di due giornate; al dirigente Filippetti Luigi l’inibizione per tre mesi; alla
Società Pro Fiano l’ammenda di €. 100,00 ed alla Società Dopolavoro Ferroviario l’ammenda di
€.600,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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